Stagione dichiarativa 2026 al via. Calendario, scadenze e regole per le correzioni

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Si avvicina l’avvio della stagione dichiarativa 2026, che riguarda i redditi percepiti nell'anno d'imposta 2025. L’appuntamento si presenta con una novità importante sul piano operativo: per la prima volta, il Modello Redditi Persone Fisiche è disponibile e trasmissibile già a partire dal 15 aprile 2026, con un anticipo di circa 15 giorni rispetto agli anni precedenti.

La modifica amplia il periodo utile per adempiere agli obblighi dichiarativi, offrendo a contribuenti e intermediari un margine temporale più ampio per la raccolta dei dati e la predisposizione delle dichiarazioni.

Un avvio anticipato per il Modello Redditi PF

L’anticipo al 15 aprile 2026 si inserisce nel processo di progressiva razionalizzazione degli adempimenti fiscali e di miglioramento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La disponibilità anticipata del modello consente una gestione più fluida delle attività, riducendo il rischio di concentrazione degli invii nelle ultime settimane utili.

Parallelamente, prosegue il calendario ordinario per il modello 730, con le consuete fasi di messa a disposizione, modifica e invio della dichiarazione precompilata.

Calendario delle scadenze 2026

Di seguito le principali date da ricordare per la campagna dichiarativa 2026:

  • 15 aprile 2026: apertura della trasmissione telematica del Modello Redditi PF
  • 30 aprile 2026: disponibilità del 730 precompilato per la sola consultazione
  • 20 maggio 2026: avvio della possibilità di modifica e invio del 730 precompilato
  • 30 giugno 2026: termine per il versamento del saldo 2025 e primo acconto 2026 senza maggiorazioni
  • 30 luglio 2026: scadenza per i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%
  • 30 settembre 2026: termine per la presentazione del Modello 730
  • 2 novembre 2026: scadenza per l’invio del Modello Redditi PF (slittata dal 31 ottobre, che cade di sabato)

Il calendario conferma una distribuzione più ampia degli adempimenti, che richiede comunque un’attenta pianificazione per evitare ritardi e sanzioni.

Dichiarazioni integrative: come correggere errori e omissioni

In vista della nuova campagna dichiarativa, assume particolare rilevanza il tema della correzione delle dichiarazioni già presentate. La normativa di riferimento è l’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998, che disciplina la possibilità di modificare i dati dichiarati mediante la presentazione di un modello integrativo.

Quando utilizzare il modello integrativo

Se il contribuente si accorge, anche a distanza di tempo, di aver omesso redditi oppure oneri deducibili o detraibili, o di aver indicato dati non corretti, può intervenire esclusivamente tramite un Modello Redditi integrativo.

Non sono più percorribili, infatti:

  • l’annullamento della dichiarazione già trasmessa;
  • l’invio del modello “correttivo nei termini”, il cui termine è ormai scaduto (31 ottobre 2025 per l’ultima campagna).

La dichiarazione integrativa deve essere completa in tutte le sue parti e redatta utilizzando il modello relativo al periodo d’imposta cui si riferisce la correzione.

L’invio può avvenire:

  • tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, anche per le dichiarazioni precompilate degli ultimi cinque anni (dal 2021 al 2025);
  • tramite Caf o professionisti abilitati.
NOTA BENE: È importante ricordare che possono essere corrette anche le dichiarazioni “tardive”, ossia presentate entro 90 giorni dalla scadenza, seppur soggette a sanzione.

Termini di presentazione delle integrative

Le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro due diversi termini:

  • entro il 2 novembre 2026, ossia la scadenza per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (per il periodo d’imposta 2024, entro il 31 dicembre 2030).

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 193/2016, i termini sono stati uniformati sia per le integrative “a favore” sia per quelle “a sfavore”, collegandoli ai tempi di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Integrativa a favore: utilizzo del credito

Quando dalla dichiarazione integrativa emerge un maggior credito o un minor debito, il contribuente può:

  • chiedere il rimborso;
  • utilizzare il credito in compensazione.

Le modalità operative cambiano in base al momento di presentazione:

  • se l’integrativa è trasmessa entro il 2 novembre 2026, il credito può essere utilizzato già nella dichiarazione successiva (730/2026 o Redditi 2026);
  • se è presentata oltre tale termine, il credito potrà essere utilizzato solo per compensare debiti maturati negli anni successivi e dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di presentazione dell’integrativa.

Integrativa a sfavore: imposte, interessi e sanzioni

Nel caso in cui la correzione determini un maggior debito o un minor credito, il contribuente è tenuto a versare:

  • le imposte dovute;
  • gli interessi calcolati al tasso legale;
  • le sanzioni.

È tuttavia possibile ridurre l’impatto sanzionatorio attraverso il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e recentemente aggiornato dal D.Lgs. n. 87/2024. Le nuove disposizioni, applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mirano a incentivare la regolarizzazione spontanea, prevedendo riduzioni più favorevoli delle sanzioni in funzione della tempestività dell’intervento.

Considerazioni operative

La stagione dichiarativa 2026 si apre all’insegna dell’anticipo dei tempi e di una maggiore flessibilità nella gestione delle correzioni. L’avvio anticipato del Modello Redditi PF rappresenta un’opportunità per organizzare con maggiore efficienza gli adempimenti, mentre la disciplina delle dichiarazioni integrative consente di rimediare a errori anche a distanza di anni.

Resta fondamentale, tuttavia, prestare attenzione alle scadenze e alle modalità di utilizzo dei crediti, per evitare effetti negativi sul piano fiscale e sfruttare appieno gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

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