Responsabilità solidale negli appalti: F24 senza compensazione
Pubblicato il 04 maggio 2026
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Il committente, l’obbligato solidale e la stazione appaltante che intervengono per effettuare versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti dall’affidatario inadempiente non possono utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 29 aprile 2026, dedicata alle modalità di pagamento nei casi in cui il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal debitore principale, nell’ambito della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti e dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante.
La questione riguarda, in particolare, l’applicazione dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 e dell’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023, norme che prevedono specifici obblighi a carico, rispettivamente, del committente e della stazione appaltante in presenza di inadempimenti contributivi o assicurativi dell’affidatario.
Il quesito: possibile usare crediti propri in F24?
Il dubbio sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità, per il soggetto chiamato a effettuare il pagamento in luogo dell’affidatario inadempiente, di utilizzare crediti in compensazione nel modello F24.
In concreto, il caso è quello in cui il committente o la stazione appaltante siano tenuti a versare contributi previdenziali e premi assicurativi riferiti ai lavoratori impiegati nell’appalto, a fronte dell’inadempimento del soggetto affidatario.
La domanda è se, in tale circostanza, il soggetto che esegue materialmente il pagamento possa estinguere l’obbligazione utilizzando propri crediti fiscali o contributivi disponibili in compensazione.
La risposta dell’Agenzia è negativa.
Versamento in nome e per conto dell’affidatario inadempiente
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, in queste ipotesi, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 secondo modalità idonee a identificare correttamente i soggetti coinvolti nell’operazione.
Il pagamento, infatti, non viene eseguito per un debito proprio del committente o della stazione appaltante, ma per estinguere un’obbligazione riferita al soggetto affidatario inadempiente.
Per tale ragione, nel modello F24 occorre indicare:
- come codice fiscale del contribuente, ossia il cosiddetto primo codice fiscale, quello del soggetto inadempiente;
- nel campo dedicato al codice fiscale del coobbligato, il codice fiscale del soggetto che effettua materialmente il versamento;
- nel campo codice identificativo, il codice appropriato in base alla natura dell’intervento.
In particolare, devono essere utilizzati i codici identificativi istituiti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012:
- “50 – obbligato solidale”, quando il versamento è effettuato dal soggetto tenuto in base alla responsabilità solidale prevista dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003;
- “51 – stazione appaltante”, quando il pagamento avviene nell’ambito dell’intervento sostitutivo disciplinato dall’articolo 11, comma 6, del Dlgs n. 36/2023.
Compensazione esclusa per il debito altrui
Il passaggio centrale del chiarimento riguarda il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione.
L’utilizzo della compensazione, infatti, determinerebbe una violazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 124/2019, che ha introdotto il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti propri.
In altri termini, il committente, l’obbligato solidale o la stazione appaltante possono eseguire il versamento tramite F24, ma devono procedere con un pagamento effettivo, senza utilizzare crediti disponibili nel proprio cassetto fiscale o contributivo.
Il ruolo della responsabilità solidale
Il chiarimento si inserisce nel quadro della disciplina della responsabilità solidale negli appalti, prevista dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003.
Tale disposizione mira a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, prevedendo che il committente possa essere chiamato a rispondere, entro determinati limiti, anche per obblighi contributivi e retributivi non adempiuti dall’appaltatore o dal subappaltatore.
Quando si verifica l’inadempimento dell’affidatario, il committente può quindi essere tenuto a intervenire per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti.
Tuttavia, proprio perché il pagamento resta riferito al debito dell’affidatario inadempiente, l’adempimento non può essere trattato come il pagamento di un debito proprio ai fini della compensazione.
Intervento sostitutivo della stazione appaltante
Analoga conclusione vale per la stazione appaltante nell’ambito dei contratti pubblici.
L’articolo 11, comma 6, del Dlgs n. 36/2023 prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nei casi di inadempienza contributiva dell’operatore economico affidatario. In presenza delle condizioni previste dalla norma, la stazione appaltante è chiamata a destinare le somme dovute all’affidatario al pagamento diretto degli enti previdenziali e assicurativi.
Anche in questo caso, però, il versamento è effettuato per soddisfare una posizione debitoria riferibile all’affidatario. La stazione appaltante agisce quindi come soggetto che interviene in sostituzione dell’inadempiente, ma non diventa titolare originario del debito.
Da qui l’impossibilità di utilizzare propri crediti in compensazione.
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