Dogane, approvato il correttivo: novità su contrabbando, AEO e confisca

Pubblicato il



Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2025 ha adottato un provvedimento correttivo che interviene anche sulla delega doganale. Questo intervento introduce una serie di importanti novità in materia di diritto doganale e penale-tributario.

Tale riforma si inserisce nel più ampio quadro di revisione del sistema sanzionatorio doganale, improntato a criteri di maggiore proporzionalità, efficienza e compliance volontaria.

Tra le novità si segnalano:

  • la distinzione di soglie di punibilità tra le violazioni relative ai dazi e quelle riguardanti l’IVA all’importazione,
  • la possibilità di estinguere il reato di contrabbando non solo tramite gli ordinari strumenti processuali, ma anche mediante l’istituto del ravvedimento operoso,
  • l’esclusione della confisca obbligatoria dei beni nei casi in cui l’infedeltà dichiarativa venga corretta tramite una revisione avviata su istanza spontanea del contribuente,

Dunque, il decreto legislativo n. 141/2024 - che ha profondamente rivisitato l’assetto del sistema doganale italiano - è stato oggetto di un aggiornamento normativo attraverso un decreto correttivo, approvato in sede parlamentare su iniziativa della VI Commissione Finanze.

Correttivo doganale: proposte della Commissione Finanze

Queste le misure dettate dalla Commissione.

1. Trattamento sanzionatorio agevolato per gli operatori AEO

Tra le innovazioni di maggior rilievo figura l’istituzione di un regime sanzionatorio ad hoc per i titolari di certificazione AEO (Operatori Economici Autorizzati: in caso di infrazioni doganali, si presume che tali soggetti non abbiano agito con dolo, a meno che l’Amministrazione non fornisca prova del contrario, ovvero dell’esistenza di un intento fraudolento.

Inoltre, le infrazioni previste all’art. 103 del CDN - che riguardano, tra l’altro, l’inosservanza di provvedimenti impartiti dall’Agenzia delle dogane o l’invio di dati errati o non validi - non saranno più considerate pregiudizievoli per la valutazione di affidabilità degli operatori, né ostative al rilascio o mantenimento dello status AEO.

2. Confisca: da misura automatica a discrezionale

Un ulteriore intervento rilevante riguarda l’istituto della confisca amministrativa. Il correttivo, infatti, elimina l’obbligo automatico di confisca dei beni. Con la nuova disciplina, la confisca non sarà più obbligatoria ma potrà essere disposta solo in maniera discrezionale e limitatamente all’importo corrispondente al danno erariale effettivamente accertato. Viene così superata la precedente impostazione che prevedeva la confisca generalizzata di tutti i beni oggetto di dichiarazione.

3. Maggiore tutela per i casi meno gravi di contrabbando

Tra le principali novità, si segnala l’ampliamento delle situazioni in cui non è prevista la punibilità per determinati reati di contrabbando sanzionati esclusivamente con la pena pecuniaria.

La nuova disposizione stabilisce che, per tali illeciti, il soggetto responsabile può sanare la propria posizione versando, oltre agli eventuali diritti doganali non corrisposti, un importo aggiuntivo stabilito dall’Agenzia delle dogane, compreso tra il 100% e il 200% dei tributi evasi. Tale pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del giudizio di primo grado.
Con il versamento di quanto dovuto, sia in termini di tributo sia di somma aggiuntiva, il reato si considera estinto e viene preclusa qualsiasi misura di confisca.

4. Estensione del ravvedimento operoso ai casi più complessi

Il correttivo alla materia doganale riconosce piena efficacia al ravvedimento operoso, elevandolo a causa di non punibilità anche per reati più articolati. Il contribuente può così mettersi in regola effettuando il pagamento integrale dei tributi, mediante la presentazione di una dichiarazione doganale omessa o integrativa.

Perché il ravvedimento produca effetti estintivi del reato, è necessario che venga attivato prima che il soggetto abbia ricevuto comunicazione formale di controlli, ispezioni, accertamenti amministrativi o penali.

Restano escluse da questa possibilità le violazioni che comportano le aggravanti.

5. Nuova attenuante per chi regolarizza prima del giudizio

Nei casi in cui la non punibilità non sia applicabile, è comunque prevista una attenuante specifica per il reato di contrabbando. La pena può essere ridotta fino alla metà e non si procede con la confisca, se l’autore del reato estingue il proprio debito — comprensivo di tributi, interessi e sanzioni — prima della conclusione del giudizio di primo grado.

6. Valore delle sentenze penali assolutorie

Infine, il decreto correttivo esaminato dalla Commissione Finanze riconosce efficacia vincolante alle sentenze penali definitive di assoluzione nei casi in cui venga accertata l’assenza del fatto o la non responsabilità dell’imputato.

Il Consiglio dei Ministri respinge alcune proposte della Commissione

Tuttavia, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 giugno 2025, si è parzialmente discostato dalla proposta avanzata dalla VI Commissione Finanze, respingendo in particolare la previsione che introduceva un regime sanzionatorio più favorevole per gli operatori economici autorizzati (AEO).

Vediamo, in definitiva, il provvedimento approvato.

Confisca: confermata la sua natura obbligatoria

Sul tema della confisca, il Consiglio dei Ministri ha scelto di non accogliere le indicazioni della Commissione Finanze, la quale proponeva una modifica in chiave più flessibile, limitando la misura al solo valore equivalente al danno erariale accertato, anziché estenderla indiscriminatamente a tutti i beni oggetto di dichiarazione.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale soluzione avrebbe potuto compromettere la capacità di riscossione dei dazi doganali, che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.

Per questa ragione, è stata ribadita la natura obbligatoria della confisca, riconosciuta come uno strumento dotato di elevata forza dissuasiva nei confronti degli operatori economici.

Riscatto dei beni confiscati: possibilità ampliate

Il decreto correttivo in materia di Codice Doganale dell’Unione  introduce un significativo rafforzamento della facoltà di ottenere il riscatto dei beni oggetto di confisca, consentendo agli operatori economici di ottenerne la restituzione tramite il versamento di un importo corrispondente al valore della merce.

In precedenza, secondo la formulazione vigente dell’art. 118 del Codice Doganale Nazionale (CDN), tale facoltà era subordinata alla discrezionalità dell’Agenzia delle dogane.

Con la nuova disciplina, invece, gli interessati potranno attivarsi direttamente per il recupero dei beni confiscati, a condizione che non si tratti di merci la cui circolazione è vietata. Inoltre, è importante sottolineare che la confisca può essere evitata attraverso una regolarizzazione spontanea, da attuarsi mediante la presentazione di un’istanza di revisione su iniziativa dell’operatore stesso.

Come chiarito dal decreto correttivo, l’operatore ha la possibilità di rettificare la dichiarazione doganale senza incorrere in sanzioni né nel sequestro dei beni, purché tale richiesta sia avanzata prima che l’interessato sia a conoscenza di ispezioni, controlli, verifiche o dell’avvio di un accertamento amministrativo o penale.

Tra le ulteriori novità, si segnala il potenziamento dell’istituto del ravvedimento operoso, che assume il valore di causa di non punibilità. L’operatore può quindi evitare il procedimento penale regolarizzando la propria posizione tramite il pagamento di dazi, sanzioni e interessi, anche in misura ridotta.

È bene precisare, tuttavia, che l’estinzione del reato non comporta automaticamente la rinuncia alla confisca.

AEO: resta il quadro sanzionatorio ordinario

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 giugno 2025, ha respinto la proposta di applicare un trattamento sanzionatorio più mite agli operatori economici autorizzati (AEO), prendendo le distanze dall’impostazione suggerita dalla VI Commissione Finanze. Quest’ultima intendeva rafforzare il valore strategico delle imprese certificate dall’Agenzia delle Dogane, prevedendo per esse un regime sanzionatorio attenuato.

In particolare, non ha superato l’esame del Governo l’ipotesi di introdurre una presunzione di colpa (anziché di dolo) per le violazioni doganali imputabili agli AEO.

Secondo quanto illustrato nella relazione tecnica, questa impostazione presenterebbe criticità applicative, poiché comporterebbe un’inversione dell’onere della prova: spetterebbe infatti all’Amministrazione doganale dimostrare l’esistenza di un intento fraudolento, complicando l’azione accertativa.

Un’altra modifica proposta dalla VI Commissione e non accolta riguarda la possibilità di escludere alcune violazioni — previste dall’art. 103 del Codice Doganale Nazionale (allegato 1 del d.lgs. n. 141/2024) — dalla valutazione dell’affidabilità dell’operatore.

In questo ambito, la Commissione suggeriva di evitare che irregolarità formali, come la trasmissione di dati inesatti o non validi, potessero compromettere lo status AEO.

Il Consiglio dei Ministri ha però ritenuto che alcune delle condotte previste dall’art. 103, come l’alterazione dei sigilli doganali o l’inosservanza di obblighi specifici, rivestano una gravità tale da influenzare il giudizio complessivo sull’affidabilità del soggetto, e quindi anche sulla concessione o il mantenimento della certificazione AEO.

Contrabbando: nuove soglie di rilevanza penale e amministrativa

Il decreto correttivo interviene in maniera significativa sulla disciplina del reato di contrabbando, superando l’unica soglia precedentemente prevista e introducendo un sistema differenziato tra dazi doganali e altri diritti di confine, come l’IVA.

Nello specifico, viene modificato il comma 1 dell’art. 96 del Codice Doganale Nazionale (CDN), prevedendo che il trattamento sanzionatorio amministrativo (anziché penale) si applica quando:

  • per i dazi doganali, l’importo dovuto, indebitamente riscosso o indebitamente chiesto a rimborso non supera i 10.000 euro;
  • per gli altri diritti di confine diversi dai dazi (come l’IVA), tale soglia è elevata a 100.000 euro.

Questa nuova impostazione si applica a condizione che non siano presenti le aggravanti previste dall’art. 88, comma 2 del CDN.

Il correttivo interviene anche sulle soglie che configurano circostanze aggravanti, modificando l’art. 88, comma 2, lettera e), e comma 3 del CDN, introducendo una distinzione analoga tra le violazioni relative ai dazi e quelle riferite ad altri diritti di confine.

Quando l’importo evaso riguarda solo i dazi doganali:

    • se l’importo è superiore a 10.000 euro ma non oltre i 50.000 euro, il reato è punibile solo con la multa;
    • se è superiore a 50.000 euro ma non oltre i 100.000 euro, si applica la multa e la reclusione fino a 3 anni;
    • se eccede i 100.000 euro, è prevista la multa e la reclusione da 3 a 5 anni.

Quando l’evasione riguarda diritti di confine diversi dai dazi (es. IVA):

    • se l’importo è compreso tra 100.000 e 200.000 euro, si applica solo la multa;
    • per importi superiori a 200.000 euro ma inferiori a 500.000 euro, è prevista la multa e la reclusione fino a 3 anni;
    • oltre i 500.000 euro, scatta la pena congiunta della multa e della reclusione da 3 a 5 anni.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito