ANAC: verifica requisiti appalti solo alle stazioni appaltanti
Pubblicato il 14 aprile 2026
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Con comunicato del Presidente ANAC n. 8 del 1° aprile 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta per chiarire, in modo puntuale, le modalità di svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
L’intervento si inserisce nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, anche ispettiva, condotta dall’Autorità, dalla quale sono emerse prassi operative non conformi adottate da alcune stazioni appaltanti.
Prassi rilevata e modalità operative adottate
Nel corso delle verifiche, ANAC ha rilevato che talune stazioni appaltanti hanno affidato a operatori economici privati terzi il servizio di acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali, previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice.
In particolare, la prassi consiste nella:
- stipula di un contratto di appalto tra la stazione appaltante e un operatore economico;
- delega a tale soggetto dell’interlocuzione con enti pubblici certificanti;
- acquisizione, da parte del soggetto terzo, di documentazione quali casellari giudiziali e certificazioni antimafia;
- successiva trasmissione della documentazione alla stazione appaltante, che procede alla valutazione nell’ambito delle verifiche pre e post aggiudicazione.
Il principio di non delegabilità della verifica dei requisiti
Con la Delibera ANAC n. 116 del 1° aprile 2026, richiamata nel comunicato, l’Autorità ha chiarito che la verifica dei requisiti dell’operatore economico – intesa sia come acquisizione documentale sia come successiva valutazione – costituisce un’attività:
-
riservata in via esclusiva alla stazione appaltante;
-
non delegabile a operatori economici privati.
Tale attività rappresenta una componente essenziale della funzione pubblicistica connessa alla gestione delle procedure di affidamento e si configura come espressione diretta dell’attività provvedimentale dell’amministrazione.
Riferimenti normativi a supporto
Il comunicato individua un quadro normativo coerente che conferma la centralità della stazione appaltante nella verifica dei requisiti:
- Art. 17, comma 5, Codice dei contratti pubblici: l’aggiudicazione è disposta solo dopo la verifica del possesso dei requisiti;
- Art. 15 del Codice e art. 7 dell’Allegato I.2: attribuzione al Responsabile Unico del Progetto (RUP) della competenza in materia di verifica;
- Art. 24 del Codice e Delibera ANAC n. 262/2023: utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per l’acquisizione delle informazioni;
- Art. 99 del Codice: obbligo di verifica delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
- Art. 62, comma 11, e Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. z), punto 4: divieto per operatori economici di gestire procedure di appalto per conto della stazione appaltante.
Utilizzo del FVOE 2.0
L’attività di verifica - viene precisato - deve essere svolta mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), strumento in fase di piena interoperabilità tra le banche dati pubbliche. Tale sistema consente l’acquisizione diretta e certificata delle informazioni necessarie, garantendo tracciabilità e affidabilità del processo.
Profili di criticità della prassi delegata
ANAC evidenzia che il ricorso a operatori economici terzi per l’acquisizione documentale presenta ulteriori criticità:
- difficoltà per l’ente certificante di accertare l’identità del soggetto richiedente, poiché la richiesta può apparire formalmente proveniente dalla stazione appaltante ma essere sostanzialmente effettuata da un soggetto privato;
- incertezza in merito al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla consapevolezza del titolare dei dati rispetto all’intervento di soggetti terzi non istituzionali.
Indicazioni operative per le stazioni appaltanti
Alla luce delle evidenze emerse, l’Autorità qualifica la prassi descritta come anomalia rispetto al quadro normativo vigente.
Ciò posto, invita tutte le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a:
- svolgere direttamente l’attività di verifica dei requisiti;
- utilizzare gli strumenti previsti dal sistema normativo, in particolare il FVOE.
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