Lavoro somministrato: DVR specifico come condizione di legittimità
Pubblicato il 28 gennaio 2026
In questo articolo:
- Somministrazione di lavoro: valutazione dei rischi specifica
- Il contesto normativo di riferimento
- Il caso esaminato dalla Corte
- La vicenda oggetto del giudizio di merito
- La decisione del Tribunale
- Il giudizio di appello
- Il ricorso per Cassazione
- La decisione della Corte di Cassazione
- L’interpretazione della domanda giudiziale
- La valutazione delle prove e il ruolo del giudice di merito
- La valutazione dei rischi per i lavoratori somministrati
- Condizione di legittimità della somministrazione
- Il principio di diritto enunciato
- Esito del giudizio
- L'ordinanza, in breve
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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati richiede una valutazione dei rischi effettiva e rafforzata: il principio di parità di trattamento non si esaurisce in una protezione generica, ma impone che il Documento di Valutazione dei Rischi, con data certa, individui preventivamente i rischi specifici legati alla tipologia contrattuale e definisca misure e procedure concrete di prevenzione, in coerenza con la logica della prevenzione e dell’incremento del rischio connesso alla flessibilizzazione del rapporto di lavoro.
Somministrazione di lavoro: valutazione dei rischi specifica
Con l’ordinanza n. 32659 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sul tema della somministrazione di lavoro e, in particolare, sugli obblighi di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori somministrati.
La decisione fornisce chiarimenti sui requisiti che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve possedere affinché il contratto di somministrazione possa considerarsi legittimo, rafforzando l’orientamento volto a garantire una tutela effettiva e non meramente formale dei lavoratori inseriti in contesti produttivi a loro estranei.
Il contesto normativo di riferimento
La disciplina della somministrazione di lavoro nel d.lgs. n. 81/2015
Il decreto legislativo n. 81 del 2015, si rammenta, disciplina la somministrazione di lavoro quale strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro, subordinandone tuttavia l’utilizzo al rispetto di specifiche condizioni di legittimità.
Tra queste, l’art. 32 vieta espressamente il ricorso alla somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.
Gli obblighi in materia di salute e sicurezza
La previsione dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2015 si colloca in un quadro più ampio di tutela prevenzionistica, che trova il proprio fondamento nel d.lgs. n. 81/2008. In tale prospettiva, la valutazione dei rischi costituisce un adempimento essenziale e preliminare rispetto all’organizzazione dell’attività lavorativa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR, come noto, rappresenta lo strumento cardine della prevenzione, poiché consente di individuare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e di programmare le misure di protezione e prevenzione necessarie. La sua funzione non può essere ridotta a un mero adempimento formale, ma deve tradursi in una tutela sostanziale dei lavoratori.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda oggetto del giudizio di merito
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una serie di contratti di somministrazione, ritenuti illegittimi per mancata valutazione dei rischi specifici connessi all’impiego del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice.
Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’utilizzatore, evidenziando l’inadeguatezza della documentazione prevenzionistica.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la somministrazione e dichiarando la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con condanna al pagamento dell’indennità prevista dalla normativa vigente.
Il giudizio di appello
La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando che il DVR prodotto non contemplava una valutazione dei rischi specificamente riferita ai lavoratori somministrati, né risultava adeguato rispetto alle mansioni e al contesto di inserimento.
Il ricorso per Cassazione
La società utilizzatrice ha proposto ricorso in sede di legittimità, deducendo la violazione delle norme processuali in tema di individuazione della domanda e l’erronea valutazione delle prove.
La ricorrente ha sostenuto che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare l’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi, ritenendo adeguata una valutazione di carattere generale.
Il lavoratore, dal suo canto, ha avanzato ricorso incidentale, con il quale ha sollevato specifiche censure in ordine alla data certa e alla validità formale del Documento di Valutazione dei Rischi prodotto in grado di appello.
La decisione della Corte di Cassazione
L’interpretazione della domanda giudiziale
La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato le censure relative all’erronea individuazione della domanda giudiziale, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
L’interpretazione della domanda costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve essere svolto valorizzando il contenuto sostanziale della pretesa e gli interessi perseguiti dalla parte, e non limitandosi al dato meramente letterale degli atti.
Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità quando risulti sorretta da una motivazione logica, coerente e rispettosa delle regole processuali, come nel caso esaminato.
La valutazione delle prove e il ruolo del giudice di merito
La Corte ha poi dichiarato inammissibili le doglianze volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
È stato richiamato il principio secondo cui la scelta delle prove rilevanti, il loro apprezzamento e la ricostruzione dei fatti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo il principio del libero convincimento.
In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ove quest’ultima sia adeguatamente motivata e non presenti vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
La valutazione dei rischi per i lavoratori somministrati
Nel merito, la Corte ha affrontato il profilo centrale della controversia, escludendo che possa ritenersi conforme alla normativa una valutazione dei rischi generica e indifferenziata, valida indistintamente per tutti i lavoratori dell’impresa.
Per la Cassazione, l’art. 32 del d.lgs. n. 81/2015, che vieta il ricorso alla somministrazione in assenza della valutazione dei rischi, deve essere interpretato in coordinamento con l’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, il quale impone che la valutazione riguardi tutti i rischi, ivi compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Secondo la Corte, ossia, i lavoratori somministrati necessitano di una tutela rafforzata, poiché, al momento dell’inizio della prestazione, si inseriscono in un’organizzazione produttiva cui sono estranei e spesso per periodi limitati, con una ridotta familiarità con l’ambiente di lavoro e con la strumentazione professionale.
In tale contesto, l’obbligo prevenzionistico non può risolversi in un adempimento formale, ma richiede una valutazione effettiva e mirata.
Condizione di legittimità della somministrazione
La Suprema Corte, in conclusione, ha affermato che, in materia di somministrazione di lavoro, il diritto dei lavoratori somministrati a un livello di tutela equivalente sotto il profilo della sicurezza si realizza solo attraverso una valutazione dei rischi specifica e preventiva, conforme ai requisiti dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.
La mancanza di un DVR idoneo, riferito alla specifica tipologia contrattuale e all’organizzazione produttiva di destinazione, comporta l’illegittimità del ricorso alla somministrazione.
Il principio di diritto enunciato
Gli Ermellini, ciò posto, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"In materia di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati ex art. 32 del d.lgs. n. 81/2015 il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee n. 91/383 e n. 2008/104, si completa sotto il profilo dell’efficacia della protezione ai sensi dell’art.28 del d.lgs. 81/2008, il quale, nella logica della prevenzione e dell’aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l’ambiente e la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, richiede che in relazione ai medesimi lavoratori il DVR contenga previamente, cioè con «data certa», l’individuazione dei rischi specifici «connessi alla specifica tipologia contrattuale» e identificando, sempre in via preventiva e formalmente, all’interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse".
Esito del giudizio
In applicazione di tali principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dalla società utilizzatrice, dichiarando assorbito il ricorso incidentale del lavoratore e regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, con le conseguenti statuizioni in materia di contributo unificato.
L'ordinanza, in breve
| Sintesi del caso | Un lavoratore ha impugnato i contratti di somministrazione deducendone l’illegittimità per violazione degli obblighi di valutazione dei rischi. I giudici di merito hanno accertato che la società utilizzatrice non aveva predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi idoneo e specifico per i lavoratori somministrati, dichiarando la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. |
| Questione dibattuta | Se, ai fini della legittimità della somministrazione di lavoro, sia sufficiente una valutazione dei rischi di carattere generale oppure se l’art. 32 del d.lgs. n. 81/2015, in coordinamento con l’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, richieda una valutazione specifica dei rischi connessi alla tipologia contrattuale dei lavoratori somministrati. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | È stata esclusa la sufficienza di un DVR generico. La somministrazione è legittima solo in presenza di una valutazione dei rischi specifica, preventiva e con data certa, riferita ai lavoratori somministrati. Il DVR deve individuare i rischi connessi alla tipologia contrattuale e all’inserimento del lavoratore in un’organizzazione produttiva cui è estraneo, nonché le misure e le procedure concrete di prevenzione. |
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