Test del carrello e licenziamento nullo: la sentenza del tribunale di Siena
Pubblicato il 14 gennaio 2026
In questo articolo:
- I fatti di causa e il contesto aziendale
- Le questioni giuridiche esaminate dal tribunale
- Ambito delle mansioni secondo il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata
- La sproporzione della sanzione espulsiva
- Il profilo fraudolento del licenziamento
- La discriminazione per età nel licenziamento
- La decisione del tribunale di Siena
- Riassumendo
Condividi l'articolo:
Il "test del carrello", di uso frequente presso le grandi aziende grazie all’utilizzo dei cosiddetti mystery client previo accordo sindacale, se impiegato come strumento di accertamento finalizzato all’applicazione di sanzioni disciplinari può rivelarsi illegittimo e determinare persino la nullità del licenziamento.
Ciò avviene quando la prova si configura come un controllo ingannevole oppure quando risulta snaturata la sua funzione originariamente formativa. In tale prospettiva si colloca la sentenza n. 1047/2025 del Tribunale di Siena depositata il 5 gennaio 2026 con il numero 586, che ha disposto la reintegrazione di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una simulazione effettuata alla cassa. Una decisione che ha suscitato un ampio dibattito nell’opinione pubblica.
La sentenza si colloca nel solco della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di licenziamento nullo, affrontando in modo articolato e innovativo il tema dei controlli datoriali, del loro utilizzo a fini disciplinari e del rapporto tra tali strumenti e il divieto di discriminazione per età.
La decisione assume dunque particolare rilievo perché esamina criticamente il cosiddetto “test del carrello”, modalità di verifica simulata delle operazioni di cassa, valutandone la compatibilità con i princìpi di correttezza, buona fede e tutela della dignità del lavoratore, nonché con il quadro normativo delineato dallo Statuto dei lavoratori.
Il giudizio trae origine dal licenziamento per giusta causa di un lavoratore addetto alle operazioni di cassa, con significativa anzianità anagrafica e di servizio, cui era stato contestato un presunto grave inadempimento emerso durante un controllo aziendale simulato.
All’esito del test la società aveva imputato al lavoratore la mancata registrazione di parte della merce, quantificando un ammanco superiore a cento euro e qualificando la condotta come grave negligenza idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Il licenziamento veniva inoltre aggravato dal richiamo a precedenti disciplinari, relativi a episodi di disattenzione di modesta entità, così da configurare una recidiva.
Il lavoratore impugnava il recesso, deducendone la nullità per pluralità di profili: illegittimità dei controlli datoriali, sproporzione della sanzione, violazione dell’articolo 2087 del codice civile e, soprattutto, discriminazione per età.
Il tribunale di Siena, con una motivazione particolarmente estesa e strutturata, ha accolto le censure del ricorrente qualificando il licenziamento come nullo. Secondo il giudice, il controllo simulato era stato utilizzato in modo distorto, non quindi come strumento formativo o di verifica ordinaria della prestazione, ma come mezzo preordinato alla costruzione artificiosa di una causa di recesso. Tale utilizzo è stato ritenuto incompatibile con i limiti posti all’esercizio del potere datoriale e lesivo della dignità personale e professionale del lavoratore.
La pronuncia riveste un’elevata rilevanza operativa poiché chiarisce confini e rischi connessi all’uso di strumenti di controllo interno. In particolare, il tribunale afferma che i controlli datoriali, anche quando formalmente riconducibili alla verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, devono essere esercitati nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità, senza trasformarsi in meccanismi di pressione o di selezione espulsiva del personale.
Di particolare interesse è il collegamento operato dal giudice tra l’illegittimità del controllo e il profilo discriminatorio del licenziamento: la sentenza evidenzia come la reiterazione selettiva dei test nei confronti di un solo lavoratore, appartenente a una fascia di età avanzata e prossimo alla soglia pensionistica, costituisca un indice rilevante di discriminazione per età, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori e del decreto legislativo n. 216/2003. In questo contesto, assumono rilievo anche le politiche aziendali di turnover generazionale e gli accordi di esodo incentivato, che, pur legittimi in astratto, non possono tradursi in trattamenti deteriori individuali.
Dal punto di vista sanzionatorio, la decisione conferma la piena applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con le conseguenze tipiche del licenziamento nullo: reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
I fatti di causa e il contesto aziendale
Il rapporto di lavoro e l’inquadramento del dipendente
La vicenda oggetto della sentenza del tribunale di Siena si colloca all’interno di un rapporto di lavoro di lunga durata, instaurato nel luglio 2012 e successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato nel settembre 2013. Il lavoratore era impiegato presso un punto vendita della grande distribuzione organizzata, operante nel settore del commercio al dettaglio alimentare e non alimentare, ed era inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (CCNL DMO).
Sotto il profilo delle mansioni, il dipendente svolgeva attività di addetto alle operazioni di cassa e ausiliario alle vendite, con compiti riconducibili alla registrazione dei prodotti, alla gestione dell’incasso, all’assistenza al cliente e alle operazioni complementari alla vendita tipiche delle aziende a libero servizio. Tali mansioni, come rilevato dal giudice, non comprendevano funzioni di vigilanza, sorveglianza o controllo antitaccheggio in senso proprio, né attività ispettive assimilabili a quelle del personale addetto alla sicurezza o alla prevenzione delle frodi.
Particolarmente rilevante, ai fini della decisione, è risultata l’anzianità di servizio del lavoratore, maturata in oltre tredici anni di rapporto continuativo, nonché l’età anagrafica, prossima alla soglia dei 65 anni. Il tribunale ha valorizzato tale elemento non solo in relazione al profilo discriminatorio del licenziamento, ma anche con riferimento alla necessità di una valutazione più attenta dell’esigibilità delle condotte richieste e dell’impatto organizzativo e psicologico delle modalità di controllo adottate dal datore di lavoro.
Il contesto organizzativo in cui il rapporto si inseriva era caratterizzato da una struttura tipica dei punti vendita della grande distribuzione: più postazioni di cassa, turnazione del personale, flussi di clientela elevati e una significativa pressione sulle tempistiche di esecuzione delle operazioni. In tale contesto, la rapidità del servizio, la cortesia nei confronti del cliente e la gestione continua del flusso di prodotti rappresentavano obiettivi aziendali prioritari, perseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.
Il “test del carrello” e la contestazione disciplinare
L’evento centrale della controversia è rappresentato dal cosiddetto “test del carrello”, una modalità di controllo aziendale simulata adottata dalla società per verificare l’osservanza delle procedure di cassa e prevenire ammanchi patrimoniali. Il test è stato svolto durante l’orario di lavoro senza preavviso da parte di un ispettore aziendale, alla presenza di un responsabile di reparto, e consisteva nella simulazione di una normale operazione di acquisto.
Quanto alle modalità di svolgimento, il carrello utilizzato per il test conteneva una pluralità di articoli, tra cui prodotti voluminosi e pesanti, come cartoni di birra e confezioni di acqua, nonché merce occultata all’interno dei colli o posizionata sotto altri prodotti. Inoltre, erano presenti sacchetti del reparto ortofrutta con etichette non corrispondenti al reale contenuto. L’operazione di cassa si svolgeva in condizioni ordinarie di lavoro, con presenza di clientela e con le consuete pressioni legate alla necessità di garantire un flusso rapido e continuo.
All’esito del test, la società contestava al lavoratore una serie di presunte irregolarità, consistenti nella mancata verifica del contenuto dei cartoni chiusi, nell’omesso rinvenimento di merce occultata e nella mancata corrispondenza tra il prodotto effettivamente contenuto nei sacchetti di ortofrutta e l’etichetta apposta. Secondo il datore di lavoro, tali omissioni avrebbero dimostrato una grave negligenza nell’adempimento delle mansioni di cassa.
L’insieme delle irregolarità contestate dava luogo a un ammanco complessivo superiore a 100 euro, quantificato in circa 105 euro, somma che l’azienda qualificava come particolarmente rilevante sotto il profilo economico e idonea a giustificare una sanzione espulsiva. Il tribunale, tuttavia, ha evidenziato come tale ammanco fosse il risultato di una simulazione artificiosa, costruita mediante l’occultamento deliberato della merce, e non di una condotta fraudolenta o dolosa imputabile al lavoratore.
Il licenziamento per giusta causa
A seguito del test, la società procedeva alla contestazione disciplinare e, dopo l’esame delle giustificazioni rese dal dipendente, irrogava il licenziamento per giusta causa. Il contenuto della lettera di recesso richiamava la presunta gravità oggettiva dei fatti, la violazione degli obblighi di diligenza di cui all’articolo 2104 del codice civile e delle disposizioni del CCNL applicato, nonché il venir meno del vincolo fiduciario.
La lettera enfatizzava il dato economico dell’ammanco e sosteneva che la natura simulata del test non attenuasse, ma anzi aggravasse, la responsabilità del lavoratore, in quanto le operazioni di cassa sarebbero state semplici e ben note, soprattutto in considerazione della significativa anzianità di servizio. In tale prospettiva, la società qualificava la condotta come grave negligenza incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
A rafforzamento della decisione espulsiva, il datore di lavoro richiamava inoltre la recidiva disciplinare, facendo riferimento a precedenti sanzioni conservative irrogate nel corso dell’anno per episodi di disattenzione o irregolarità di modesta entità. Il tribunale ha osservato come tali precedenti non fossero omogenei rispetto ai fatti contestati con il test del carrello e come la progressione sanzionatoria apparisse sproporzionata e non rispettosa dei principi di gradualità e proporzionalità.
Le questioni giuridiche esaminate dal tribunale
La legittimità dei controlli datoriali sul lavoratore
Uno dei profili centrali affrontati dal tribunale riguarda la legittimità dei controlli datoriali sull’adempimento della prestazione lavorativa. In linea generale, il giudice ha riconosciuto che il datore di lavoro può legittimamente verificare la corretta esecuzione delle mansioni, anche mediante controlli diretti svolti da superiori gerarchici, purché tali verifiche siano esercitate nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento.
In tale ambito, la sentenza opera una distinzione netta tra controllo formativo e controllo disciplinare. Il primo è finalizzato a migliorare la professionalità del lavoratore, a individuare criticità operative e a rafforzare le competenze attraverso interventi correttivi o formativi. Il secondo, invece, è orientato all’accertamento di inadempimenti rilevanti ai fini sanzionatori e, se utilizzato in modo distorto, può trasformarsi in uno strumento di pressione o di selezione espulsiva.
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il test del carrello fosse stato utilizzato non come prosecuzione di un percorso formativo, ma come mezzo preordinato alla contestazione disciplinare, con finalità espulsive, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono informare l’esercizio del potere datoriale.
Il limite dell’art. 2087 c.c. e la tutela della dignità del lavoratore
Particolare rilievo assume il richiamo all’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza, l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. Secondo il tribunale, le modalità di svolgimento del test, la sua reiterazione selettiva e l’assenza di trasparenza sulle finalità disciplinari hanno inciso negativamente sulla serenità e sull’equilibrio psicologico del lavoratore, già caratterizzato da una condizione di fragilità legata all’età e allo stato di salute.
La sottoposizione improvvisa a un controllo simulato, in presenza di superiori e durante l’ordinaria attività lavorativa, è stata ritenuta idonea a generare ansia, stress e mortificazione professionale, configurando una violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro.
Il ruolo della formazione aziendale
Un ulteriore aspetto di rilievo concerne il ruolo della formazione aziendale. La società sosteneva di aver fornito al lavoratore un’adeguata formazione sulle procedure di cassa e sulle tecniche di prevenzione delle frodi. Tuttavia, il tribunale ha rilevato come la formazione ricevuta fosse di durata limitata, prevalentemente teorica e priva di un’effettiva verifica dell’apprendimento, nonché come non fosse stata accompagnata dalla consegna di materiali informativi completi.
Ancora più significativo è risultato il riscontro di contraddizioni tra la formazione impartita e la condotta concretamente richiesta al lavoratore durante il test. In particolare, successivi moduli formativi aziendali privilegiavano rapidità, cortesia e flusso continuo delle operazioni, mentre il test pretendeva un livello di controllo intrusivo e ispettivo, non coerente con le mansioni di cassiere e potenzialmente foriero di rischi nei rapporti con la clientela.
Alla luce di tali elementi, il tribunale ha concluso che le condotte contestate al lavoratore non fossero pienamente esigibili e che il licenziamento fondato su tali presupposti fosse affetto da gravi vizi di legittimità.
Ambito delle mansioni secondo il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata
Uno dei passaggi centrali della sentenza del tribunale di Siena riguarda la corretta delimitazione delle mansioni del cassiere alla luce del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (CCNL DMO). Il giudice affronta il tema in modo sistematico, chiarendo che l’inquadramento contrattuale del lavoratore costituisce il primo parametro per valutare l’esigibilità delle condotte richieste e, conseguentemente, la legittimità della contestazione disciplinare.
I profili professionali previsti dal CCNL DMO per gli addetti alle operazioni di cassa ricomprendono infatti attività operative e ausiliarie alla vendita: registrazione dei prodotti, gestione dell’incasso, supporto al cliente, movimentazione ordinaria delle merci e svolgimento delle operazioni complementari alla vendita. Tali mansioni sono caratterizzate da un’elevata ripetitività, dalla necessità di rapidità di esecuzione e dall’inserimento in un flusso continuo di lavoro, tipico dei punti vendita della grande distribuzione.
Il tribunale evidenzia come, all’interno di tale perimetro, non siano ricomprese mansioni di vigilanza, sorveglianza o controllo antitaccheggio in senso proprio. L’assenza di una previsione contrattuale specifica in tal senso è ritenuta significativa: le parti sociali, nel disciplinare i profili professionali, non hanno attribuito al cassiere compiti ispettivi finalizzati alla prevenzione delle frodi mediante controlli intrusivi sulla merce o sul comportamento del cliente. Ne deriva che l’eventuale omissione di tali attività non può essere automaticamente qualificata come inadempimento contrattuale grave.
L’apertura dei colli e il controllo della merce
Particolare attenzione viene dedicata dal giudice al tema dell’apertura dei colli e del controllo del contenuto della merce, richiesto al lavoratore nel contesto del test del carrello. Secondo la società datrice, il cassiere avrebbe dovuto aprire le confezioni chiuse per verificare l’eventuale occultamento di prodotti, anche a costo di danneggiare l’integrità degli imballaggi.
Il tribunale qualifica tale pretesa come oggettivamente inesigibile, sia sotto il profilo operativo sia sotto quello giuridico. Sul piano pratico, l’apertura di colli chiusi durante l’ordinaria attività di cassa comporta rischi operativi rilevanti: rallentamento del servizio, incremento delle tensioni con la clientela, possibilità di reazioni verbali o fisiche e difficoltà nel ripristino dell’imballaggio. Tali criticità risultano amplificate nel contesto della grande distribuzione, caratterizzato da elevati flussi di clienti e da una forte pressione sulla velocità delle operazioni.
Sul piano della sicurezza e delle responsabilità, il giudice richiama indirettamente anche i principi del decreto legislativo n. 81/2008, osservando che l’attribuzione al cassiere di compiti ispettivi non previsti, potenzialmente conflittuali e rischiosi, può esporre il lavoratore a situazioni di pericolo non adeguatamente valutate né coperte da una formazione specifica. In tale prospettiva, l’apertura dei colli davanti al cliente non solo esula dalle mansioni contrattuali, ma può porre il lavoratore in una posizione di responsabilità impropria e sproporzionata rispetto al suo ruolo.
La sproporzione della sanzione espulsiva
Una volta chiarita l’inesigibilità delle condotte richieste, il tribunale affronta il tema della gravità dell’inadempimento contestato al lavoratore, distinguendo correttamente tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo della condotta.
Sotto il profilo oggettivo, le irregolarità emerse durante il test del carrello sono ricondotte a omissioni e disattenzioni maturate in un contesto simulato e artificioso, creato dall’azienda mediante l’occultamento deliberato della merce. Il giudice sottolinea che l’ammanco contestato non è il risultato di una sottrazione reale di beni, né di un comportamento fraudolento del lavoratore, ma l’esito di una simulazione che ha indotto in errore l’operatore di cassa. In tale quadro, la gravità oggettiva della condotta risulta fortemente ridimensionata.
Quanto all’elemento soggettivo, il tribunale valorizza una pluralità di fattori attenuanti: la buona fede del lavoratore, l’assenza di dolo, lo stato di ansia determinato dalla reiterazione improvvisa del test e le condizioni personali legate all’età e allo stato di salute. Tali elementi, nel loro complesso, escludono la configurabilità di una grave negligenza idonea a giustificare la risoluzione immediata del rapporto.
Alla luce della valutazione della condotta, il giudice richiama il principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari, cardine del sistema sanzionatorio in materia di lavoro. Secondo tale principio, la sanzione deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione e preceduta, ove possibile, da misure meno afflittive, soprattutto in presenza di condotte non dolose.
Il tribunale procede a un’analisi dei precedenti disciplinari richiamati dalla società a fondamento della recidiva. Tali precedenti riguardavano episodi di modesta rilevanza, come ritardi, disattenzioni operative e irregolarità formali, già sanzionati con misure conservative. Il giudice osserva che tali episodi non presentavano una reale omogeneità con i fatti contestati nel test del carrello e non potevano giustificare un salto sanzionatorio così marcato.
Emergono, inoltre, evidenti criticità dell’escalation sanzionatoria: da sanzioni lievi e conservative si è passati direttamente al licenziamento per giusta causa, senza un’effettiva progressività e senza un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Tale modalità è ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede e contribuisce a rafforzare il giudizio di illegittimità del recesso.
Il profilo fraudolento del licenziamento
La preordinazione della causa di recesso
Uno degli aspetti più incisivi della decisione riguarda il profilo fraudolento del licenziamento, individuato dal tribunale nella preordinazione artificiosa della causa di recesso. Il giudice ritiene che il datore di lavoro abbia costruito le condizioni per contestare un grave inadempimento mediante l’occultamento artificioso della merce all’interno dei colli e sotto altri prodotti, creando una situazione idonea a trarre in inganno il lavoratore.
Tale condotta viene qualificata come una forma di induzione in errore, incompatibile con l’esercizio leale del potere disciplinare. Il test del carrello, anziché rappresentare una verifica neutra dell’adempimento, è stato utilizzato come strumento per precostituire una giustificazione apparente del licenziamento, alterando il corretto equilibrio del rapporto di lavoro.
Nullità del licenziamento per violazione di norme imperative
Sulla base di tali considerazioni, il tribunale giunge a qualificare il recesso come nullo per violazione di norme imperative, ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. La sentenza richiama la distinzione tra nullità testuali e nullità virtuali, affermando che la contrarietà a norme imperative poste a tutela di interessi fondamentali dell’ordinamento può determinare la nullità dell’atto anche in assenza di una previsione espressa.
Il giudice si colloca nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, che ha chiarito come il licenziamento fondato su un comportamento datoriale fraudolento, volto a eludere i limiti legali del recesso, integri una violazione grave dell’ordinamento. In tali ipotesi, la sanzione della nullità rappresenta lo strumento di reazione più adeguato per ripristinare la legalità violata.
La discriminazione per età nel licenziamento
La sentenza del tribunale di Siena dedica un’ampia e articolata motivazione al tema della discriminazione per età nel licenziamento, collocando la fattispecie all’interno del consolidato quadro normativo antidiscriminatorio di matrice nazionale ed europea. Il giudice richiama espressamente le principali fonti che presidiano il divieto di trattamenti differenziati deteriore fondati sull’età del lavoratore, chiarendo come tali disposizioni trovino piena applicazione anche nelle ipotesi di recesso formalmente giustificato da ragioni disciplinari.
In primo luogo, viene in rilievo l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, che sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a licenziare il lavoratore per ragioni discriminatorie, tra cui rientra espressamente l’età. Tale disposizione assume una funzione di clausola generale di tutela, idonea a colpire ogni atto datoriale che, anche indirettamente, realizzi una disparità di trattamento fondata su fattori protetti.
Il tribunale richiama poi il decreto legislativo n. 216/2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE, che introduce un divieto specifico di discriminazione diretta e indiretta fondata, tra l’altro, sull’età, con riferimento all’accesso al lavoro, alle condizioni di impiego e alle modalità di cessazione del rapporto. In particolare, l’articolo 2 del decreto definisce la discriminazione diretta come il trattamento meno favorevole riservato a una persona, in una situazione analoga, a causa dell’età, mentre l’articolo 3 estende espressamente il principio di parità di trattamento alle condizioni di licenziamento.
Completa il quadro normativo la legge n. 108/1990, il cui articolo 3 stabilisce che il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie è nullo, indipendentemente dalla motivazione formalmente addotta dal datore di lavoro, e comporta l’applicazione delle tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il richiamo a tale disposizione consente al giudice di affermare che, una volta accertato il carattere discriminatorio del recesso, ogni ulteriore valutazione sulla giustificatezza o meno della causale disciplinare diviene recessiva.
L’onere della prova nei giudizi antidiscriminatori
Un ulteriore snodo centrale della motivazione riguarda il riparto dell’onere della prova nei giudizi antidiscriminatori. Il tribunale si conforma all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali controversie sono caratterizzate da un regime probatorio agevolato in favore del lavoratore.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ribadisce che non opera una vera e propria inversione dell’onere della prova, ma un meccanismo di alleggerimento probatorio. In base a tale sistema, al lavoratore spetta l’onere di allegare e dimostrare elementi di fatto idonei a far presumere l’esistenza di una discriminazione, quali il fattore di rischio protetto e il trattamento deteriore subito rispetto a soggetti in condizioni analoghe. Una volta assolto tale onere, grava sul datore di lavoro la prova contraria, consistente nella dimostrazione di circostanze oggettive, precise e concordanti, idonee a escludere la natura discriminatoria del provvedimento adottato.
Il tribunale richiama, in particolare, arresti della Cassazione che hanno chiarito come il giudice debba valutare il complesso degli indizi offerti, anche di natura statistica o organizzativa, al fine di verificare l’esistenza di una correlazione significativa tra il fattore protetto e la decisione datoriale. In tale prospettiva, il licenziamento di un lavoratore anziano non può essere considerato isolatamente, ma deve essere inserito nel contesto delle politiche aziendali e delle prassi concretamente adottate.
Gli indici di discriminazione rilevati dal giudice
Applicando i princìpi sopra richiamati al caso concreto, il tribunale di Siena individua una pluralità di indici di discriminazione per età, ritenuti idonei, nel loro complesso, a fondare il giudizio di nullità del licenziamento.
Un primo indice significativo è rappresentato dalla reiterazione selettiva dei test. Dall’istruttoria è emerso che, nel punto vendita di riferimento, solo il lavoratore ricorrente era stato sottoposto al test del carrello per ben due volte nel medesimo anno, nonostante avesse superato positivamente il primo controllo. Tale reiterazione, non riscontrata nei confronti di altri addetti alla cassa, è stata ritenuta priva di una giustificazione organizzativa plausibile e idonea a configurare un trattamento differenziato deteriore.
Un secondo elemento valorizzato dal giudice concerne le politiche aziendali di turnover generazionale. La società datrice aveva ammesso l’esistenza di accordi di solidarietà espansiva e di esodo incentivato finalizzati al ricambio generazionale, nonché una composizione anagrafica particolarmente elevata del personale in alcune aree territoriali, tra cui quella di riferimento del lavoratore. Pur riconoscendo la legittimità in astratto di tali politiche, il tribunale ha sottolineato come esse non possano tradursi in pratiche discriminatorie individuali, né giustificare l’adozione di strumenti di controllo selettivi nei confronti dei lavoratori più anziani.
Ulteriore indice di discriminazione è stato individuato nel trattamento deteriore riservato al lavoratore anziano rispetto ad altri dipendenti in situazioni analoghe. In particolare, è emerso che altri lavoratori, anche più giovani, sottoposti a test analoghi o responsabili di irregolarità operative, avevano ricevuto sanzioni conservative o non erano stati destinatari di alcun provvedimento disciplinare. Tale disparità di trattamento, in assenza di una giustificazione oggettiva, è stata ritenuta sintomatica di una correlazione tra l’età del lavoratore e la decisione espulsiva.
Il tribunale ha inoltre valorizzato le condizioni personali del ricorrente, quali l’età prossima alla soglia pensionistica e una documentata fragilità sul piano della salute, ritenendo che tali elementi rendessero ancora più evidente la natura discriminatoria del recesso, in quanto idonei a collocare il lavoratore all’interno di una fascia particolarmente vulnerabile.
La decisione del tribunale di Siena
Alla luce dell’analisi complessiva dei fatti e del quadro normativo applicabile, il tribunale di Siena ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato al lavoratore, qualificandolo come recesso discriminatorio per età. Il fondamento giuridico della nullità è individuato nella violazione delle norme imperative poste a tutela del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, in particolare l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, il decreto legislativo n. 216/2003 e l’articolo 3 della legge n. 108/1990.
Il giudice precisa che la natura discriminatoria del licenziamento assorbe ogni ulteriore valutazione sulla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, rendendo irrilevante la motivazione disciplinare formalmente addotta dal datore di lavoro. In tale prospettiva, il recesso è qualificato come radicalmente nullo, con applicazione del regime sanzionatorio più incisivo previsto dall’ordinamento.
Le conseguenze sanzionatorie
Dalla dichiarazione di nullità discendono le conseguenze sanzionatorie tipiche del licenziamento discriminatorio. In primo luogo, il tribunale ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ripristinando il rapporto alle condizioni precedenti al recesso.
In secondo luogo, la società datrice è stata condannata al risarcimento del danno, determinato in misura pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Il giudice ha inoltre accertato l’obbligo del datore di lavoro di provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Infine, la società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura significativa, a conferma della particolare complessità e rilevanza giuridica della controversia. Nel loro complesso, tali statuizioni evidenziano l’elevato impatto economico e organizzativo che può derivare, per il datore di lavoro, dall’adozione di provvedimenti espulsivi viziati da profili discriminatori, rafforzando il valore deterrente della disciplina antidiscriminatoria in materia di licenziamento.
Riassumendo
|
Tipologia di controversia |
Impugnazione di licenziamento per giusta causa |
|
Mansioni del lavoratore |
Cassiere/addetto alle operazioni di cassa |
|
Controllo aziendale contestato |
“Test del carrello” con simulazione di ammanco |
|
Condotte richieste al lavoratore |
Apertura colli, verifica merce occultata, controllo sacchetti ortofrutta |
|
Valutazione del tribunale sulle mansioni |
Condotte inesigibili e non rientranti nelle mansioni del cassiere |
|
Elemento oggettivo dell’addebito |
Ammanco derivante da simulazione artificiosa |
|
Elemento soggettivo |
Assenza di dolo; stato di ansia e fragilità del lavoratore |
|
Sanzione irrogata |
Licenziamento per giusta causa |
|
Giudizio sulla proporzionalità |
Sanzione sproporzionata e non graduata |
|
Profilo fraudolento |
Preordinazione della causa di recesso tramite occultamento merce |
|
Profilo discriminatorio |
Discriminazione per età |
|
Indici di discriminazione |
Reiterazione selettiva dei test; politiche di turnover generazionale; trattamento deteriore |
|
Qualificazione del licenziamento |
Licenziamento nullo |
|
Tutela applicata |
Reintegrazione piena |
|
Risarcimento del danno |
5 mensilità della retribuzione globale di fatto |
|
Contributi previdenziali |
Dovuti dalla data del licenziamento alla reintegra |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: