Settori trasporti e logistica: chiarimenti sul regime opzionale di versamento dell’Iva
Pubblicato il 19 dicembre 2025
In questo articolo:
- Quadro normativo: dall’estensione del reverse charge al regime transitorio
- Ambito di applicazione del regime transitorio: profilo soggettivo
- Profilo oggettivo
- Modalità di esercizio dell’opzione per il regime transitorio
- Fatturazione delle prestazioni in regime transitorio opzionale
- Versamento dell’IVA da parte del committente
- Gestione dell’IVA non dovuta e rimborsi
- Clausola di salvaguardia
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Il regime transitorio opzionale IVA per i servizi resi nei settori del trasporto, della movimentazione delle merci e della logistica, introdotto dalla Legge di bilancio 2025, è l’oggetto della circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Con tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni ufficiali in merito all’applicazione del regime opzionale IVA previsto dall’articolo 1, commi da 59 a 62, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, chiarendo i principali profili interpretativi e operativi della disciplina, divenuta concretamente applicabile a seguito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025, in vigore dal 30 luglio 2025.
La circolare interviene nelle more dell’autorizzazione definitiva dell’Unione europea, necessaria per la piena operatività dell’estensione del meccanismo del reverse charge al comparto dei trasporti e della logistica. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul regime transitorio opzionale, applicabile ad alcune tipologie di prestazioni di servizi, fornendo chiarimenti in ordine:
- all’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo;
- alle modalità di esercizio dell’opzione;
- alle regole di fatturazione;
- alle modalità di versamento dell’IVA tramite modello F24;
- alla gestione dell’imposta non dovuta e dei rimborsi.
Quadro normativo: dall’estensione del reverse charge al regime transitorio
L’intervento normativo oggetto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E trae origine dall’articolo 1, commi da 57 a 63, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), con il quale il legislatore ha introdotto specifiche misure volte a contrastare i fenomeni di evasione IVA riscontrati nei settori del trasporto, della movimentazione delle merci e dei servizi di logistica, in particolare nell’ambito delle filiere caratterizzate dal ricorso a contratti di appalto e subappalto.
In tale prospettiva, il comma 57 ha modificato l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), prevedendo l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali comunque denominati, nei confronti di imprese che svolgono attività:
- di trasporto di merci;
- di movimentazione delle merci;
- di prestazione di servizi di logistica.
La disciplina è stata successivamente oggetto di un significativo intervento correttivo ad opera dell’articolo 9 del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, che ha ampliato l’ambito applicativo della disposizione eliminando i requisiti, previsti nella versione originaria della norma, relativi:
- alla prevalenza dell’utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
- all’impiego di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili.
Tale ampliamento risponde all’esigenza, evidenziata anche nella relazione illustrativa al disegno di legge, di adeguare la norma alle peculiarità operative dei servizi di trasporto e logistica, nei quali i requisiti tipici di altri settori (come quello edile) non risultano strutturalmente ricorrenti.
Nonostante l’intervento normativo, l’articolo 1, comma 58, della Legge di bilancio 2025 ha espressamente previsto che l’efficacia dell’estensione del reverse charge al settore in esame sia subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE.
In attesa di tale autorizzazione, i commi da 59 a 62 dello stesso articolo 1 hanno introdotto un regime transitorio opzionale, finalizzato a garantire, già nella fase intermedia, un presidio contro i comportamenti fraudolenti. In base a tale regime, il debitore dell’imposta resta il prestatore, che continua a emettere fattura con applicazione dell’IVA, mentre il versamento dell’imposta è effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale tra le parti.
È proprio l’analisi sistematica di questo regime transitorio opzionale che costituisce il nucleo centrale dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025.
Ambito di applicazione del regime transitorio: profilo soggettivo
La circolare n. 14/E/2025 dedica particolare attenzione all’individuazione dei soggetti che possono avvalersi del regime transitorio opzionale IVA, chiarendo che, ai fini dell’ambito soggettivo, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO 2025.
Allo scopo di individuare puntualmente gli operatori economici interessati dalla disciplina, l’Agenzia delle Entrate afferma che possono accedere al regime opzionale le imprese che svolgono attività riconducibili alla sezione H – “Trasporto e magazzinaggio” della classificazione ATECO 2025, con esclusione espressa del trasporto di persone.
La circolare richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti codici attività:
- 49.20 – Trasporto ferroviario di merci;
- 49.41 – Trasporto di merci su strada;
- 50.20 – Trasporto marittimo e costiero di merci;
- 51.21 – Trasporto aereo di merci;
- 52.1 – Magazzinaggio e deposito;
- 52.21.4 – Gestione di centri di movimentazione merci;
- 52.24 – Movimentazione merci;
- 52.25 – Servizi di logistica;
- 53.10 – Attività postali con obbligo di servizio universale.
Il riferimento ai codici ATECO assume un ruolo centrale, in quanto consente di delimitare in modo oggettivo il perimetro dei committenti che possono concordare l’applicazione del regime transitorio con i propri fornitori di servizi. La circolare precisa, inoltre, che qualora l’attività effettivamente svolta rientri nella sezione H, ma il codice ATECO non risulti aggiornato nelle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto IVA, il soggetto interessato può comunque avvalersi del regime opzionale, a condizione che proceda contestualmente all’adeguamento del codice attività.
Sotto il profilo soggettivo, il regime transitorio opzionale non riguarda esclusivamente le imprese committenti finali, ma coinvolge anche i soggetti che rendono servizi alle stesse imprese nell’ambito di:
- contratti di appalto;
- subappalto;
- affidamento a soggetti consorziati;
- altri rapporti negoziali comunque denominati.
La circolare chiarisce, infatti, che l’opzione può essere esercitata a qualsiasi livello della catena di subfornitura. Ne consegue che, nei rapporti di subappalto, anche i subappaltanti, nella loro veste di committenti rispetto ai fornitori a valle, possono a loro volta aderire al regime opzionale, a condizione che svolgano attività rientranti nei codici ATECO dei settori interessati dalla disciplina.
Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda l’autonomia delle scelte operate lungo la filiera: l’opzione per il regime transitorio può essere esercitata indipendentemente dall’opzione eventualmente effettuata dai soggetti a monte o a valle del rapporto contrattuale. Tale impostazione consente una applicazione flessibile del regime, coerente con la struttura articolata dei contratti tipici dei settori del trasporto e della logistica.
Profilo oggettivo
Con riferimento al profilo oggettivo, la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce che il regime transitorio opzionale si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi, restando escluse le cessioni di beni, anche se connesse all’attività di trasporto o di logistica.
Il regime riguarda le prestazioni di servizi diverse da quelle già assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettere da a) ad a-quater), del DPR n. 633/1972, le quali continuano a seguire le rispettive discipline speciali.
A seguito delle modifiche normative intervenute nel 2025, la circolare precisa che non rilevano più, ai fini dell’individuazione delle prestazioni ammesse:
- la prevalenza dell’utilizzo di manodopera;
- l’impiego di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili.
Modalità di esercizio dell’opzione per il regime transitorio
Il documento di prassi n. 14/E/2025 chiarisce che l’accesso al regime transitorio opzionale IVA presuppone una scelta concordata tra prestatore e committente, in forza della quale il versamento dell’imposta è effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, ferma restando la responsabilità solidale di entrambi i soggetti per l’imposta dovuta.
L’opzione non è subordinata a particolari formalità preventive né a comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, ma si concretizza comportamentalmente, attraverso l’applicazione delle regole previste dalla disciplina transitoria e l’adozione delle modalità operative coerenti con tale scelta. In particolare, l’esercizio dell’opzione risulta desumibile:
- dall’emissione della fattura secondo le modalità previste per il regime opzionale;
- dal versamento dell’IVA da parte del committente nei termini e con le modalità stabilite dalla norma.
Un elemento di rilievo, sottolineato dalla circolare, riguarda l’ambito di applicazione dell’opzione lungo la filiera contrattuale. L’opzione può infatti essere esercitata a qualsiasi livello della catena di appalto o subappalto, senza che rilevi l’eventuale scelta operata dai soggetti a monte o a valle del rapporto. Ne consegue che ciascun rapporto contrattuale conserva autonomia ai fini dell’adesione al regime transitorio.
La circolare evidenzia inoltre che, pur restando il prestatore il debitore dell’imposta, il meccanismo introdotto dal regime transitorio comporta una traslazione dell’onere del versamento in capo al committente, con l’obiettivo di ridurre il rischio di inadempimenti e fenomeni evasivi nelle fasi intermedie della filiera.
L’esercizio dell’opzione, una volta attuato per un determinato rapporto contrattuale, implica l’applicazione coerente del regime transitorio a tutte le prestazioni rientranti nel relativo perimetro, fermo restando che la disciplina è destinata a operare in via temporanea, nelle more dell’autorizzazione europea alla piena applicazione del reverse charge nei settori del trasporto, della movimentazione delle merci e della logistica.
Fatturazione delle prestazioni in regime transitorio opzionale
Con riferimento agli adempimenti di fatturazione, la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce che, nell’ambito del regime transitorio opzionale, la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972.
Il documento deve riportare:
- l’imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’ammontare dell’imposta;
- la specifica annotazione:
«Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024».
Le modalità operative di applicazione del regime, anche con riferimento agli obblighi documentali, sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025, che ha reso concretamente operativa la disciplina a decorrere dal 30 luglio 2025.
Versamento dell’IVA da parte del committente
Nel regime transitorio opzionale, l’IVA indicata in fattura è versata dal committente, in nome e per conto del prestatore, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, della Legge n. 207/2024.
La circolare n. 14/E precisa che il versamento deve essere effettuato:
- mediante modello F24;
- senza possibilità di compensazione;
- entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, coincidente con la data di trasmissione al Sistema di Interscambio.
Ai fini del pagamento, il committente deve utilizzare il codice tributo “6045”, istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 28 luglio 2025. Il versamento avviene con responsabilità solidale tra committente e prestatore.
Il committente, che assolve l’imposta in nome e per conto del prestatore, registra la fattura nel registro IVA acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole ordinarie.
Gestione dell’IVA non dovuta e rimborsi
La circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 fornisce indicazioni specifiche anche in merito alla gestione dell’IVA non dovuta nell’ambito del regime transitorio opzionale, richiamando l’applicazione dell’articolo 30-ter del DPR n. 633/1972.
Imposta non dovuta a seguito di accertamento
In applicazione dell’articolo 30-ter, comma 2, del Decreto IVA, qualora l’imposta risulti non dovuta a seguito di un accertamento divenuto definitivo, il committente, in quanto soggetto che ha effettuato il versamento in nome e per conto del prestatore, può chiedere all’Erario la restituzione della maggiore imposta:
- detratta;
- successivamente disconosciuta;
- e versata in nome e per conto del prestatore.
Il diritto al rimborso è subordinato alla prova dell’effettivo versamento dell’IVA. L’istanza deve essere presentata entro il termine di due anni decorrenti dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.
Note di variazione e recupero del credito IVA
Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, il committente è tenuto a procedere alla rettifica dell’imposta.
In tale ipotesi, in capo al committente si genera un credito IVA, che può essere recuperato mediante istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA.
Clausola di salvaguardia
Infine, la circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 richiama espressamente una clausola di salvaguardia a tutela dei contribuenti che, prima della pubblicazione del documento di prassi, abbiano adottato comportamenti non pienamente conformi all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, viene precisato che gli Uffici valuteranno caso per caso la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora emergano condizioni di obiettiva incertezza normativa in relazione ai comportamenti tenuti anteriormente alla diffusione della circolare.
La clausola non introduce un’esenzione automatica dalle sanzioni, ma impone una valutazione concreta della situazione, con riferimento:
- alla novità e complessità della disciplina;
- all’assenza di precedenti chiarimenti ufficiali;
- alla buona fede del contribuente.
Tale precisazione assume rilievo operativo in una fase di prima applicazione del regime transitorio opzionale, contribuendo a rafforzare le garanzie del contribuente nel delicato passaggio interpretativo iniziale.
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