Dogane: novità sulla confisca delle merci

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Con la Circolare n. 35 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti interpretativi e operativi in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.

ATTENZIONE: La circolare annulla e sostituisce integralmente la Circolare n. 18/2025.

Il decreto legislativo n. 192/2025 è rubricato "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, intervenendo anche sulle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), approvate con il D.Lgs. n. 141/2024.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 dicembre 2025.

L’intervento normativo mira a:

  • superare gli automatismi sanzionatori in materia di confisca;
  • garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
  • favorire la compliance spontanea degli operatori economici.

Confisca delle merci

La principale innovazione riguarda la riscrittura dell’articolo 118, comma 8, DNC, che disciplina la confisca amministrativa delle merci oggetto di contrabbando stabilendo che:

  1. la confisca amministrativa non si applica quando:
    • non sussistono divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione delle merci;
    • il trasgressore provvede al pagamento integrale:
      • dei diritti di confine dovuti (IVA, dazi o entrambi),
      • degli interessi,
      • delle sanzioni,
      • delle spese di gestione delle merci;
  2. restano salvi i casi di confisca disposta dall’Autorità giudiziaria.

In tali ipotesi, le merci sono restituite al trasgressore secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.

Riscatto delle merci già confiscate

Qualora la confisca amministrativa sia già intervenuta, l’ADM può consentire, su richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci, subordinato al pagamento:

  • del valore delle merci;
  • dei diritti di confine dovuti;
  • degli interessi;
  • delle sanzioni;
  • delle spese di gestione.

Collegamento con la giurisprudenza costituzionale

La modifica recepisce i principi affermati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, che ha censurato il precedente sistema sanzionatorio in quanto:

  • eccessivamente gravoso;
  • caratterizzato da un cumulo automatico tra recupero del tributo, sanzione pecuniaria e confisca.

Secondo la Corte, una volta assicurato il pieno recupero del credito erariale, la confisca perde la propria funzione giustificativa e risulta sproporzionata.

Il legislatore ha esteso tali principi:

  • non solo all’IVA all’importazione,
  • ma anche ai dazi doganali e alle ipotesi di evasione congiunta di IVA e dazi.

Istruzioni operative in caso di accertamento di maggiori diritti di confine

Sul piano applicativo, la circolare distingue le diverse situazioni che possono emergere in sede di accertamento.

  1. Quando la merce è ancora sotto vigilanza doganale, l’integrale pagamento dei diritti di confine, degli interessi e delle sanzioni consente all’Ufficio di non disporre il sequestro e di procedere allo svincolo della merce, fermo restando che per i diritti e gli accessori è sempre possibile accedere alla dilazione di pagamento.
  2. Diversa è l’ipotesi in cui la merce non sia più sotto vigilanza doganale, come nei casi di contrabbando ai sensi dell’articolo 78 DNC o di revisione dell’accertamento. In queste situazioni, l’Ufficio procede inizialmente al sequestro e alla redazione del processo verbale di constatazione, assicurando il diritto al contraddittorio. Tuttavia, anche in una fase successiva, l’accettazione dell’esito del controllo e il pagamento integrale di quanto dovuto consentono il dissequestro della merce.
  3. Qualora, invece, il pagamento non venga effettuato, l’Ufficio deve procedere alle attività necessarie per rendere effettiva la confisca amministrativa.

Sanzioni amministrative

In coerenza con la nuova disciplina dell’articolo 118, il legislatore è intervenuto anche sull’articolo 96 DNC, chiarendo che la confisca amministrativa delle merci non si applica nei casi in cui ricorrano le condizioni di integrale adempimento previste dal comma 8.

Resta ferma, invece, l’obbligatorietà della confisca:

  • quando le merci sono soggette a divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione;
  • quando la confisca è disposta dall’Autorità giudiziaria.

La circolare 35/D/2025 precisa inoltre che la confisca continua ad applicarsi ai mezzi di trasporto utilizzati per la commissione della violazione, qualora risultino adattati allo stivaggio fraudolento o modificati rispetto alle caratteristiche costruttive omologate.

Estinzione del reato

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’estinzione del reato di contrabbando punito con la sola multa.

Il pagamento dei diritti di confine e di una somma compresa tra il 100% e il 200% dei diritti dovuti, effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, estingue il reato e preclude l’applicazione della confisca.

Anche in questo caso, il legislatore ha introdotto una precisazione significativa, chiarendo che restano comunque salvi i casi in cui le merci siano soggette a specifici divieti o trovi applicazione l’articolo 240, secondo comma, del Codice penale.

Decorrenza ed effetti sui procedimenti pendenti

Le nuove norme:

  • si applicano alle violazioni commesse dal 20 dicembre 2025;
  • trovano applicazione anche ai procedimenti non definitivi alla stessa data,

in base ai principi di favor rei e all’articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

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