Credito d’imposta Transizione 5.0: residuo diviso in cinque quote annuali

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Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alla fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0 residuo al 31 dicembre 2025, disciplinato dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L’intervento dell’Amministrazione finanziaria chiarisce le modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta non fruito entro il 31 dicembre 2025, in attuazione di quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 38.

Per comprendere la portata dei chiarimenti forniti, è utile richiamare il funzionamento del Piano Transizione 5.0.

Piano Transizione 5.0: caratteristiche

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nella strategia nazionale volta a sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

La misura prevede, per il biennio 2024-2025, risorse complessive pari a 12,7 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi di euro specificamente destinati al Piano Transizione 5.0, in coerenza con gli obiettivi del piano REPowerEU.

Quadro normativo del credito d’imposta Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, che ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti:

  • dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

  • in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

  • nell’ambito di progetti di innovazione idonei a conseguire:

    • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, oppure

    • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Le modalità attuative sono state definite dal decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, tra cui:

1. Cumulabilità delle agevolazioni

È stata estesa la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0:

  • con il credito d’imposta ZES;

  • con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, purché non riferite alle stesse quote di costo.

2. Scaglioni di investimento

Le prime due fasce sono state unificate in un unico scaglione per investimenti fino a 10 milioni di euro, con applicazione delle aliquote 35%, 40% e 45%.

3. Impianti fotovoltaici

È stato ridefinito il sistema delle maggiorazioni:

  • 30% per moduli di tipo a);

  • 40% e 50% per moduli di tipo b) e c).

4. Semplificazioni procedurali

Tra le principali semplificazioni:

  • esenzione dal calcolo del risparmio energetico per la sostituzione di macchinari ammortizzati da oltre 24 mesi;

  • riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico per beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC con ESCo.

Funzionamento dell’agevolazione

Il Piano Transizione 5.0 prevede un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’investimento determini:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, oppure
  • una riduzione dei consumi energetici del processo interessato di almeno il 5%.

La riduzione dei consumi deve derivare da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale, secondo il modello Industria 4.0, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Beni agevolabili e spese ammissibili

Ai fini del Piano Transizione 5.0, rientrano tra i beni di cui all’allegato B anche:

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti, idonei a garantire il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata (Energy Dashboarding);
  • software per la gestione d’impresa, se acquistati unitamente ai sistemi di monitoraggio energetico.

Sono inoltre agevolabili, nell’ambito dei progetti di innovazione:

  • beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con esclusione delle biomasse, inclusi i sistemi di stoccaggio;
  • spese di formazione del personale, nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e fino a un massimo di 300.000 euro.

Misura del credito d’imposta

Investimenti fino a 10 milioni di euro

Riduzione consumi energetici

Credito d’imposta

Struttura produttiva 3-6% / Processo 5-10%

35%

Struttura produttiva 6-10% / Processo 10-15%

40%

Struttura produttiva oltre 10% / Processo oltre 15%

45%

Investimenti oltre 10 milioni di euro

Riduzione consumi energetici

Credito d’imposta

Struttura produttiva 3-6% / Processo 5-10%

5%

Struttura produttiva 6-10% / Processo 10-15%

10%

Struttura produttiva oltre 10% / Processo oltre 15%

15%

Utilizzo del credito d’imposta e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, ha fornito indicazioni in merito alla fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0 non utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 13, del decreto-legge n. 19/2024, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il credito d’imposta residuo:

  • non utilizzato entro il 31 dicembre 2025;
  • è riportato in avanti;
  • è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030.

Le quote annuali risultano visibili nel cassetto fiscale del soggetto beneficiario e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Modalità di utilizzo in compensazione del credito residuo

Ciascuna quota annuale del credito d’imposta Transizione 5.0 deve essere utilizzata:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • mediante presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini della compilazione del modello F24, la risoluzione n. 1/E del 2026 stabilisce che:

Controlli automatizzati e plafond disponibile

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2026 ha inoltre evidenziato che, in fase di elaborazione dei modelli F24, sono effettuati controlli automatizzati finalizzati a verificare che l’importo del credito utilizzato:

  • non ecceda la quota annuale disponibile per ciascun periodo d’imposta.
Il superamento del limite comporta lo scarto del modello F24, comunicato al soggetto che ha effettuato l’invio tramite apposita ricevuta telematica.

A seguito della ripartizione quinquennale del credito residuo:

  • il plafond riferito agli anni 2024 e 2025 risulta ridotto dell’importo oggetto di ripartizione;
  • il credito residuo per tali annualità è pari a zero.

Coordinamento tra disciplina agevolativa e fase di fruizione

I chiarimenti forniti con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026 completano il quadro applicativo del Piano Transizione 5.0, delineando il coordinamento tra la fase di maturazione del credito (legata agli investimenti effettuati nel periodo 2024-2025) e la fase di utilizzo in compensazione, che può estendersi fino al 2030 in presenza di credito residuo.

Tale precisazione assume particolare rilevanza operativa per le imprese e per i professionisti chiamati a pianificare correttamente la gestione temporale del beneficio fiscale, evitando il rischio di scarto dei modelli F24 e garantendo il pieno utilizzo dell’agevolazione spettante.

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