IVA negli accertamenti: riconosciuto il diritto alla detrazione

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Con un’ordinanza del 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto un rilevante orientamento interpretativo in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nell’ambito degli accertamenti induttivi puri, intervenendo sul trattamento applicabile al cosiddetto evasore totale, cioè al contribuente che occulta integralmente le operazioni imponibili e non adempie ad alcun obbligo contabile o dichiarativo.

La controversia, originata dal ricorso di un contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, ha offerto alla Corte l’occasione per chiarire un tema di particolare complessità: la possibilità di riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti in presenza di un’attività completamente sottratta al controllo fiscale e ricostruita esclusivamente attraverso movimentazioni finanziarie.

Accertamento induttivo

Le indagini di polizia giudiziaria avevano evidenziato numerosi trasferimenti di denaro verso la Cina effettuati dal contribuente. Tali movimentazioni hanno indotto l’Agenzia delle Entrate ad avviare approfondimenti fiscali, utilizzando le risultanze dei rapporti bancari e postali intestati al contribuente o sui quali egli risultava delegato.

Sulla base di tali elementi, l’Amministrazione finanziaria ha ricostruito un’attività d’impresa esercitata in modo del tutto occulto, priva di dichiarazioni fiscali e di qualsiasi adempimento contabile. Ritenendo che il contribuente avesse svolto attività economica con totale evasione d’imposta, l’Ufficio ha proceduto a ricostruire induttivamente il reddito imponibile e il volume d’affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

Gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 sono stati impugnati dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP), che ha accolto solo in parte il ricorso. In particolare, la CTP ha riconosciuto che i prelevamenti dai conti bancari potevano essere considerati costi deducibili ai fini delle imposte dirette, con incidenza sulla ricostruzione del reddito successivamente rideterminato in autotutela dall’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in secondo grado, proponendo appello principale esclusivamente in relazione al profilo IVA, contestando la parte della sentenza che aveva inciso sulla quantificazione dell’imposta detraibile. Il contribuente, a sua volta, ha proposto appello incidentale per ottenere un riconoscimento più ampio dei costi deducibili e delle ulteriori questioni su cui era risultato soccombente.

La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, ha riformato la decisione di primo grado, confermando gli avvisi di accertamento nella versione rimodulata dall’Ufficio in autotutela. Nel motivare la decisione, la CTR ha:

  • riconosciuto che i trasferimenti verso la Cina erano effettivamente correlati all’acquisto di beni;
  • chiarito che l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente di considerare i prelevamenti come costi esclusivamente per le imposte dirette, a condizione che sia individuato il beneficiario;
  • escluso che tali costi possano avere rilevanza ai fini IVA, poiché per esercitare il diritto alla detrazione è indispensabile la presenza di fattura, la sua registrazione e l’inclusione nelle liquidazioni periodiche;
  • evidenziato che nel caso concreto il contribuente, qualificabile come evasore totale, non aveva emesso né ricevuto fatture, non aveva comunicato l’inizio attività e non aveva tenuto alcun registro contabile obbligatorio.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolando quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto.

Questioni giuridiche poste alla Corte

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su temi di particolare impatto sistematico:

  1. se i costi ricostruiti induttivamente possano dare luogo al diritto alla detrazione IVA, in assenza di fatture e documenti contabili;
  2. se la base imponibile accertata induttivamente debba essere considerata al netto o al lordo dell’IVA;
  3. se l’assenza totale di adempimenti comporti necessariamente il diniego del diritto alla detrazione o se invece occorra distinguere tra requisiti sostanziali e formali.

Requisiti sostanziali per la detrazione

Nel ricostruire l’ambito applicativo del diritto alla detrazione, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 2 dicembre 2025, n. 31406, ribadisce che la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto si fonda su un principio cardine del sistema europeo dell’IVA: la neutralità dell’imposizione per i soggetti passivi che svolgono attività economiche imponibili.

Tale principio implica che l’imposta assolta sugli acquisti non può gravare in via definitiva sul contribuente, ma deve essere trasferita sul consumatore finale. Alla luce di questo assetto, la Corte chiarisce che occorre distinguere con precisione tra:

  • requisiti sostanziali, dai quali dipende la stessa esistenza del diritto alla detrazione;
  • obblighi formali, finalizzati esclusivamente al controllo dell’imposta, che non possono incidere sulla spettanza del diritto in assenza di frode

I giudici di legittimità riprendono la giurisprudenza della Corte di Giustizia e precisano che la detrazione dell’IVA spetta ogniqualvolta siano provati tutti i seguenti elementi.

  1. Qualifica del contribuente come soggetto passivo IVA
    L’operatore economico deve esercitare un’attività rientrante nell’ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta.
    Nel caso dell’evasore totale, tale qualifica non viene meno per il solo fatto che l’attività sia stata svolta senza dichiarazioni o registrazioni.
    L’esistenza dell’attività economica può essere desunta anche in via presuntiva dalle movimentazioni finanziarie e dalle operazioni accertate.
  2. Effettiva realizzazione di acquisti o operazioni passive effettuate nell’esercizio dell’attività economica
    L’imposta deve gravare su beni o servizi che il contribuente ha acquistato realmente.
    Non è necessario che l’operazione sia documentata da fattura, qualora l’Amministrazione disponga di elementi certi per attestare l’esistenza e l’inerenza dell’acquisto.
  3. Utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili
    La detrazione è ammessa solo se gli acquisti sono destinati a operazioni che, in condizioni ordinarie, genererebbero IVA a debito.
    Nel caso esaminato, la ricostruzione induttiva della materia imponibile dimostra che i beni acquistati erano collegati ad attività d’impresa produttive di ricavi imponibili.
  4. Assoggettamento dell’acquisto a un’IVA effettivamente dovuta
    Deve esistere un’imposta a monte che possa essere oggetto di detrazione.
    Anche in assenza di documentazione contabile, l’IVA rimane esigibile qualora l’operazione sia stata svolta e sia funzionale a un’attività imponibile.

Irrilevanza, di regola, delle violazioni formali

La Corte di cassazione sottolinea che la violazione di obblighi quali:

  • mancata tenuta dei registri IVA,
  • mancata emissione o ricezione di fatture,
  • mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche o annuali,

non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.

Il passaggio più innovativo dell’ordinanza 31406/2025 riguarda la ricostruzione della base imponibile:

  • quando l’Amministrazione ricostruisce induttivamente il corrispettivo di operazioni IVA occultate, quell’importo deve essere considerato come prezzo comprensivo dell’IVA, poiché non è possibile traslare l’imposta sul consumatore finale (non identificabile nel contesto di evasione totale).

Secondo la giurisprudenza europea:

  • tali adempimenti hanno natura meramente formale,
  • non incidono sulla sostanza dell’operazione economica,
  • possono essere sanzionati con pene pecuniarie, ma non eliminano il diritto alla detrazione quando sia possibile verificare i requisiti sostanziali.
Solo quando l’omissione degli obblighi formali è strumentale a un comportamento fraudolento, e ciò sia accertato dal giudice del merito, è legittimo negare la detrazione.

Applicazione al caso dell’evasore totale

L’aspetto più significativo dell’ordinanza 31406/2025 è che la Corte esclude che la qualità di evasore totale sia, di per sé, ostativa alla detrazione dell’IVA.

La totale assenza di contabilità:

  • rende più complesso l’esercizio del diritto,
  • ma non elimina la possibilità di dimostrare che gli acquisti erano inerenti all’attività economica, né che l’imposta a monte fosse effettivamente dovuta.

La Corte precisa tuttavia che, pur essendo il diritto alla detrazione riconosciuto, esso deve essere esercitato entro i termini decadenziali previsti dall’art. 19 del d.P.R. 633/1972, e il giudice del rinvio dovrà verificare, per ciascun periodo d’imposta, se il contribuente abbia rispettato le tempistiche previste.

La Corte formula un principio di diritto di grande rilevanza:

Nel caso di contribuente che realizza operazioni completamente occultate (evasore totale), la maggiore materia imponibile ricostruita mediante accertamento induttivo puro deve essere intesa comprensiva dell’IVA. Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA a monte, purché lo eserciti entro i termini decadenziali previsti dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972.
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