Quattordicesima pensionati: platea, requisiti e comunicazioni Inps

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Arrivano, con il messaggio Inps n. 3781 del 15 dicembre 2025, le consuete comunicazioni istituzionali di fine anno in merito al pagamento di due istituti di rilevante impatto per una platea ampia di pensionati: l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dall’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) disciplinata dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81.

L’Inps comunica di aver completato le elaborazioni necessarie al pagamento d’ufficio delle somme per l’anno 2025, specificando criteri di attribuzione, limiti reddituali applicati, beneficiari ed esclusioni, nonché le modalità di contabilizzazione e di comunicazione agli interessati.

Entrambe le misure vengono riconosciute, secondo quanto precisato dall’Istituto, sulla rata di pensione di dicembre 2025 previa applicazione dei limiti reddituali determinati sulla base dell’indice di perequazione definitivo, pari a +0,80%. Il messaggio chiarisce inoltre che le attribuzioni avvengono, per alcune Gestioni, in via provvisoria con successiva verifica reddituale a consuntivo, e fornisce indicazioni operative sulle eventuali attività di recupero in caso di perdita del diritto.

Entriamo nel dettaglio.

Importo aggiuntivo sulla pensione di dicembre 2025

L’importo aggiuntivo di 154,94 euro sulla pensione di dicembre 2025 rappresenta una misura di sostegno economico consolidata nel sistema previdenziale italiano, finalizzata a incrementare il reddito dei pensionati titolari di trattamenti di importo contenuto.

La disciplina dell’importo aggiuntivo trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha introdotto, a decorrere dall’anno 2001, una somma aggiuntiva annua in favore dei pensionati con redditi bassi, subordinandone però il riconoscimento al rispetto di specifici limiti reddituali. La norma individua l’importo massimo del beneficio e demanda all’Inps la verifica dei requisiti e delle condizioni di spettanza, anche attraverso il confronto dei dati reddituali disponibili negli archivi dell’Istituto.

Le prime indicazioni operative per l’applicazione della misura sono state fornite con la circolare Inps n. 68 del 20 marzo 2001, tuttora richiamata quale riferimento interpretativo per la definizione delle modalità di attribuzione, dei criteri di calcolo e delle esclusioni.

Il messaggio Inps n. 3781/2025 si colloca dunque in continuità con tale impianto normativo e amministrativo, aggiornandone l’applicazione con riferimento all’anno 2025 e ai valori di reddito e di trattamento minimo vigenti.

Beneficiari

L’importo aggiuntivo di 154,94 euro spetta ai pensionati titolari di trattamenti a carico delle seguenti gestioni.

  • Assicurazione generale obbligatoria (AGO), comprensiva delle pensioni di vecchiaia, anzianità e invalidità previdenziale.
  • Forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO, quali, a titolo esemplificativo, alcune gestioni speciali o fondi sostitutivi.
  • Forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ossia le casse di previdenza dei liberi professionisti privatizzate.

Per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’Inps procede al pagamento dell’importo aggiuntivo in via centralizzata e provvisoria, in attesa della verifica reddituale a consuntivo. Diversamente, per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica e dell’ex INPGI, il pagamento è effettuato dalle Strutture territoriali Inps competenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti normativamente richiesti.

Prestazioni escluse

Il messaggio Inps n. 3781 del 15 dicembre 2025 ribadisce che l’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni che non hanno natura pensionistica, anche se erogate dall’Inps o da altri enti previdenziali.

Rientrano tra le esclusioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni assistenziali e indennitarie, quali pensioni e assegni di invalidità civile, pensioni sociali, assegni sociali e altre prestazioni individuate da specifici codici di categoria non qualificabili come pensioni previdenziali.

Sono inoltre escluse dal beneficio le pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo a formazione progressiva (categoria 170), fino al momento in cui la prestazione non risulti completa di tutte le quote contributive. Tale esclusione è motivata dall’impossibilità di determinare correttamente l’importo complessivo del trattamento pensionistico ai fini della verifica dei limiti reddituali.

Ulteriori esclusioni riguardano:

  • le pensioni supplementari;
  • le pensioni detassate per effetto delle convenzioni contro la doppia imposizione;
  • le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa di enti locali;
  • le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori delle Strutture territoriali;
  • le pensioni con importo mensile di dicembre 2025 pari a zero;
  • le pensioni eliminate. In tale utlimo caso, l’eventuale quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare avente diritto a cura della Struttura territorialmente competente.

Modalità di calcolo dell’importo aggiuntivo

Calcolo in via provvisoria

Per l’anno 2025, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro è stato riconosciuto dall’Inps in via provvisoria, sulla base dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito disponibile nei database dell’Istituto, purché non antecedente all’anno 2021. Tale modalità consente di garantire l’erogazione tempestiva del beneficio, rinviando a una fase successiva la verifica reddituale definitiva e l’eventuale recupero delle somme non spettanti.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è attribuito in dodicesimi, in proporzione ai mesi di effettiva percezione del trattamento nel corso dell’anno 2025. Il limite di reddito viene conseguentemente rapportato al numero di mesi di titolarità della pensione. Qualora la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata a un’altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo aggiuntivo può essere attribuito per intero, se spettante, tenendo conto dei limiti annuali complessivi.

Verifica dei limiti reddituali

La verifica dei requisiti reddituali costituisce un elemento centrale per il riconoscimento dell’importo aggiuntivo. Le procedure di calcolo dell’Inps controllano che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate nel Casellario centrale dei pensionati non superi i limiti previsti per l’anno 2025, determinati sulla base del trattamento minimo annuo e dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.

Nel caso di pensionato coniugato, la normativa prevede una doppia verifica:

  • il rispetto del limite di reddito individuale, riferito esclusivamente al pensionato;
  • il rispetto del limite di reddito coniugale, determinato considerando anche il reddito del coniuge.

Entrambi i limiti devono essere rispettati affinché il beneficio risulti spettante. In presenza di pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale, ai fini della verifica reddituale viene considerato anche l’importo del pro rata estero, che si aggiunge all’importo delle pensioni italiane.

Il messaggio chiarisce infine che eventuali situazioni non elaborate automaticamente devono essere gestite attraverso la procedura di ricostituzione pensionistica per l’aggiornamento dei dati reddituali, con successiva segnalazione tramite gli strumenti informatici messi a disposizione delle Strutture territoriali. In tal modo, l’Istituto assicura un’applicazione uniforme della normativa e una corretta attribuzione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2025.

Ai fini del riconoscimento dell’importo aggiuntivo, l’Inps assume come parametro fondamentale il trattamento minimo annuo di pensione vigente per l’anno 2025, valore che costituisce la base di calcolo sia per la determinazione delle soglie pensionistiche sia per l’individuazione dei limiti di reddito individuali e coniugali rilevanti. Per il 2025, il trattamento minimo annuo, comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali, è pari a 7.844,20 euro.

L’importo massimo dell’aggiuntiva, riconoscibile ai pensionati in possesso di tutti i requisiti, è pari a 154,94 euro annui. Tale importo viene corrisposto in un’unica soluzione con la rata di pensione di dicembre 2025, salvo i casi di attribuzione parziale per pensioni con decorrenza infrannuale o per applicazione dei meccanismi di riconoscimento proporzionale previsti dalla normativa.

Il valore complessivo di riferimento, dato dalla somma tra il trattamento minimo annuo e l’importo aggiuntivo massimo, è quindi pari a 7.999,14 euro. Questo importo rappresenta la soglia oltre la quale il beneficio non risulta integralmente spettante.

Fasce di reddito e riconoscimento parziale

Il messaggio Inps n. 3781/2025 chiarisce che il riconoscimento dell’importo aggiuntivo non opera secondo una logica rigida di esclusione totale al superamento della soglia minima, ma prevede un meccanismo di riconoscimento parziale per determinate fasce di importo pensionistico.

In particolare, per i pensionati il cui importo complessivo annuo delle pensioni risulta compreso tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro non viene corrisposto in misura piena: in tali casi, il beneficio è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’importo massimo di riferimento (7.999,14 euro) e quello annuo della pensione effettivamente percepita.

Resta fermo che, oltre ai limiti di importo della pensione, devono essere rispettati anche i limiti di reddito individuali e coniugali assoggettabili all’IRPEF, come previsti dall’articolo 70 della legge n. 388/2000. Pertanto, il riconoscimento dell’importo aggiuntivo, anche in misura parziale, è subordinato al rispetto congiunto di tutte le condizioni normative.

Modalità di pagamento

Per l’anno 2025, l’Inps ha disposto la corresponsione dell’importo aggiuntivo con la rata di pensione di dicembre 2025. Il pagamento avviene automaticamente, senza necessità di presentazione di domanda, per tutti i soggetti individuati come aventi diritto sulla base delle elaborazioni centralizzate e delle verifiche effettuate.

Dal punto di vista contabile e informatico, il messaggio Inps n. 3781/2025 fornisce indicazioni puntuali sulle registrazioni effettuate nei sistemi dell’Istituto.

Su tutte le pensioni esaminate, incluse quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato uno specifico codice di movimentazione nei campi gestionali del sistema pensionistico (campi GP), al fine di tracciare l’avvenuta verifica della posizione.

Nel caso in cui l’importo aggiuntivo venga effettivamente corrisposto, l’importo è registrato:

  • nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all’anno di corresponsione;
  • nell’archivio CONGUAGLI, come importo validato;
  • nelle procedure di consultazione, tra cui la procedura ARTE, che consente agli operatori di verificare i dettagli del pagamento.

Per i titolari di più pensioni, l’importo aggiuntivo è registrato sulla pensione individuata come quella di riferimento per il pagamento, secondo i criteri stabiliti dalle procedure Inps. Tali registrazioni assumono rilievo anche ai fini di eventuali controlli successivi, recuperi o attività di ricostituzione.

Comunicazione ai pensionati

Nel cedolino di pensione di dicembre 2025, l’importo aggiuntivo è indicato con la specifica dicitura: “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) - CREDITO ANNO 2025”.

Tale indicazione consente al pensionato di identificare immediatamente la natura della somma accreditata e il relativo riferimento normativo.

Oltre al cedolino cartaceo o digitale, l’Inps ha predisposto apposite notifiche digitali per i pensionati che dispongono di contatti validi. Le comunicazioni vengono inviate tramite:

  • posta elettronica;
  • App IO;
  • area personale MyInps.

Quattordicesima

La cosiddetta quattordicesima, misura di sostegno al reddito rivolta ai pensionati con trattamenti di importo medio-basso che maturano specifici requisiti anagrafici e reddituali nel corso dell’anno, trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 che ha introdotto una somma aggiuntiva annuale in favore dei pensionati di età pari o superiore a 64 anni titolari di uno o più trattamenti pensionistici e in possesso di determinati requisiti reddituali, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei soggetti economicamente più deboli.

Successivamente, la disciplina della quattordicesima è stata oggetto di modifiche ed estensioni a opera dell’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha ampliato la platea dei beneficiari e ridefinito gli importi della somma aggiuntiva in funzione degli anni di contribuzione e della gestione pensionistica di appartenenza. Tali modifiche hanno reso strutturale il beneficio e ne hanno rafforzato l’impatto redistributivo.

Per quanto concerne le modalità applicative relative all’anno 2025, il messaggio Inps n. 3781 richiama espressamente il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025, che ha disciplinato i criteri di attribuzione della quattordicesima con riferimento alla platea dei beneficiari del primo semestre dell’anno. Il documento di dicembre si pone quindi in continuità con tale messaggio, estendendo le elaborazioni ai soggetti che maturano i requisiti nel secondo semestre 2025.

Beneficiari nel secondo semestre 2025

La quattordicesima di dicembre 2025 è riconosciuta ai pensionati che perfezionano i requisiti normativamente previsti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. In particolare, rientrano tra i beneficiari:

  • i pensionati che perfezionano il requisito anagrafico dei 64 anni di età nel corso del secondo semestre 2025;
  • i nuovi titolari di pensione nel corso del 2025, a condizione che risultino in possesso anche dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla normativa.

Il messaggio Inps n. 3781/2025 chiarisce che anche per questa platea sono stati applicati i limiti reddituali determinati sulla base dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%, già utilizzato per le elaborazioni centralizzate relative alla mensilità di luglio 2025.

La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, per il secondo semestre 2025, a 149.580 beneficiari, di cui la gran parte appartenenti alle gestioni integrate.

Per i pensionati le cui prestazioni sono gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione della quattordicesima di dicembre 2025 avviene attraverso elaborazioni centralizzate effettuate dall’Inps. I criteri di attribuzione prevedono la verifica congiunta:

  • del requisito anagrafico, rappresentato dal compimento del 64° anno di età nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025;
  • del requisito reddituale, determinato sulla base dei redditi disponibili negli archivi dell’Istituto.

Un aspetto di particolare rilievo riguarda la rielaborazione delle posizioni già scartate in occasione della lavorazione centralizzata di luglio 2025. In tali casi, l’Inps ha proceduto a riesaminare le posizioni dei soggetti inizialmente esclusi per assenza di un reddito dichiarato riferito almeno all’anno 2021, al fine di verificare la sopravvenuta disponibilità di dati utili al riconoscimento del beneficio.

Il messaggio Inps n. 3781/2025 disciplina inoltre le ipotesi di perdita del diritto alla quattordicesima nel secondo semestre 2025, ad esempio per superamento dei limiti reddituali o per altre cause ostative. In tali situazioni, l’Istituto prevede l’invio di una specifica comunicazione al pensionato interessato e l’avvio delle procedure di recupero delle somme non spettanti. Il recupero avviene mediante rateizzazione, in dodici rate mensili, a partire dalla prima rata di pensione utile, secondo criteri volti a limitare l’impatto economico sul beneficiario.

Quattordicesima nei sistemi proprietari della Gestione pubblica

Per i pensionati le cui prestazioni sono gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica, le modalità di attribuzione presentano alcune peculiarità operative; in tali casi, la quattordicesima è riconosciuta ai soggetti che perfezionano il requisito anagrafico dei 64 anni dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, nonché ai nuovi titolari di pensione nel corso del 2025, purché sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa.

Il messaggio Inps n. 3781 specifica che sono state elaborate tutte le domande presentate, sia in modalità telematica sia tramite l’applicativo online disponibile sul sistema SIN, pervenute entro il 6 ottobre 2025. Gli esiti delle lavorazioni sono consultabili, come di consueto, nella sezione “Prospetti erogazione pensioni”, attraverso il percorso “Funzioni” > “Esiti da rata” > “Dicembre 2025”.

Comunicazione ai pensionati

Un elemento centrale della disciplina illustrata nel messaggio Inps n. 3781 del 15 dicembre 2025 riguarda le modalità di comunicazione della quattordicesima ai pensionati. Per tutti i soggetti interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento è riportata nel cedolino di pensione di dicembre 2025, con la dicitura standardizzata:
“QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2025”.

Oltre al cedolino, l’Inps ha predisposto apposite notifiche digitali, inviate ai pensionati che dispongono di contatti validi tramite posta elettronica, App IO e area personale MyInps.

Tali strumenti consentono un accesso immediato alle informazioni relative all’erogazione del beneficio e rappresentano un supporto essenziale per la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni effettuate, agevolando anche l’attività di assistenza svolta da patronati, CAF e consulenti previdenziali.

Quattordicesima di luglio e quattordicesima di dicembre 2025: le differenze

Elemento di confronto

Quattordicesima di luglio 2025

Quattordicesima di dicembre 2025

Riferimento normativo

Articolo 5, commi 1-4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

Articolo 5, commi 1-4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127

Modifiche normative applicabili

Articolo 1, comma 187, legge 11 dicembre 2016, n. 232

Articolo 1, comma 187, legge 11 dicembre 2016, n. 232

Documento Inps di riferimento

messaggio Inps n. 1966 del 20 giugno 2025

messaggio Inps n. 3781 del 15 dicembre 2025

Mensilità di pagamento

Rata di pensione di luglio 2025

Rata di pensione di dicembre 2025

Periodo di maturazione dei requisiti

Requisiti perfezionati entro il 30 giugno 2025

Requisiti perfezionati dal 1° luglio al 31 dicembre 2025

Requisito anagrafico

Compimento dei 64 anni di età entro il 30 giugno 2025

Compimento dei 64 anni di età entro il 31 dicembre 2025

Platea dei beneficiari

Pensionati già in possesso dei requisiti nel primo semestre 2025

Pensionati che maturano i requisiti nel secondo semestre 2025

Nuovi titolari di pensione

Inclusi se titolari di pensione con decorrenza entro il primo semestre 2025

Inclusi se titolari di pensione con decorrenza nel corso del 2025

Verifica dei requisiti reddituali

Applicazione dei limiti reddituali vigenti al momento della lavorazione di luglio 2025

Applicazione dei limiti reddituali aggiornati con indice di perequazione definitivo +0,80%

Modalità di attribuzione (sistemi integrati)

Elaborazione centralizzata Inps

Elaborazione centralizzata Inps con eventuale rielaborazione delle posizioni scartate a luglio

Posizioni inizialmente escluse

Scarto per assenza di reddito disponibile o superamento dei limiti

Rielaborazione delle posizioni scartate a luglio per assenza di reddito almeno 2021

Perdita del diritto

Verificata alla data della lavorazione di luglio 2025

Verificata nel secondo semestre 2025

Recupero somme non spettanti

Previsto secondo le regole ordinarie Inps

Recupero rateizzato in 12 rate a partire dalla prima rata utile

Gestione pubblica – sistemi proprietari

Domande elaborate secondo le scadenze del primo semestre 2025

Domande elaborate fino al 6 ottobre 2025

Consultazione degli esiti

Procedure SIN – Esiti da rata luglio 2025

Procedure SIN – Esiti da rata dicembre 2025

Indicazione nel cedolino

“QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2025”

“QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2025”

Canali di comunicazione

Cedolino pensione, App IO, MyInps, email

Cedolino pensione, App IO, MyInps, email

Allegati

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