In un’impresa edile, anche qualora i lavori non siano del tutto ultimati, ma residuino lavori inerenti opere accessorie e residuali, oggetto di contratti di subappalto, è giustificato il licenziamento dei dipendenti assunti per l’esecuzione del contratto di appalto.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4349 del 4 marzo 2015, sostenendo che, nel caso di specie si tratta di licenziamenti giustificati dall'esaurimento delle attività lavorative per cui erano state disposte le...