Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

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È stato approvato il Modello IVA 2026, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per la dichiarazione dell’Imposta sul valore aggiunto relativa al periodo d’imposta 2025. L’approvazione è avvenuta con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 51732 del 15 gennaio 2026, emanato ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.

Il provvedimento adegua la dichiarazione annuale IVA alla normativa vigente e introduce interventi di razionalizzazione finalizzati a semplificare gli adempimenti dichiarativi. Anche per il 2026 viene confermata la struttura articolata su due modelli, alternativi tra loro in base alle caratteristiche del contribuente:

Entrambi i modelli, corredati dalle istruzioni ufficiali, sono riferiti alle dichiarazioni IVA da presentare nel 2026 e sono resi disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Modello IVA/2026 e IVA BASE/2026: differenze e ambito di utilizzo

L’Agenzia delle Entrate conferma anche per il periodo d’imposta 2025 la coesistenza di due modelli dichiarativi, distinti per struttura e ambito applicativo:

  • il Modello IVA/2026, destinato alla generalità dei soggetti passivi IVA;
  • il Modello IVA BASE/2026, riservato ai contribuenti che applicano le regole IVA ordinarie e non presentano situazioni complesse.

Modello IVA/2026 (ordinario)

Il Modello IVA/2026 è il modello di riferimento per la generalità dei soggetti passivi IVA.
La struttura del modello comprende:

  • il frontespizio, che contiene anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • i seguenti quadri dichiarativi:
    VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ.

Il modello ordinario deve essere utilizzato dai contribuenti che effettuano operazioni particolari, che partecipano a regimi speciali o che, in generale, non rientrano nelle condizioni di semplificazione previste per l’utilizzo del modello BASE.

Modello IVA BASE/2026 (semplificato)

Accanto al modello ordinario, il provvedimento approva il Modello IVA BASE/2026, destinato ai contribuenti che, nel corso del 2025, hanno applicato le regole IVA ordinarie e non presentano situazioni dichiarative complesse.

Il modello BASE è composto da:

  • frontespizio;
  • quadri: VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Il Modello IVA BASE/2026 può essere utilizzato in alternativa al modello ordinario, a condizione che ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi indicati nelle istruzioni ministeriali.

Come esporre gli importi

Gli importi da indicare nella dichiarazione IVA 2026 devono essere espressi:

  • con arrotondamento all’unità di euro;
  • secondo le regole matematiche previste dalla normativa unionale e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Il provvedimento n. 51732/2026 disciplina inoltre:

  • la reperibilità dei modelli e delle istruzioni sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’autorizzazione alla stampa, anche per la compilazione meccanografica;
  • le caratteristiche tecniche e grafiche dei modelli dichiarativi, necessarie a garantirne la corretta acquisizione telematica.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IVA 2026

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Poiché il 1° febbraio 2026 cade di domenica, la trasmissione può essere effettuata a partire da lunedì 2 febbraio 2026.

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. L’invio può avvenire:

  • direttamente da parte del contribuente;
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998;
  • tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del medesimo decreto;
  • tramite altri soggetti incaricati, limitatamente alle Amministrazioni dello Stato.

Il Dpr n. 322/1998 non prevede un termine specifico per la consegna della dichiarazione agli intermediari incaricati della trasmissione, ma individua esclusivamente il termine ultimo di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, che rimane fissato al 30 aprile 2026.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza sono considerate valide, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le dichiarazioni trasmesse con un ritardo superiore a novanta giorni sono invece considerate omesse, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta eventualmente dovuta.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova dell’avvenuta presentazione è fornita dalla comunicazione telematica di ricezione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, che attesta l’acquisizione dei dati dichiarativi.

Novità del Modello IVA 2026: recepimento della giurisprudenza UE e nuove fattispecie di reverse charge

Le principali novità introdotte nel Modello IVA 2026 rispondono a due distinte esigenze di adeguamento dell’ordinamento interno:

  • da un lato, il recepimento di un’importante interpretazione normativa di matrice unionale in materia di società non operative;
  • dall’altro, l’introduzione di specifiche informazioni dichiarative connesse all’estensione del meccanismo del reverse charge in determinati settori ad elevato rischio di frode.

Sotto il primo profilo, il modello recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di società di comodo, che hanno inciso direttamente sulla disciplina nazionale in materia di IVA. La giurisprudenza unionale ha chiarito che la qualifica di soggetto passivo IVA non può essere subordinata al superamento di soglie minime di operatività o di redditività, poiché ciò contrasterebbe con i principi di neutralità dell’imposta e di libertà di iniziativa economica sanciti dal diritto dell’Unione. In tale contesto, le precedenti limitazioni alla piena disponibilità del credito IVA per le società considerate non operative sono state ritenute incompatibili con la normativa unionale, rendendo necessario un intervento di adeguamento anche sul piano dichiarativo.

Sotto il secondo profilo, il Modello IVA 2026 introduce nuovi righi e campi informativi finalizzati a monitorare l’esercizio dell’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente con riferimento alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione delle merci e della logistica. Tali modifiche si collocano nel solco delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge a tali prestazioni, allo scopo di contrastare fenomeni fraudolenti ricorrenti nei rapporti di appalto e subappalto.

In attesa della necessaria autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea per l’applicazione del reverse charge, il modello dichiarativo è stato comunque adeguato per consentire l’indicazione puntuale delle operazioni interessate e dell’eventuale esercizio dell’opzione, garantendo così un presidio informativo coerente con l’evoluzione del quadro normativo.

Effetti operativi delle novità sui quadri del Modello IVA 2026

Le novità del Modello IVA 2026 si concretizzano in precisi interventi sui quadri dichiarativi, attraverso l’introduzione di nuovi righi, la riorganizzazione di sezioni esistenti e la soppressione di campi non più coerenti con il quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle società non operative e alle operazioni potenzialmente soggette a reverse charge nei settori della logistica e dei trasporti.

Quadro VA – Società non operative

Nel quadro VA è stato inserito il rigo VA15, costituito da una casella da barrare riservata alle società che risultano non operative ai sensi dell’articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La nuova indicazione ha una funzione meramente informativa e sostituisce precedenti meccanismi dichiarativi che comportavano effetti limitativi automatici sul credito IVA, ora superati in coerenza con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Quadro VE – Prestazioni di servizi nel settore trasporto e logistica

Nel quadro VE, sezione 4, il rigo VE38 è stato integrato con l’introduzione dei campi 2 e 3, destinati all’indicazione:

  • dell’imponibile;

  • dell’imposta,

relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, disciplinate dall’articolo 1, commi da 59 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
L’intervento consente di evidenziare separatamente tali operazioni in vista dell’applicazione del reverse charge, subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea.

Quadro VJ – Riorganizzazione e nuove sezioni

Il quadro VJ è stato oggetto di una riformulazione strutturale ed è stato rinominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”.
Il quadro risulta ora suddiviso in due sezioni:

  • Sezione 1, dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni già previste dalla normativa IVA;
  • Sezione 2, introdotta per accogliere le nuove fattispecie relative agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In particolare, nel rigo VJ30 devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai servizi di cui all’articolo 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207/2024.

Quadro VX – Eliminazione dell’attestazione di operatività

Nel quadro VX, al rigo VX4, è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione relativa alle società ed enti non operativi.
La soppressione è coerente con il superamento delle limitazioni automatiche alla fruizione del credito IVA per le società di comodo, ritenute incompatibili con il diritto dell’Unione europea.

Quadro VS – Liquidazione IVA di gruppo

Nel quadro VS, relativo al prospetto IVA 26/PR, è stata aggiornata la sezione 1, nella quale il campo 4 è ora costituito da una casella da barrare riservata alle società che risultano non operative ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724/1994.
L’indicazione è richiesta esclusivamente ai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo.

Quadro VW – Soppressione del rigo VW21

Nel quadro VW è stato eliminato il rigo VW21, che in precedenza serviva a estromettere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti IVA trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo.
La soppressione rappresenta una conseguenza diretta del nuovo orientamento giurisprudenziale e del venir meno delle penalizzazioni IVA collegate al test di operatività.

Sul piano applicativo, il Modello IVA 2026 impone a studi professionali e imprese una verifica puntuale delle modalità di compilazione dei quadri interessati dalle modifiche, al fine di assicurare la corretta esposizione delle informazioni richieste e l’allineamento alla normativa vigente. Un’attenzione specifica dovrà essere riservata alla corretta qualificazione delle posizioni soggettive e alla rilevazione delle operazioni interessate dalle nuove previsioni dichiarative, in un’ottica di conformità e di prevenzione di possibili rilievi in sede di controllo.
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