Bonus investimenti 2026, ridenominato il codice tributo 7079

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026, interviene sul codice tributo 7079, già istituito per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per specifici investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

L’intervento non modifica il numero del codice tributo, che resta confermato, ma ne cambia la descrizione. Il codice 7079 assume ora la seguente denominazione:

  • “Credito d’imposta - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

L’Agenzia delle Entrate precisa anche che restano ferme le indicazioni operative già fornite con la precedente risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, relativa alle modalità di compilazione del modello F24.

Il credito d’imposta previsto dal Dl 38/2026

Il codice tributo 7079 riguarda il credito d’imposta introdotto dall’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dall’articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

La misura riconosce, per l’anno 2026, un contributo sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del decreto-legge n. 19/2024, in materia di investimenti in beni strumentali e di attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Ai fini dell’accesso al beneficio, è inoltre necessario che le imprese abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione attestante che l’investimento risponde, sotto il profilo tecnico, ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, in misura pari all’89,77% dell’ammontare del credito richiesto con le comunicazioni presentate dalle imprese.

Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2026

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, mediante presentazione del modello F24.

L’utilizzo deve avvenire entro il 31 dicembre 2026 e può essere effettuato in una o più soluzioni, ma solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

Entro il 30 aprile 2026, il GSE è tenuto a comunicare ai beneficiari l’importo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile, previa trasmissione delle relative informazioni all’Agenzia delle Entrate.

Le imprese interessate possono visualizzare l’importo spettante accedendo al proprio cassetto fiscale, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Confermate le precedenti istruzioni (risoluzione 14/E/2026)

La risoluzione n. 16/E/2026 non introduce nuove modalità di compilazione del modello F24. L’Agenzia delle Entrate si limita infatti a ridenominare il codice tributo 7079, confermando integralmente le istruzioni già contenute nella risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 7079 deve essere esposto nella sezione dedicata, secondo le regole già indicate nel precedente documento di prassi.

Particolare attenzione deve essere prestata al campo “anno di riferimento”, nel quale va indicato l’anno di completamento dell’investimento, come risultante dal cassetto fiscale del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza tra il credito esposto in compensazione e quello risultante dagli elenchi trasmessi dal GSE. Qualora l’importo indicato nel modello F24 non sia coerente con quello comunicato, il modello viene scartato.

Perché cambia la descrizione del codice 7079

La modifica della denominazione del codice tributo sembra rispondere all’esigenza di evitare possibili confusioni con il credito d’imposta Transizione 5.0 propriamente detto.

Nella precedente formulazione, il richiamo a “Transizione 5.0” poteva infatti generare incertezze operative, in particolare per i contribuenti che, essendo rientrati nelle originarie disponibilità di spesa, continuano a utilizzare il credito Transizione 5.0 con modalità diverse.

Il credito disciplinato dall’articolo 8 del Dl 38/2026 riguarda imprese che avevano effettuato investimenti nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 38 del Dl 19/2024, ma che sono rimaste escluse dal plafond dei crediti assegnati. Si tratta, quindi, di una misura collegata agli investimenti 5.0, ma autonoma per importo riconosciuto, modalità di attribuzione e termini di utilizzo.

Per questo motivo, la nuova descrizione del codice 7079 elimina il riferimento diretto alla Transizione 5.0 e richiama espressamente l’articolo 8 del decreto-legge n. 38/2026, che costituisce la base normativa del beneficio.

Codice 7079 distinto dal codice 7072

Resta ferma la distinzione tra il codice tributo 7079 e il codice tributo 7072:

  • il codice 7079 deve essere utilizzato per la compensazione del credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 8 del Dl 38/2026, nei limiti e secondo le modalità previste per l’anno 2026;
  • il codice 7072, invece, continua a riguardare il credito d’imposta Transizione 5.0 vero e proprio, con riferimento agli importi non utilizzati al 31 dicembre 2025 e risultanti dal cassetto fiscale, da ripartire in cinque quote annuali.
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