Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa
Pubblicato il 12 dicembre 2025
In questo articolo:
- Quadro normativo di riferimento: aliquota IVA agevolata del 10%
- Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
- Esclusione della gestione TARI dall’aliquota IVA agevolata
- Inapplicabilità del principio di accessorietà
- Irrilevanza del corrispettivo unico e del metodo tariffario ARERA
- Il principio dell’aliquota più elevata in caso di corrispettivo indistinto
- Conferma dell’autonomia dei due servizi
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Nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, la distinzione tra aliquota IVA agevolata e aliquota ordinaria assume particolare rilievo in relazione ai servizi resi nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e della tassa sui rifiuti (TARI). In linea generale, l’ordinamento IVA prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% esclusivamente per specifiche prestazioni individuate in modo tassativo dal legislatore, mentre tutte le altre operazioni restano assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%.
Con riferimento al settore dei rifiuti, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica unicamente alle prestazioni di gestione dei rifiuti, vale a dire alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento, così come definiti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al contrario, il servizio di gestione della TARI e dei rapporti con l’utenza non rientra nell’ambito delle attività agevolabili, in quanto qualificato come semplice attività amministrativa di accertamento e riscossione di somme, estranea alla gestione operativa dei rifiuti.
Su tale distinzione è intervenuta in modo puntuale l’Agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti interpretativi di particolare importanza con la risposta a interpello n. 310 dell’11 dicembre 2025. Il documento affronta una questione di grande rilevanza pratica per i Comuni e per le società affidatarie del servizio integrato dei rifiuti, chiamate a operare in contesti contrattuali complessi, spesso caratterizzati da affidamenti unitari e da corrispettivi unici determinati secondo il metodo tariffario ARERA MTR-2.
Il chiarimento assume importanza anche in prospettiva contenziosa, in quanto delimita in modo rigoroso l’ambito applicativo dell’aliquota IVA agevolata del 10%.
Di seguito si analizzano il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria e le conclusioni cui la stessa è pervenuta.
Quadro normativo di riferimento: aliquota IVA agevolata del 10%
Il quadro normativo di riferimento in materia di IVA applicabile ai servizi di gestione dei rifiuti è delineato, in primo luogo, dal numero 127-sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tale disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, con esclusione del conferimento in discarica e dell’incenerimento senza recupero efficiente di energia. L’ambito oggettivo dell’agevolazione è espressamente circoscritto alle attività riferite ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, come individuati dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), cui la norma fiscale rinvia in modo puntuale.
In particolare, il richiamato n. 127-sexiesdecies) collega l’aliquota ridotta alle definizioni contenute negli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), per “gestione dei rifiuti” si intende esclusivamente l’insieme delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, comprensive del controllo di tali operazioni, degli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento e delle operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario. Le singole attività sono ulteriormente dettagliate dallo stesso articolo 183, che definisce in modo analitico le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, nonché le prestazioni di stoccaggio e deposito temporaneo, individuate rispettivamente alle lettere aa) e bb).
Ne consegue che la norma agevolativa ha un ambito applicativo tassativo e non estensibile, in quanto limita l’aliquota IVA del 10% alle sole prestazioni che rientrano nella nozione di gestione dei rifiuti in senso stretto, come delineata dal legislatore ambientale. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il rinvio operato dal numero 127-sexiesdecies) alle definizioni del D.Lgs. n. 152/2006 comporta che l’agevolazione si applichi unicamente alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, individuati dall’articolo 184, rispettivamente ai commi 2 e 3, lettera g), dello stesso decreto legislativo. Tutte le prestazioni diverse da quelle espressamente richiamate restano, pertanto, escluse dal regime IVA agevolato.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un Comune che rappresentava di dover affidare a una società, con un unico contratto e a fronte di un corrispettivo unitario, un complesso articolato di attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, così articolate:
- gestione operativa dei rifiuti urbani, comprendente la raccolta e il trasporto dei rifiuti, la gestione dei centri di raccolta e degli adempimenti dell’Osservatorio dei rifiuti, le attività di spazzamento e lavaggio delle strade e dei marciapiedi, nonché il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani;
- attività strumentali e infrastrutturali, consistenti nella progettazione, realizzazione e gestione degli impianti e dei centri di raccolta, nella messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature necessari, nonché nello sviluppo informatico e telematico dei sistemi per la gestione, il controllo e la sicurezza del servizio e delle attività funzionalmente connesse;
- servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con particolare riferimento alle attività di accertamento e riscossione del tributo e alla gestione dei rapporti con l’utenza.
Alla luce di tale assetto contrattuale, il Comune chiedeva se fosse possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% all’intero corrispettivo unitario pattuito per le suddette attività, determinato secondo il metodo tariffario MTR-2, stabilito dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA).
Esclusione della gestione TARI dall’aliquota IVA agevolata
Sulla base del suddetto quadro normativo e delle circostanze rappresentate nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni inerenti alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e ai rapporti con l’utenza, ritenendo che tali attività debbano essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che il servizio di accertamento e riscossione della TARI, pur essendo stato affidato dal Comune alla stessa società incaricata della gestione dei rifiuti, costituisce un’attività di natura amministrativa, finalizzata alla riscossione di somme e alla gestione degli obblighi tributari dell’utenza. Tale attività non rientra nella nozione di “gestione dei rifiuti” rilevante ai fini dell’applicazione del numero 127-sexiesdecies), parte III, della Tabella A allegata al DPR n. 633/1972, che fa espresso rinvio alle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che la circostanza per cui la gestione della TARI sia affidata allo stesso soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti trova fondamento nell’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede una mera facoltà per i Comuni, e non un obbligo. Tale previsione normativa conferma, secondo l’Amministrazione, la distinta autonomia funzionale tra le due tipologie di servizio.
Inapplicabilità del principio di accessorietà
Il Comune istante aveva sostenuto che il servizio di gestione della TARI potesse essere qualificato come prestazione accessoria rispetto all’attività principale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 633/1972, e che, pertanto, potesse beneficiare della medesima aliquota IVA agevolata.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto tale impostazione, richiamando i principi generali dell’IVA, come delineati dalla direttiva 2006/112/CE e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui ciascuna prestazione deve essere considerata, di regola, distinta e autonoma, salvo che non emerga l’esistenza di una prestazione unica economicamente indissolubile.
Assenza di nesso di dipendenza funzionale
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per configurare la gestione della TARI come prestazione accessoria, in quanto tale attività:
- non integra, non completa e non rende possibile l’operazione principale di gestione dei rifiuti;
- non presenta un nesso di dipendenza funzionale con la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, che possono essere svolti anche in assenza della gestione della tariffa.
L’attività di accertamento e riscossione della TARI attiene, infatti, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’erogazione del servizio e alla gestione degli obblighi tributari dell’utenza, risolvendosi in un’attività amministrativa distinta dalla gestione operativa dei rifiuti. In assenza di tale nesso di strumentalità necessaria, le prestazioni non possono essere attratte nel regime IVA dell’operazione principale.
Irrilevanza del corrispettivo unico e del metodo tariffario ARERA
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che né la previsione di un corrispettivo unico, né la sua determinazione secondo il metodo tariffario MTR-2, approvato da ARERA, assumono rilievo ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile.
La regolazione tariffaria ARERA, infatti, opera sul piano economico-regolatorio, ma non incide sulla qualificazione IVA delle singole prestazioni, che deve essere effettuata esclusivamente sulla base della loro natura oggettiva e delle disposizioni del decreto IVA.
Il principio dell’aliquota più elevata in caso di corrispettivo indistinto
Richiamando un consolidato principio di prassi, l’Agenzia ribadisce che, qualora venga richiesto e fatturato un corrispettivo indistinto a fronte di prestazioni soggette ad aliquote IVA differenti, l’intero importo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata, ossia quella ordinaria del 22%.
Solo una puntuale distinzione contrattuale e contabile dei corrispettivi consente di applicare:
- l’aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di gestione dei rifiuti;
- l’aliquota IVA del 22 per cento alle attività di gestione, accertamento e riscossione della TARI.
Conferma dell’autonomia dei due servizi
A ulteriore conferma della propria interpretazione, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013, che prevede esclusivamente la possibilità, e non l’obbligo, per i Comuni di affidare la gestione della TARI allo stesso soggetto incaricato della gestione dei rifiuti.
Tale previsione normativa dimostra che i due servizi sono strutturalmente e funzionalmente autonomi e che la gestione della tariffa sui rifiuti non rappresenta un elemento indispensabile per l’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, il quale può essere svolto anche in modo del tutto indipendente.
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