Reverse charge logistica: pronto il codice identificativo “66”
Pubblicato il 08 ottobre 2025
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Il soggetto solidalmente responsabile dell’Iva dovuta nel settore degli appalti di servizi che riguardano logistica, movimentazione merci e trasporti trova ora un autonomo codice identificativo nel modello di pagamento F24.
Con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il codice “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del prestatore o subappaltatore solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Il nuovo codice rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 59, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), che ha introdotto il regime opzionale di reverse charge Iva per il settore della logistica.
Con la risoluzione 53/E, l’Agenzia integra così i precedenti documenti di prassi e fornisce un’ulteriore regola operativa utile a completare il quadro applicativo del nuovo meccanismo di assolvimento dell’imposta.
Reverse charge logistica: regime opzionale introdotto dalla LdB 2025
Il settore della logistica è stato interessato, con la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 59, della Legge n. 207/2024), da un importante intervento in materia di assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto. La norma ha infatti previsto, in via sperimentale e transitoria, la possibilità di applicare il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Lo scopo della misura è duplice:
- semplificare i flussi finanziari tra operatori del settore,
- rafforzare la tracciabilità dei versamenti Iva, contrastando il rischio di evasione o omessi pagamenti.
La disciplina si ricollega alla nuova formulazione dell’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, che estende il reverse charge anche ai servizi di logistica e movimentazione merci. Tuttavia, poiché tale estensione richiede un’esplicita autorizzazione da parte dell’Unione europea, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, applicabile sino al rilascio dell’autorizzazione comunitaria.
In particolare, è stato stabilito che:
“Per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.”
La fattura resta comunque emessa dal prestatore, che deve indicare imponibile, aliquota, ammontare dell’imposta e l’annotazione specifica:
- “Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”.
La responsabilità solidale del prestatore (o subappaltatore) permane, assicurando che entrambe le parti rispondano dell’imposta dovuta, in linea con la ratio antielusiva e di controllo della norma.
Il committente, a sua volta, registra la fattura nel registro Iva acquisti, esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta, secondo le ordinarie regole.
Funzionamento del regime opzionale di inversione contabile nel settore logistica
Per rendere più chiaro il meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, si riepilogano di seguito gli elementi operativi essenziali del regime opzionale di reverse charge Iva per la logistica:
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Aspetto |
Contenuto e modalità operative |
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Soggetti interessati |
Imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica. |
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Natura dell’opzione |
Regime facoltativo: prestatore e committente possono decidere congiuntamente di applicarlo. |
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Modalità di versamento dell’Iva |
Il committente versa l’Iva in nome e per conto del prestatore, tramite modello F24, senza possibilità di compensazione. |
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Responsabilità solidale |
Il prestatore (o subappaltatore) resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, anche se il versamento è effettuato dal committente. |
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Emissione della fattura |
La fattura è emessa dal prestatore, con indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta, e con l’annotazione: “Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207/2024”. |
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Registrazione contabile |
Il committente registra la fattura nel registro Iva acquisti, potendo esercitare il diritto alla detrazione. |
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Durata dell’opzione |
L’opzione ha validità triennale, è rinnovabile e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici. |
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Estensione ai subappalti |
La stessa modalità può essere applicata nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, con obbligo di distinta comunicazione per ciascun rapporto contrattuale. |
Reverse charge logistica, completamento quadro operativo
Prima di entrare nel dettaglio delle istruzioni fornite con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, aveva già istituito il codice tributo “6045”, da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore, a seguito dell’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il codice “6045” rappresenta, dunque, il primo tassello operativo del nuovo regime opzionale di reverse charge Iva nel settore della logistica, poiché consente al committente di adempiere correttamente all’obbligo di versamento dell’imposta in sostituzione del prestatore, mantenendo inalterata la responsabilità solidale tra le parti.
Con la successiva risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia ha completato il quadro attuativo, introducendo un ulteriore elemento tecnico di identificazione: il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.
Tale codice è stato istituito per consentire la corretta individuazione, all’interno del modello F24, del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta — vale a dire il prestatore o, in caso di subappalto, il subappaltatore.
In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, mentre il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, accompagnato dal nuovo codice identificativo “66”.
Risoluzione n. 53/E/2025, istruzioni operative
Con la risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per la corretta compilazione del modello F24 in relazione al versamento dell’Iva dovuta nell’ambito del regime opzionale di inversione contabile nel settore della logistica.
La novità principale consiste nell’introduzione del codice identificativo “66”, che deve essere utilizzato per individuare, all’interno del modello, il soggetto solidalmente responsabile dell’imposta. Tale codice consente di collegare in modo univoco il committente, tenuto al versamento, con il prestatore (o subappaltatore) che risponde in solido dell’Iva dovuta, assicurando così la piena tracciabilità dei versamenti e l’allineamento dei dati dichiarativi.
In concreto, la compilazione del modello F24 avviene secondo le seguenti regole operative:
- Sezione “Contribuente” → vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore;
- Campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” → deve essere riportato il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (cioè del prestatore o subappaltatore);
- Campo “Codice identificativo” → deve essere inserito il codice “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.
Restano ferme, per il resto, le istruzioni già fornite con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo del codice tributo “6045” ai fini del versamento dell’imposta.
L’intervento dell’Agenzia, con questa seconda risoluzione, consente dunque di completare l’operatività del meccanismo, definendo con chiarezza ruoli, codici e modalità di pagamento nel modello F24.
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