UE, nuova definizione per imprese a media capitalizzazione

Pubblicato il



Con l’adozione della Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025, resa pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28 maggio 2025, la Commissione Europea ha stabilito una nuova definizione per identificare le imprese a media capitalizzazione, distinta da quella già in uso per le PMI, applicabile all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo.

Già nei documenti programmatici iniziali, l’esecutivo europeo aveva espresso la volontà di introdurre una classificazione specifica per le imprese collocate tra le piccole e le grandi, e di valutare se le normative previste per le aziende di maggiore dimensione fossero troppo complesse o rappresentassero un freno alla crescita delle realtà imprenditoriali intermedie.

Con la comunicazione intitolata “Bussola per la competitività dell’Unione Europea”, la Commissione Europea ha rafforzato questo impegno, sottolineando la necessità di un impianto regolatorio più equilibrato e proporzionato, modellato sulle caratteristiche specifiche delle imprese di taglia intermedia. Grazie a questa nuova classificazione — più ampia delle PMI ma inferiore rispetto alle grandi imprese — migliaia di aziende europee potranno beneficiare di normative meglio calibrate sulla loro struttura e sulle loro esigenze operative.

Quattro ambiti di azione per le PMI

Attraverso il "Pacchetto di sostegno per le PMI", la Commissione ha previsto interventi in quattro aree:

  • semplificazione burocratica e operativa;

  • accesso al credito e a personale qualificato;

  • sostegno in tutte le fasi del ciclo di vita aziendale;

  • promozione di competitività, resilienza e condizioni eque.

Necessità di definizione europea delle mid-cap

L’intento generale è quello di offrire soluzioni tempestive per rafforzare la competitività e la capacità di adattamento delle PMI, creando al contempo un contesto favorevole e paritario per lo sviluppo imprenditoriale.

La Commissione ha inoltre riconosciuto l’esigenza di dare risposta concreta alle aziende che, superando i limiti previsti nella definizione di PMI del 2003, rientrano in una categoria intermedia — le cosiddette “mid-cap”. Per questo motivo ha avviato l’elaborazione di un quadro definitorio uniforme a livello europeo per questa fascia di imprese.

Un’analisi approfondita dal titolo "Studio per mappare, misurare e rappresentare il panorama delle imprese mid-cap nell’UE" ha messo in luce che queste realtà costituiscono un gruppo economico ben distinto, diverso sia dalle PMI che dai grandi gruppi aziendali. Pur mostrando una maggiore stabilità, tassi di crescita più elevati, una spiccata attitudine all’innovazione e una migliore gestione dei processi digitali rispetto alle PMI, queste imprese intermedie si trovano comunque ad affrontare ostacoli simili, tra cui carichi burocratici e difficoltà nel reperire personale specializzato. Tuttavia, rispetto ai grandi operatori economici, mostrano spesso prestazioni inferiori in ambiti chiave.

L’assenza di una definizione condivisa a livello dell’Unione ostacola l’efficacia e la coerenza delle politiche mirate a questo segmento. Per questo, si ritiene necessario introdurre una descrizione ufficiale delle imprese a media capitalizzazione, in modo da progettare strumenti di intervento più adeguati e mirati alle loro specifiche necessità.

Attualmente, sia il regolamento UE n. 651/2014 sia le linee guida europee sugli aiuti per gli investimenti ad alto rischio includono già una definizione per le imprese a media capitalizzazione. Tuttavia, data l’esperienza maturata e la volontà di ampliare la platea di beneficiari, si ritiene opportuno aggiornare e potenziare tale definizione, includendo anche realtà imprenditoriali fino a tre volte più grandi rispetto ai limiti fissati per le PMI tradizionali.

Le imprese di dimensione intermedia sono diventate centrali nella riflessione politica europea anche alla luce di precedenti analisi della Commissione, le quali avevano già segnalato il cosiddetto “divario di finanziamento” che penalizza le PMI nelle fasi di espansione. Questo stesso limite si manifesta anche per le mid-cap ancora in fase di crescita, che si trovano ad affrontare barriere simili a quelle vissute dalle imprese di minori dimensioni nei loro primi anni di attività.

Affinché il passaggio da PMI a impresa a media capitalizzazione avvenga senza ostacoli, è fondamentale che le due categorie si basino su criteri omogenei e non sovrapposti. Una definizione chiara per le mid-cap permette anche di garantire una maggiore coerenza tra le varie strategie e misure europee e nazionali, facilitando l’adattamento delle imprese che escono dalla classificazione di PMI.

Imprese a media capitalizzazione nelle Politiche UE

La raccomandazione UE del 21 maggio 2025 - destinata a tutti gli Stati membri dell’UE, nonché alla BEI e al FEI - ha l’obiettivo di fornire una definizione univoca delle imprese di media dimensione, da adottare nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

Pertanto gli Stati membri, così come la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), sono invitati a:

  1. applicare la definizione riportata nell’allegato nel contesto dei propri programmi rivolti alle imprese a media capitalizzazione;
  2. intraprendere le azioni necessarie per integrare le categorie dimensionali specificate, soprattutto ai fini del monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti finanziari dell’UE.

Le soglie indicate devono essere considerate come limiti massimi. Tuttavia, ciascuno Stato membro, insieme alla BEI e al FEI, ha facoltà di stabilire criteri più restrittivi. Inoltre, è possibile basarsi esclusivamente sul numero degli addetti per definire le imprese beneficiarie di alcune misure, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Si richiede agli Stati membri, alla BEI e al FEI di comunicare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2026, le iniziative adottate per dare seguito a quanto indicato nella presente raccomandazione.

Definizione delle imprese a media capitalizzazione

Si considera impresa qualsiasi soggetto che svolga attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Rientrano in questa definizione anche le associazioni e le società di persone che operano regolarmente in ambito economico.

Criteri dimensionali

Appartengono alla categoria delle imprese a media capitalizzazione quelle aziende che non rientrano nella classificazione di PMI (secondo la raccomandazione 2003/361/CE), e che rispettano congiuntamente o alternativamente i seguenti limiti:

  • meno di 750 occupati,
  • fatturato annuo non superiore a 150 milioni di euro,
  • totale di bilancio annuale non oltre 129 milioni di euro.

Classificazione delle imprese ai fini del calcolo

Un’impresa è autonoma se non è né associata né collegata ad altre entità, secondo le definizioni seguenti.

Imprese associate

Due imprese sono considerate associate se una (direttamente o insieme a imprese collegate) possiede almeno il 25% delle quote o dei diritti di voto dell’altra.

Esclusione per partecipazione pubblica

Un’impresa non può essere considerata a media capitalizzazione se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto da enti pubblici, salvo le eccezioni seguenti.

Eccezioni alla regola di partecipazione

Restano considerate autonome le imprese che ricevono investimenti fino al 25% da:

  • fondi di venture capital o private equity,
  • business angel (con massimo 5 milioni di euro per impresa),
  • università e centri di ricerca non-profit,
  • investitori istituzionali e fondi regionali di sviluppo,
  • enti locali con meno di 5.000 abitanti e bilancio inferiore a 10 milioni di euro, a patto che tali investitori non esercitino controllo o influenza diretta nella gestione.

Imprese collegate

Si definiscono collegate due imprese quando esiste uno dei seguenti legami:

  • una controlla la maggioranza dei voti in assemblea,
  • una può nominare/revocare la maggioranza degli amministratori,
  • una esercita influenza dominante su base statutaria o contrattuale,
  • c'è un accordo tra soci per controllare la maggioranza dei voti.

Il collegamento è riconosciuto anche se avviene tramite catene di partecipazioni o attraverso soggetti come quelli elencati sopra.

Anche soggetti legati da vincoli personali e attivi sullo stesso mercato o in mercati direttamente connessi (a monte o a valle) possono essere considerati imprese collegate.

Fondi di investimento alternativi

Se un’impresa riceve capitali da un fondo alternativo (secondo la direttiva 2011/61/UE), non è automaticamente considerata collegata al fondo o al suo gestore, a condizione che:

  • ogni soggetto mantenga contabilità separata;
  • il fondo abbia una strategia chiara di disinvestimento, ad esempio tramite vendita.

Autodichiarazione

Le imprese possono autocertificare il proprio status (autonoma, associata o collegata), inclusi dati relativi a occupati e bilancio, anche in presenza di capitale distribuito in modo tale da non identificare i titolari. Tali dichiarazioni restano soggette a verifiche ufficiali.

Periodo di riferimento e modalità di calcolo

Si devono considerare i dati relativi all’ultimo esercizio chiuso, calcolati su base annua. Il fatturato si calcola al netto dell’IVA e di eventuali imposte indirette.

Il superamento o il rientro nei limiti definiti avviene solo se la variazione si mantiene per due anni consecutivi.

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese nate da poco, i dati possono essere stimati in buona fede fino alla chiusura del primo bilancio.

 Calcolo degli occupati (unità lavorative annue – ULA)

Devono essere conteggiate tutte le persone che hanno lavorato a tempo pieno durante l’anno per l’impresa. Chi lavora part-time o solo per parte dell’anno viene calcolato in proporzione.

Sono inclusi:

  • dipendenti,
  • soggetti equiparati dalla legge nazionale,
  • soci che lavorano stabilmente nell’impresa,
  • titolari che ne gestiscono l’attività.

Non sono conteggiati: apprendisti, studenti in formazione professionale, dipendenti in congedo parentale o di maternità.

Calcolo dei dati per imprese associate e collegate

  • Per le autonome, si fa riferimento solo ai propri bilanci.
  • Per le associate, si aggregano i dati proporzionalmente alla quota posseduta.
  • Per le collegate, si somma il 100% dei dati delle imprese collegate non già consolidate.

Se dai bilanci consolidati non emergono i dati necessari, si aggregano quelli disponibili in base ai criteri indicati.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito