Regime di franchigia IVA per le piccole imprese: istruzioni, controlli e suffisso EX

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Con il provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo organico le procedure di controllo sugli adempimenti necessari per l’accesso e il mantenimento del regime speciale di franchigia IVA applicabile alle piccole imprese operanti in ambito transfrontaliero. L’intervento amministrativo rappresenta un tassello attuativo fondamentale del quadro normativo delineato dal Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, che ha recepito nel diritto interno la Direttiva (UE) 2020/285. Tale direttiva ha riformato la disciplina europea del regime speciale per le piccole imprese, introducendo nuove regole armonizzate per l’applicazione della franchigia IVA all’interno dell’Unione europea.

Il provvedimento chiarisce in maniera puntuale le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria effettua i controlli sulle diverse tipologie di soggetti che intendono beneficiare del regime fiscale agevolato.

Le disposizioni si inseriscono nel sistema unionale di cooperazione amministrativa, recependo anche gli orientamenti presenti nelle Note esplicative dei servizi della Commissione europea del 24 ottobre 2024 e nella Guida al regime per le PMI del 25 ottobre 2024, volte a garantire uniformità applicativa tra gli Stati membri.

Il documento di prassi assume quindi un ruolo operativo centrale, poiché definisce i criteri, le verifiche e le procedure che regolano:

  • la comunicazione preventiva necessaria per l’accesso al regime;
  • le comunicazioni trimestrali che monitorano la permanenza dei requisiti;
  • l’attribuzione e la disattivazione del suffisso “EX”;
  • gli obblighi specifici dei soggetti non stabiliti;
  • le ipotesi di cessazione del regime.

Ambito soggettivo di applicazione

Il provvedimento n. 560356/2025 trova applicazione nei confronti dei soggetti che intendono avvalersi del regime speciale di franchigia IVA in ambito transfrontaliero. Le disposizioni disciplinano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a due categorie di contribuenti:

  1. Soggetti passivi stabiliti in Italia, che richiedono l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati membri di esenzione e sono pertanto tenuti alla presentazione della comunicazione preventiva e delle successive comunicazioni trimestrali.
  2. Soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, ammessi al regime di franchigia in Italia, per i quali l’Agenzia effettua verifiche coordinate con lo Stato membro di stabilimento, incluse le attività specifiche in caso di mancata trasmissione delle comunicazioni trimestrali.

Questa definizione consente di individuare in modo preciso i destinatari dei controlli previsti dal provvedimento.

Controlli sulla comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva costituisce l’adempimento necessario per richiedere l’accesso al regime transfrontaliero di franchigia IVA. Attraverso tale comunicazione, il soggetto passivo fornisce all’Agenzia delle Entrate le informazioni indispensabili per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Trascorsi 35 giorni lavorativi dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate acquisisce la comunicazione preventiva, gli Uffici avviano le verifiche di conformità.
L’attività consiste nel confronto tra i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni già disponibili nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Controlli sulla congruenza del volume d’affari

La verifica riguarda innanzitutto la coerenza del volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva con i dati risultanti da:

  • fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio;
  • operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia;
  • corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente;
  • dichiarazioni annuali IVA;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).
NOTA BENE: Se i dati risultano non coerenti, il sistema genera un messaggio di scarto con la motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”.
Il contribuente può presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo.

Verifica delle soglie di volume d’affari

Oltre alla verifica di coerenza dei dati, l’Agenzia accerta il rispetto delle soglie di volume d’affari previste dalla normativa unionale e nazionale per l’accesso al regime.

Soglia UE – anno precedente

  • Limite: volume d’affari annuo nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro.
  • Esito in caso di superamento: la comunicazione è scartata. Una nuova richiesta può essere presentata dall’anno successivo.

Soglia UE – anno in corso

  • Limite: volume d’affari UE non superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso antecedente alla comunicazione.
  • Esito in caso di superamento: nuova comunicazione possibile dal secondo anno successivo.

Soglia prevista dallo Stato di esenzione

Per ogni Stato membro in cui si richiede l’applicazione della franchigia, l’Agenzia controlla – sulla base dei dati disponibili nel portale della Commissione europea – che il volume d’affari realizzato nel relativo territorio non superi la soglia prevista dallo stesso Stato.
In caso contrario, la comunicazione è scartata e una nuova presentazione è ammessa nei termini definiti dallo Stato estero interessato.

Assegnazione del suffisso “EX”

L’assegnazione del suffisso EX al numero di partita IVA rappresenta l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate formalizza l’ammissione del soggetto passivo al regime speciale di franchigia IVA transfrontaliero. Il suffisso consente di identificare, in modo univoco, gli operatori che risultano ammessi al regime e segna il momento dal quale la franchigia diventa effettivamente applicabile.

In via generale, l’Agenzia attribuisce il suffisso EX quando riceve uno o più riscontri positivi da parte degli Stati membri di esenzione ai quali il contribuente ha richiesto l’applicazione del regime.
La risposta positiva conferma che lo Stato estero ha effettuato le proprie verifiche e ha accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale.

Attribuzione del suffisso EX in caso di mancata risposta di uno o più Stati di esenzione

Il provvedimento stabilisce un meccanismo di tutela volto a evitare che il contribuente resti in attesa indefinita dell’esito dei controlli effettuati dagli Stati membri:

  • trascorsi 35 giorni lavorativi dalla data di acquisizione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate,
  • se uno o più Stati di esenzione non hanno trasmesso alcuna risposta,
  • l’Agenzia procede comunque all’assegnazione del suffisso EX.

L’unica eccezione riguarda i casi in cui lo Stato estero abbia richiesto un termine aggiuntivo per completare ulteriori verifiche finalizzate alla prevenzione di fenomeni elusivi o evasivi. In tale circostanza, l’Agenzia sospende l’attribuzione sino al completamento delle verifiche richieste.

Effetti operativi dell’attribuzione del suffisso EX

L’attivazione del regime di franchigia ha effetto dal giorno in cui il contribuente riceve la comunicazione dell’avvenuta attribuzione del suffisso EX.
Da tale momento, l’operatore:

  • è formalmente riconosciuto come soggetto ammesso al regime speciale;
  • può applicare la franchigia IVA nelle operazioni rilevanti negli Stati di esenzione interessati;
  • è tenuto al rispetto degli obblighi informativi previsti, tra cui le comunicazioni trimestrali.

L’introduzione del meccanismo dei 35 giorni garantisce certezza operativa agli operatori economici e assicura uniformità procedurale in ambito unionale, evitando che l’applicazione del regime dipenda da eventuali ritardi amministrativi degli Stati membri coinvolti.

Controlli sulla comunicazione trimestrale

La comunicazione trimestrale rappresenta l’adempimento ricorrente attraverso il quale i soggetti ammessi al regime speciale di franchigia IVA rendono noto all’Agenzia delle Entrate l’andamento delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. Essa consente di monitorare costantemente la permanenza dei requisiti e di individuare eventuali superamenti delle soglie che determinano la decadenza o la modifica del regime applicabile.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli mirati su tre profili essenziali:

1. Rispetto dei termini di presentazione

La comunicazione trimestrale deve essere trasmessa:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, oppure
  • entro 15 giorni dal superamento della soglia di 100.000 euro del volume d’affari annuo nell’Unione europea, qualora tale evento si verifichi in corso d’anno.

Il controllo dei termini è funzionale a garantire tempestività e correttezza informativa nel circuito di cooperazione amministrativa tra Stati membri.

2. Congruenza dei dati dichiarati

L’Agenzia verifica la coerenza del volume d’affari indicato nella comunicazione trimestrale rispetto alle informazioni già disponibili nelle proprie banche dati (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dichiarazioni e comunicazioni periodiche).
La congruenza dei dati è un elemento essenziale per confermare la corretta applicazione del regime e rilevare eventuali anomalie operative.

3. Rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale

Le comunicazioni trimestrali devono evidenziare il rispetto:

  • della soglia UE annuale dei 100.000 euro;
  • delle soglie specifiche stabilite dagli Stati di esenzione nei quali il contribuente applica il regime di franchigia.
NOTA BENE: Il superamento di una soglia può determinare l’obbligo di uscita dal regime o la necessità di attivare procedure di comunicazione integrativa verso gli Stati interessati.

Gestione delle comunicazioni non presentate

In caso di mancata trasmissione della comunicazione trimestrale nei termini previsti, l’Agenzia delle Entrate provvede a:

  • inviare specifici messaggi agli Stati membri interessati, informandoli dell’inadempimento del contribuente;
  • attivare le ulteriori verifiche previste dal sistema unionale di scambio informativo.

Questo flusso informativo è essenziale per garantire la trasparenza del regime e per consentire agli Stati di esenzione di valutare eventuali misure correttive nei confronti dei soggetti che hanno richiesto l’applicazione della franchigia.

Cessazione del regime di franchigia a seguito di presunta cessazione dell’attività

Il provvedimento disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate procede alla disattivazione del suffisso EX, con conseguente cessazione dell’applicazione del regime speciale di franchigia IVA. Le disposizioni si fondano sull’articolo 70-duovicies, comma 3, del DPR 633/1972 e mirano a garantire che il regime sia attribuito esclusivamente a soggetti che svolgono effettivamente un’attività economica nei territori degli Stati di esenzione interessati.

L’Agenzia disattiva il suffisso EX nei seguenti casi:

  • quando il soggetto passivo ha cessato l’attività;
  • quando risulta possibile desumere la cessazione dell’attività sulla base delle informazioni disponibili;
  • nei casi di cessazione d’ufficio della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972.

La disattivazione è effettuata tempestivamente, al fine di evitare l’uso improprio del regime di franchigia.

Presunzione di cessazione dell’attività

L’Agenzia presume la cessazione dell’attività, in assenza di elementi contrari, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. siano trascorsi otto trimestri civili consecutivi in cui sono state trasmesse comunicazioni trimestrali con importi pari a zero in uno o più Stati di esenzione;
  2. non risultino trasmesse operazioni verso soggetti stabiliti negli stessi Stati di esenzione, come rilevabili dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.

In tale circostanza l’Agenzia:

  • procede alla disattivazione del suffisso EX;
  • informa il contribuente tramite apposita comunicazione nell’area riservata del sito istituzionale, nelle sezioni dedicate agli adempimenti del regime transfrontaliero;
  • invia agli Stati di esenzione interessati i messaggi di cessazione, assicurando la corretta circolazione delle informazioni nel sistema unionale.

Riammissione al regime dopo la disattivazione

Il soggetto passivo che intende nuovamente avvalersi del regime di franchigia deve presentare una nuova comunicazione preventiva, nel rispetto delle condizioni ordinarie di accesso.

La riammissione è tuttavia subordinata all’osservanza di eventuali periodi di quarantena stabiliti dagli Stati di esenzione coinvolti, qualora tali Stati prevedano limitazioni temporali in caso di cessazione o revoca del regime.

Cessazione d’ufficio della partita IVA

Nei casi in cui la partita IVA del soggetto passivo venga cessata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972, il provvedimento prevede la contestuale disattivazione automatica del suffisso EX.
Ciò garantisce coerenza tra l’anagrafe tributaria e il sistema di identificazione dei soggetti ammessi al regime di franchigia transfrontaliero.

Soggetti non stabiliti: obblighi in caso di inadempienza

Il provvedimento disciplina anche le verifiche relative ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, ma ammessi all’applicazione del regime di franchigia in Italia. La corretta partecipazione di tali operatori al regime richiede un coordinamento costante tra l’Agenzia delle Entrate e l’autorità fiscale dello Stato membro di stabilimento, al fine di garantire che gli obblighi dichiarativi previsti dal regime transfrontaliero siano adempiuti con regolarità.

NOTA BENE: Qualora lo Stato membro di stabilimento trasmetta all’Agenzia delle Entrate due segnalazioni consecutive attestanti la mancata presentazione, da parte del soggetto non stabilito, delle comunicazioni trimestrali previste dal regime di franchigia, si attiva una procedura specifica volta a tutelare l’integrità del sistema informativo unionale e a prevenire usi impropri della franchigia.

In particolare, l’Agenzia richiede al soggetto passivo:

  • l’identificazione diretta in Italia, mediante l’attribuzione di un numero di partita IVA nazionale;
  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA, con la quale l’operatore è tenuto a rendicontare tutte le operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

Questi obblighi hanno lo scopo di assicurare un livello adeguato di trasparenza fiscale nei confronti dell’Amministrazione italiana, consentendo un controllo diretto dell’attività svolta dal soggetto passivo all’interno del territorio nazionale.

In definitiva, il provvedimento n. 560356/2025 definisce un sistema di controlli chiaro e coordinato per l’accesso e il mantenimento del regime di franchigia IVA transfrontaliero. Le verifiche su comunicazioni preventive e trimestrali, la gestione del suffisso EX e le procedure per i soggetti non stabiliti garantiscono uniformità applicativa e presidio contro irregolarità ed elusioni. L’intervento dell’Agenzia assicura così maggiore certezza operativa agli operatori economici e rafforza l’efficacia del regime nel quadro unionale.
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