Tassonomia UE: semplificazione degli obblighi informativi dal 2026
Pubblicato il 15 gennaio 2026
In questo articolo:
- Nuovo intervento sulla tassonomia UE
- Atti modificati dal regolamento delegato UE 2026/73
- Il principio di rilevanza finanziaria: la soglia del 10%
- KPI e perimetro delle esposizioni: cosa cambia per banche e intermediari
- Semplificazione dei modelli di reporting sulla tassonomia
- Criteri DNSH: funzione, criticità applicative e interventi di semplificazione
- Decorrenza e regime transitorio
- Tabella semplificativa
Condividi l'articolo:
Il Regolamento delegato UE 2026/73 della Commissione europea, adottato il 4 luglio 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 gennaio 2026, introduce un insieme articolato di modifiche alla disciplina della tassonomia europea delle attività ecosostenibili.
L’intervento normativo incide in modo significativo sugli obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, con l’obiettivo dichiarato di semplificare il contenuto e la presentazione delle informazioni, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per imprese finanziarie e non finanziarie.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, con la possibilità, per gli esercizi finanziari iniziati nel corso del 2025, di continuare ad applicare il quadro regolatorio previgente.
Nuovo intervento sulla tassonomia UE
Il regolamento delegato 2026/73 si colloca nel percorso di progressiva attuazione della tassonomia UE, avviata con il regolamento UE 2020/852 e sviluppata attraverso una serie di atti delegati successivi.
Dall’esperienza applicativa dei primi anni di rendicontazione è emersa, tuttavia, una elevata complessità operativa, in particolare:
- nella raccolta dei dati lungo la catena del valore;
- nella valutazione dei criteri di vaglio tecnico;
- nella predisposizione dei modelli standardizzati di informativa.
La Commissione europea ha quindi ritenuto necessario intervenire per alleggerire gli obblighi di reporting, senza compromettere la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati a disposizione degli investitori.
Atti modificati dal regolamento delegato UE 2026/73
Il nuovo regolamento UE 2026/73 apporta modifiche coordinate a tre atti delegati fondamentali:
- Regolamento delegato UE 2021/2178, relativo al contenuto e alla presentazione delle informazioni sulla tassonomia;
- Regolamento delegato UE 2021/2139, che disciplina i criteri di vaglio tecnico per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- Regolamento delegato UE 2023/2486, concernente i criteri DNSH (Do No Significant Harm) per gli altri quattro obiettivi ambientali.
Il principio di rilevanza finanziaria: la soglia del 10%
La novità di maggiore impatto operativo è l’introduzione esplicita del principio di rilevanza finanziaria, basato su una soglia quantitativa del 10%.
Imprese non finanziarie
Le imprese non finanziarie possono astenersi dalla valutazione di ammissibilità e allineamento alla tassonomia quando:
- il fatturato derivante da determinate attività economiche è inferiore al 10% del totale;
- le spese in conto capitale (CapEx) riferite a tali attività non superano il 10% del totale;
- le spese operative (OpEx) risultano non rilevanti per il modello di business, oppure inferiori alla soglia del 10%.
Le attività non valutate devono comunque essere:
- indicate separatamente nei KPI (acronimo di Key Performance Indicator: Indicatore Chiave di Prestazione);
- accompagnate da informazioni qualitative, inclusa l’indicazione del settore economico di riferimento (anche tramite codici NACE).
Imprese finanziarie
Un meccanismo analogo è previsto per:
- enti creditizi;
- gestori di attività finanziarie;
- imprese di investimento;
- imprese di assicurazione e riassicurazione.
Anche in questo caso, la soglia del 10% consente di non valutare determinate esposizioni, purché tali esposizioni siano considerate non rilevanti dal punto di vista finanziario e vengano comunque evidenziate separatamente nei modelli informativi.
KPI e perimetro delle esposizioni: cosa cambia per banche e intermediari
Il regolamento 2026/73 interviene in modo incisivo anche sulla struttura dei KPI finanziari, con l’obiettivo di migliorarne l’accuratezza e la leggibilità.
In particolare, vengono escluse dal denominatore dei KPI alcune categorie di attivi, tra cui:
- derivati;
- disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- prestiti interbancari a vista;
- avviamento e merci.
Inoltre, le esposizioni verso imprese non soggette agli obblighi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sono, in linea generale, escluse dai KPI, salvo specifiche eccezioni, come la rendicontazione volontaria o il finanziamento di attività con impiego dei proventi noto.
Semplificazione dei modelli di reporting sulla tassonomia
Un ulteriore elemento qualificante del nuovo regolamento è la revisione profonda dei modelli di informativa allegati al regolamento delegato UE 2021/2178.
Tra le principali novità:
- riduzione del numero di tabelle e colonne;
- eliminazione dell’allegato XII, dedicato esclusivamente ai settori del gas fossile e del nucleare;
- introduzione sistematica di voci dedicate alle attività non valutate e non rilevanti;
- rappresentazione aggregata delle attività nei settori sensibili, al fine di evitare duplicazioni informative.
Criteri DNSH: funzione, criticità applicative e interventi di semplificazione
La revisione dei criteri DNSH – Do No Significant Harm operata dal regolamento delegato UE 2026/73 rappresenta uno dei passaggi più rilevanti dell’intervento normativo.
La Commissione europea riconosce esplicitamente che la sostenibilità regolatoria passa anche attraverso la proporzionalità degli obblighi.
Per le imprese, ciò comporta un passaggio da un approccio meramente documentale a una valutazione più mirata e sostanziale degli impatti ambientali, coerente con gli obiettivi della tassonomia UE e con il quadro CSRD.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento UE 2020/852, un’attività economica può essere qualificata come ecosostenibile solo se, oltre a contribuire in modo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi ambientali, non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali.
In termini operativi, la verifica DNSH costituisce spesso la fase più complessa del processo di valutazione della tassonomia, in quanto richiede un’analisi trasversale che coinvolge aspetti ambientali, normativi e tecnici.
Onerosità dei criteri DNSH
Dall’esperienza dei primi anni di applicazione della tassonomia è emerso che:
- i criteri DNSH risultano estremamente dettagliati e articolati;
- molte prescrizioni hanno natura orizzontale, quindi applicabili a una pluralità di settori;
- la raccolta delle informazioni necessarie richiede spesso dati non immediatamente disponibili, soprattutto lungo la catena di fornitura.
In particolare, le imprese hanno segnalato difficoltà rilevanti nella verifica dei criteri DNSH relativi a:
- uso e presenza di sostanze chimiche pericolose;
- conformità a normative settoriali complesse (REACH, CLP, RoHS);
- dimostrazione documentale dell’assenza di impatti negativi indiretti.
Intervento del regolamento delegato UE 2026/73 sui criteri DNSH
Il Regolamento delegato UE 2026/73 interviene sui criteri DNSH con un obiettivo preciso:
- ridurre gli oneri amministrativi senza abbassare il livello di tutela ambientale.
L’intervento si concentra principalmente sui criteri DNSH contenuti nei regolamenti delegati:
- UE 2021/2139;
- UE 2023/2486.
Eliminazione dei criteri DNSH orizzontali sulle sostanze chimiche
Uno degli interventi più significativi riguarda la soppressione dei criteri DNSH orizzontali relativi a:
- fabbricazione;
- presenza nei prodotti;
- immissione sul mercato
di sostanze che soddisfano i criteri di pericolo di cui:
- al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
- all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
La Commissione ha rilevato che:
- non esiste un obbligo giuridico generale di comunicazione lungo la catena di fornitura per tali sostanze quando sono contenute in articoli;
- la raccolta di queste informazioni genera un onere sproporzionato, soprattutto per le imprese non finanziarie;
- tali criteri duplicano, in parte, obblighi già previsti da altre normative UE.
Ampliamento delle esenzioni previste dal diritto UE
In particolare, il regolamento chiarisce che la conformità DNSH può essere riconosciuta anche in presenza di:
- esenzioni al divieto di utilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono, previste dal regolamento (UE) 2024/590;
- deroghe temporanee e settoriali alla direttiva 2011/65/UE (RoHS), quando:
- non esistono alternative tecnicamente o scientificamente praticabili;
- la sostituzione comporterebbe impatti ambientali o sanitari complessivamente peggiori;
- l’affidabilità delle alternative non è garantita.
Questo chiarimento è particolarmente rilevante perché consente alle imprese di non essere penalizzate nella valutazione DNSH quando operano legittimamente all’interno di deroghe riconosciute dal diritto dell’Unione.
Impatti operativi per le imprese
Dal punto di vista pratico, la revisione dei criteri DNSH produce diversi effetti positivi:
- riduzione delle attività di due diligence tecnica;
- minore necessità di raccolta dati presso fornitori e subfornitori;
- maggiore certezza giuridica nella valutazione di conformità;
- allineamento più chiaro tra tassonomia UE e normativa ambientale esistente.
NOTA BENE: Resta comunque fermo il principio secondo cui la mancata conformità anche a un solo criterio DNSH impedisce la qualificazione dell’attività come ecosostenibile.
DNSH e affidabilità della rendicontazione
È importante sottolineare che la semplificazione dei criteri DNSH non equivale a un allentamento degli standard ambientali. Al contrario, l’intervento mira a:
- concentrare la verifica DNSH sugli impatti ambientali effettivamente rilevanti;
- migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni;
- ridurre il rischio di rendicontazioni formalmente corrette ma sostanzialmente poco significative.
Decorrenza e regime transitorio
Le nuove disposizioni:
- entrano in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in GUUE;
- si applicano dal 1° gennaio 2026;
- prevedono una facoltà transitoria per l’esercizio 2025, durante il quale le imprese possono continuare ad applicare la normativa previgente.
Tabella semplificativa
|
Ambito di intervento |
Regolamento delegato UE 2026/73 – principali novità |
|
Normativa |
Modifica i regolamenti delegati (UE) 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486 |
|
Finalità |
Semplificazione degli obblighi informativi sulla tassonomia UE e riduzione degli oneri amministrativi |
|
Principio di rilevanza |
Introduzione della soglia del 10% per valutare la rilevanza finanziaria delle attività |
|
Imprese non finanziarie |
Possibilità di non valutare attività con fatturato, CapEx o OpEx inferiori al 10%, con obbligo di informativa separata |
|
Imprese finanziarie |
Applicazione della soglia del 10% alle esposizioni non rilevanti, da evidenziare separatamente nei KPI |
|
KPI finanziari |
Esclusione dal denominatore di derivati, liquidità, prestiti interbancari a vista, avviamento e merci |
|
Perimetro CSRD |
Esclusione generale delle esposizioni verso imprese non soggette a CSRD, salvo eccezioni |
|
Modelli di reporting |
Riduzione delle tabelle, eliminazione dell’allegato XII, maggiore aggregazione delle informazioni |
|
Criteri DNSH |
Eliminazione dei criteri orizzontali sulle sostanze chimiche e semplificazione delle verifiche |
|
Esenzioni UE |
Riconoscimento di deroghe previste da RoHS e normativa sulle sostanze che riducono lo strato di ozono |
|
Decorrenza |
Applicazione dal 1° gennaio 2026 con regime transitorio per l’esercizio 2025 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: