Rivalutazione terreni e partecipazioni 2026 con imposta sostitutiva al 21%
Pubblicato il 30 aprile 2026
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Con la legge di bilancio 2025, il legislatore non si è limitato ad introdurre un'ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli articoli 5 e 7 della L. 448/2001, che riguardano le partecipazioni e i terreni posseduti da parte dei soggetti non imprenditori, ma ne ha previsto l’inserimento a “regime” tra le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Il beneficio stabilisce ora la possibilità di effettuate la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno da parte dei soggetti non imprenditori attraverso il versamento - entro il 30 novembre del medesimo anno – di una imposta sostitutiva.
Per effetto della legge di bilancio 2026, tale aliquota dell'imposta sostitutiva è stata incrementata passando dal 18% al 21%, a partire dall'1.1.2026, per le rivalutazioni delle partecipazioni, mentre resta ferma al 18% in caso di rivalutazione dei terreni.
Al 30 novembre dello stesso anno, come anticipato, occorre inoltre procedere alla redazione e giuramento di una perizia di stima da parte di un soggetto abilitato. In ogni caso, non comporta la decadenza dell'agevolazione la perizia giurata asseverata in data successiva al rogito.
A regime anche la rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili.
Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue!
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