Gruppi di acquisto solidali: attività fuori campo Iva. Criteri
Pubblicato il 28 gennaio 2026
In questo articolo:
- Cosa sono i Gruppi di acquisto solidali (GAS)
- Non commercialità delle attività dei GAS ai fini IVA
- Coordinamento con il Codice del Terzo settore
- Modifiche al decreto IVA e proroghe normative
- Irrilevanza IVA dei rapporti economici con i soci
- Clausole statutarie previste dall’articolo 4 del decreto IVA
- Effetti della proroga al 31 dicembre 2035 e conclusione delle Entrate
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Con la risposta n. 20 del 27 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni effettuata dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivi dei propri soci.
Cosa sono i Gruppi di acquisto solidali (GAS)
I Gruppi di acquisto solidali (GAS) sono definiti dall’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come soggetti associativi senza scopo di lucro che svolgono:
- attività di acquisto collettivo di beni;
- distribuzione dei beni esclusivamente agli aderenti;
- assenza di ricarichi sui prezzi;
- finalità etiche, solidaristiche e di sostenibilità ambientale.
La normativa esclude espressamente lo svolgimento di attività di vendita e di somministrazione.
Non commercialità delle attività dei GAS ai fini IVA
Ai fini fiscali, l’articolo 1, comma 267, della legge n. 244/2007 stabilisce che le attività svolte dai GAS, limitatamente a quelle rivolte agli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione dell’IVA.
In particolare:
- la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA;
- i versamenti effettuati dai soci al GAS assumono la natura di movimentazioni di denaro, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633/1972.
Coordinamento con il Codice del Terzo settore
Qualora il GAS assuma la forma di Associazione di promozione sociale (APS) e sia iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), trova applicazione anche il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
In tale ambito:
- l’attività dei GAS rientra tra quelle di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera w), del Codice del Terzo settore;
- resta ferma la qualificazione di attività non commerciale, purché svolta nel rispetto delle finalità istituzionali.
Modifiche al decreto IVA e proroghe normative
L’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 aveva previsto il superamento del regime di esclusione IVA per le operazioni rese dagli enti associativi, introducendo un regime di esenzione IVA mediante il loro inserimento nell’articolo 10 del decreto IVA.
Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni è stata più volte rinviata. Da ultimo:
- l’articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 ha disposto la proroga del regime di esclusione IVA fino al 31 dicembre 2035;
- di conseguenza, l’esenzione IVA troverà applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2036.
Irrilevanza IVA dei rapporti economici con i soci
Un ulteriore chiarimento fornito con la risposta n. 20 del 27 gennaio 2026 riguarda la natura dei versamenti effettuati dai soci al momento della distribuzione dei beni.
L’Agenzia delle Entrate conferma che:
- la fatturazione IVA si esaurisce nel rapporto tra fornitore e GAS;
- i successivi versamenti dei soci al GAS non configurano corrispettivi per una cessione di beni;
- tali movimentazioni assumono la natura di mere movimentazioni di denaro, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR n. 633/1972.
Clausole statutarie previste dall’articolo 4 del decreto IVA
L’Agenzia delle Entrate dedica particolare attenzione al rispetto delle clausole statutarie previste dall’articolo 4, settimo comma, del decreto IVA, richiamate espressamente dalla legge n. 244/2007.
In particolare, il regime di esclusione IVA è subordinato alla presenza nello statuto di clausole che prevedano, tra l’altro:
- il divieto di distribuzione di utili;
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- una disciplina democratica del rapporto associativo;
- l’obbligo di redazione e approvazione del rendiconto economico-finanziario.
In assenza di tali requisiti, l’attività del GAS potrebbe perdere la qualificazione di non commercialità ai fini IVA.
Effetti della proroga al 31 dicembre 2035 e conclusione delle Entrate
Il chiarimento finale dell’Agenzia nella risposta n. 20/2026 assume carattere dirimente sotto il profilo operativo.
In forza dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, è stato stabilito che:
- il regime di esclusione IVA previsto dall’articolo 4 del decreto IVA continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2035;
- solo dal 1° gennaio 2036 le operazioni oggi escluse potranno transitare nel regime di esenzione IVA.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel presupposto della corretta qualificazione del soggetto:
- la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente dai GAS;
- svolta senza ricarichi e nel rispetto delle finalità istituzionali;
- con statuto conforme alle prescrizioni IVA,
deve considerarsi esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA fino al 31 dicembre 2035, in quanto attività non commerciale ai sensi della legge n. 244/2007.
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