Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

Pubblicato il



Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento, il numero 628 del 23 novembre 2025, contro il Comune di Curtarolo ritenuto colpevole di gestire la videosorveglianza in maniera non conforme alle normative sulla protezione dei dati personali.

Il provvedimento nasce in seguito a una denuncia presentata da una ex dipendente del Comune che ha segnalato l’uso illecito di telecamere per monitorare le proprie attività anche al di fuori dell’orario di lavoro e senza il consenso richiesto dalla legge.

La questione solleva importanti interrogativi sulla legittimità dell’uso della videosorveglianza nelle amministrazioni pubbliche e sul rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali: il Garante, dopo aver esaminato la questione, ha disposto una sanzione pecuniaria e ha sottolineato la necessità di adeguarsi alle normative europee e italiane in materia di protezione dei dati.

Ma entriamo nel dettaglio della vicenda, partendo dalla normativa di riferimento.

GDPR

Il provvedimento del Garante si fonda sul Regolamento (UE) n. 2016/679, meglio conosciuto come GDPR, che stabilisce le linee guida per il trattamento dei dati personali e che si applica a tutte le organizzazioni che trattano dati relativi a persone fisiche, comprese le pubbliche amministrazioni.

Il GDPR definisce chiaramente come i dati personali debbano essere trattati in modo legittimo, corretto e trasparente, fornendo agli interessati i diritti necessari per tutelare la loro privacy.

Nel contesto della videosorveglianza, argomento che attiene al caso specifico, il GDPR stabilisce che le informazioni raccolte tramite telecamere di sorveglianza debbano rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Ciò significa che, prima di attivare un sistema di videosorveglianza, l'amministrazione deve informare adeguatamente i cittadini e i dipendenti riguardo alla raccolta dei dati, spiegando le finalità specifiche del trattamento, i tempi di conservazione delle immagini, e i diritti degli interessati.

Inoltre, il GDPR impone che i dati siano trattati solo per scopi specifici e legittimi, come ad esempio la sicurezza pubblica, e che non vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.

Nel caso del Comune di Curtarolo, l’utilizzo della videosorveglianza per scopi disciplinari senza una base giuridica adeguata è stato dunque considerato una violazione di queste disposizioni.

Il Codice della privacy Italiano

In Italia, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), noto come Codice privacy, integra le disposizioni europee del GDPR, adattandole al contesto nazionale stabilendo le regole per il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e imponendo specifici obblighi per garantire la protezione della privacy dei cittadini.

Uno degli aspetti principali riguarda proprio la gestione della videosorveglianza: il trattamento dei dati tramite dispositivi di sorveglianza, infatti, deve essere sempre giustificato da una base giuridica solida che può derivare da un obbligo di legge, da un interesse pubblico o dall'esercizio di poteri pubblici.

Inoltre, l’utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle dichiarate deve essere evitato e le amministrazioni sono obbligate a svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di intraprendere trattamenti ad alto rischio, come quelli che riguardano la videosorveglianza.

Nel caso specifico del Comune di Curtarolo, il Garante ha rilevato diverse violazioni relative all'uso della videosorveglianza, tra cui l'assenza di una valutazione d'impatto e la mancanza di una informativa adeguata agli interessati, che sono diritti fondamentali sanciti dal GDPR e dal Codice privacy. La videosorveglianza non è stata correttamente gestita, in particolare per quanto riguarda la finalità disciplinare, che non rientrava tra gli scopi legittimi per cui i dati erano stati raccolti.

Il reclamo della dipendente

La vicenda che ha coinvolto il Comune di Curtarolo prende avvio con il reclamo di una ex dipendente che ha sollevato il problema di un uso illecito della videosorveglianza da parte dell’amministrazione comunale, denunciando di essere stata monitorata anche al di fuori del proprio orario di lavoro tramite dispositivi di videosorveglianza installati in spazi pubblici.

In particolare, la reclamante ha riferito che le telecamere, destinate a fini di sicurezza pubblica, sono state utilizzate per osservare e registrare le sue attività personali, infrangendo la propria privacy.

La situazione è emersa dopo che la dipendente si è trovata coinvolta in un procedimento disciplinare che faceva riferimento a comportamenti riguardanti la propria condotta lavorativa.

Le immagini video, ottenute senza il proprio consenso e in assenza di un chiaro e legittimo interesse pubblico, sono state utilizzate come prova a suo carico in un processo disciplinare che ha messo in discussione la sua condotta professionale.

Il reclamo ha fatto luce su un utilizzo delle telecamere che andava oltre la funzione di sorveglianza per la sicurezza pubblica. In sostanza, la denuncia riguarda l’impiego illecito di dispositivi video per scopi non previsti, ovvero monitorare comportamenti individuali di un dipendente, senza una base giuridica che giustificasse tale trattamento dei dati.

La videosorveglianza sul lavoro

Il punto nodale della vicenda riguarda dunque l’uso improprio delle immagini registrate dalle telecamere che, pur destinate inizialmente a garantire la sicurezza pubblica e la sorveglianza degli spazi aperti, sono state successivamente utilizzate per monitorare l'ingresso e l'uscita dei dipendenti del Comune, tra cui la reclamante.

La videosorveglianza è stata implementata con finalità di sicurezza urbana e protezione del patrimonio comunale, ma in questo caso specifico è stata utilizzata per monitorare i comportamenti individuali di alcuni dipendenti, violando la normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel contesto lavorativo, l’uso della videosorveglianza è regolato da leggi molto precise che garantiscono la protezione della privacy dei lavoratori e impongono restrizioni all’uso di tali tecnologie.

In particolare, la legge italiana prevede che il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, inclusi i dati derivanti da videosorveglianza, debba avvenire nel rispetto delle garanzie specifiche stabilite dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta ai datori di lavoro di sorvegliare i propri dipendenti in maniera invasiva senza il loro consenso esplicito o senza il rispetto di regole specifiche.

Il Comune di Curtarolo, nel caso in questione, ha utilizzato le immagini di videosorveglianza per monitorare i dipendenti fuori dall’orario di lavoro, comportamento che non solo è risultato illecito ma che ha anche suscitato preoccupazioni per il mancato rispetto delle normative previste per la protezione della privacy in ambito lavorativo.

L’utilizzo di queste immagini per finalità disciplinari, come nel caso della dipendente coinvolta, è stato ritenuto una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal GDPR, che obbligano le amministrazioni e le aziende a trattare i dati personali in modo conforme alla legge.

Secondo la normativa, infatti, i dati personali devono essere trattati solo per finalità specifiche e legittime che devono essere chiaramente comunicate agli interessati al momento della raccolta. Inoltre, il trattamento deve avvenire in modo da garantire la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni personali.

In questo caso, il Comune non ha fornito invece un’informativa adeguata alla dipendente circa l’uso delle immagini raccolte, e non ha specificato in che modo tali dati venissero utilizzati, tanto meno ha dato la possibilità alla dipendente di acconsentire al trattamento.

Le finalità per cui vengono acquisiti i dati tramite videosorveglianza devono essere espressamente dichiarate e non possono essere modificate senza un nuovo consenso da parte degli interessati. La videosorveglianza per scopi disciplinari, come nel caso della dipendente in questione, non è compatibile con la finalità di tutela della sicurezza pubblica per cui la videosorveglianza era stata installata, in quanto l’uso dei dati non è stato limitato alle finalità originarie.

Si è quindi in presenza di una violazione del principio di limitazione della finalità, aspetto centrale nella normativa europea sulla protezione dei dati.

Il ruolo delle amministrazioni pubbliche

Le amministrazioni pubbliche, come il Comune di Curtarolo, sono tenute a rispettare le normative europee e nazionali per la protezione dei dati personali, soprattutto quando utilizzano tecnologie intrusive come la videosorveglianza.

Il trattamento dei dati personali deve essere trasparente e chiaro, e le amministrazioni devono fornire informazioni dettagliate su come i dati saranno trattati, da chi saranno gestiti e per quanto tempo saranno conservati.

Inoltre, è necessario che venga effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prima di avviare trattamenti che presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli individui, come nel caso della videosorveglianza.

Nel caso specifico, l’assenza di una DPIA e di una consulenza legale adeguata ha contribuito a creare una situazione di trattamento illecito dei dati, che ha portato a una violazione dei diritti della dipendente. Il Garante ha rilevato che l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza per finalità disciplinari, senza una base giuridica solida, ha compromesso la trasparenza e la legittimità del trattamento.

Le infrazioni riscontrate dal Garante

Mancanza di trasparenza e informazioni adeguate

Una delle principali infrazioni riscontrate dal Garante per la protezione dei dati personali riguarda la mancanza di trasparenza e di informazioni adeguate fornite ai cittadini riguardo all'uso della videosorveglianza; il GDPR stabilisce infatti che gli individui devono essere informati in modo chiaro e comprensibile riguardo al trattamento dei loro dati personali, inclusi quelli raccolti attraverso dispositivi di videosorveglianza.

In particolare, gli articoli 12 e 13 stabiliscono che, prima di intraprendere qualsiasi trattamento di dati personali, i titolari del trattamento (in questo caso, il Comune di Curtarolo) devono fornire agli interessati una informativa chiara che spieghi non solo la finalità del trattamento ma anche le modalità con cui i dati saranno raccolti, conservati e utilizzati. Tale informativa deve essere facilmente comprensibile, facilmente accessibile e deve essere fornita prima dell’inizio del trattamento.

Nel caso del Comune di Curtarolo, invece, il Garante ha riscontrato che i cartelli di avvertimento installati per informare la cittadinanza della presenza delle telecamere di videosorveglianza erano insufficienti e poco chiari.

Questi cartelli, pur essendo obbligatori secondo la legge, non fornivano tutte le informazioni richieste dal Regolamento GDPR.

In particolare, i cartelli non indicavano chiaramente l'identità del titolare del trattamento, le finalità specifiche della videosorveglianza, e i diritti degli interessati. Inoltre, non c'era un chiaro riferimento alla possibilità per gli individui di consultare un'informativa completa, come previsto dal GDPR.

Questa mancanza di trasparenza ha avuto un impatto diretto sulla possibilità dei cittadini e dei dipendenti pubblici di esercitare i propri diritti in relazione alla videosorveglianza: non essere correttamente informati su come i propri dati vengono trattati significa che gli interessati non sono stati in grado di comprendere pienamente le implicazioni del trattamento dei propri dati personali.

Utilizzo improprio dei filmati

Un'altra violazione grave emersa durante l'indagine del Garante riguarda l'uso improprio dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, installate per finalità di sicurezza pubblica, come la protezione dei cittadini e la prevenzione di crimini.

Tuttavia, in questo caso, le immagini raccolte sono state utilizzate per monitorare comportamenti individuali dei dipendenti del Comune, inclusa la reclamante, al di fuori dell'orario di lavoro. Questo impiego delle immagini è stato ritenuto non conforme alla normativa sulla protezione dei dati.

Secondo il GDPR, i dati personali devono essere infatti raccolti per finalità specifiche e legittime, e non possono essere successivamente utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati inizialmente raccolti, se non in circostanze molto specifiche.

Il trattamento dei dati personali per finalità disciplinari, come nel caso dei filmati utilizzati per monitorare la dipendente, non è compatibile con la finalità originale di sicurezza pubblica: si tratta di un trattamento considerato illecito poiché non vi era un consenso adeguato, né un'informativa chiara riguardo a come i filmati potessero essere utilizzati al di fuori della loro finalità originaria.

L'uso dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per monitorare le uscite e gli ingressi dei dipendenti, anche al di fuori delle ore di lavoro, rappresenta una violazione della privacy lavorativa e dei principi stabiliti dallo Statuto dei lavoratori, secondo cui i datori di lavoro non possono effettuare controlli sui propri dipendenti senza che siano rispettate specifiche condizioni legali, come la stipula di un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

La videosorveglianza non può essere dunque utilizzata per monitorare i dipendenti a meno che non siano rispettate queste condizioni, che nel caso del Comune di Curtarolo non sono state rispettate.

La sanzione

A seguito delle violazioni riscontrate, il Garante ha deciso di comminare la sanzione amministrativa di 15.000 euro, come previsto dal GDPR per le violazioni relative ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali.

La sanzione è stata motivata dalla violazione di diversi articoli del GDPR, tra cui gli articoli 5 (relativo ai principi generali del trattamento), 6 (relativo alla liceità del trattamento), 12 e 13 (che trattano rispettivamente la trasparenza e l'informativa agli interessati), 35 (relativo alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati), e 88 (che riguarda il trattamento dei dati in ambito lavorativo).

Il Comune di Curtarolo ha la possibilità di definire la controversia pagando una somma ridotta del 50% della sanzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, riduzione prevista dal Codice della privacy per incentivare una rapida risoluzione delle controversie senza dover intraprendere azioni legali più complesse e dispendiose.

Riassumendo

Infrazione

Descrizione

Articoli violati (GDPR e Codice privacy)

Sanzione

Mancanza di trasparenza

I cartelli di avvertimento installati per informare i cittadini della presenza di telecamere di videosorveglianza non fornivano le informazioni complete richieste dal GDPR.

Art. 12 (Trasparenza), Art. 13 (Informativa agli interessati), Art. 5 (Principi generali del trattamento dei dati)

15.000 euro (potenziale riduzione del 50% per pagamento rapido)

Utilizzo improprio

I filmati ottenuti dalla videosorveglianza sono stati utilizzati per monitorare comportamenti individuali dei dipendenti fuori dall'orario di lavoro, per procedimenti disciplinari.

Art. 5 (Liceità e correttezza), Art. 6 (Base giuridica del trattamento), Art. 88 (Trattamento dei dati sul posto di lavoro), Codice privacy Art. 4 (Norme sul trattamento dei dati sul luogo di lavoro)

15.000 euro (potenziale riduzione del 50% per pagamento rapido)

Mancata valutazione d’impatto

Il Comune non ha effettuato una valutazione di impatto prima di intraprendere il trattamento dei dati tramite videosorveglianza, come richiesto dal GDPR.

Art. 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati), Art. 5 (Principio di responsabilità), Art. 6 (Base giuridica del trattamento)

15.000 euro (potenziale riduzione del 50% per pagamento rapido)

Violazione dei diritti dei lavoratori

Il Comune ha utilizzato immagini di videosorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita dei dipendenti, infrangendo i diritti dei lavoratori sanciti dallo Statuto dei Lavoratori.

Art. 88 (Trattamento dei dati sul posto di lavoro), Art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), Art. 6 (Base giuridica)

15.000 euro (potenziale riduzione del 50% per pagamento rapido)

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito