Provvigioni per agenzie di viaggio e intermediari, ritenuta dal 1° maggio
Pubblicato il 30 aprile 2026
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Il differimento dell’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni è stato confermato dal Decreto legge n. 38/2026.
L’articolo 6 del provvedimento interviene sulla decorrenza prevista dalla Legge di Bilancio 2026, spostando il termine dal 1° marzo al 1° maggio 2026. La modifica recepisce quanto già anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 25 del 27 febbraio 2026.
Il rinvio concede quindi due mesi in più agli operatori interessati per adeguare procedure interne, sistemi contabili e adempimenti dei sostituti d’imposta. La novità riguarda, in particolare, le provvigioni percepite da determinate categorie di intermediari, per le quali l’applicazione della ritenuta scatterà dalla nuova data fissata dal decreto.
Ritenute su provvigioni
La disciplina delle ritenute sulle provvigioni trova fondamento nell’articolo 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che regola:
- rapporti di commissione;
- rapporti di agenzia;
- attività di mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento d’affari.
La norma prevede che il committente, in qualità di sostituto d’imposta, operi una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte, anche in caso di rapporti occasionali.
L’aliquota di riferimento è quella del primo scaglione IRPEF di cui all’articolo 11 del TUIR (DPR 917/1986), pari al 23%.
Base imponibile della ritenuta
La ritenuta del 23% non si applica sull’intero ammontare della provvigione, ma su una quota percentuale della stessa:
- 50% della provvigione (ritenuta effettiva 11,50%) se l’intermediario non si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi;
- 20% della provvigione (ritenuta effettiva 4,60%) se l’intermediario si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi.
La condizione relativa all’impiego di dipendenti o collaboratori deve essere comunicata al committente secondo le modalità previste dal DM 16 aprile 1983, oggi effettuabile anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
Soppressione dell’esonero
Storicamente, il comma 5 dell’articolo 25-bis del DPR 600/1973 prevedeva specifiche ipotesi di esclusione dalla ritenuta.
Negli ultimi anni, tali disapplicazioni sono state progressivamente ridotte, anche in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale, come evidenziato nelle relazioni illustrative ai provvedimenti normativi più recenti.
La Legge di Bilancio 2026 ha eliminato l’esonero per:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere.
L’obbligo di ritenuta sulle provvigioni per tali comparti avrebbe dovuto decorrere dal 1° marzo 2026.
Con il comunicato n. 25 del 27 febbraio 2026, il MEF ha disposto il differimento al 1° maggio 2026, mantenendo fino al 30 aprile 2026 il regime previgente di esclusione. Lo spostamento ha trovato posto nell'articolo 6 del DL n. 38/2026.
Soggetti interessati e rapporti coinvolti
Il rinvio riguarda una platea ampia di operatori economici che operano in contesti caratterizzati da flussi provvigionali articolati, anche di natura internazionale.
1. Agenzie di viaggio e turismo
Nei rapporti con:
- tour operator;
- catene alberghiere;
- compagnie aeree.
2. Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
Nei rapporti con:
- compagnie aeree;
- società di navigazione.
3. Agenti e commissionari di imprese petrolifere
Con riferimento ai rapporti contrattuali con imprese operanti nel settore energetico.
Le ragioni del differimento
Il differimento è motivato dalle peculiari caratteristiche operative dei comparti coinvolti, che rendono complesso un adeguamento immediato.
Tra le principali criticità segnalate:
- necessità di aggiornamento dei sistemi informatici gestionali;
- revisione dei flussi contabili e delle procedure di fatturazione;
- coordinamento con piattaforme internazionali e sistemi di prenotazione;
- adeguamento dei contratti e delle comunicazioni tra intermediari e committenti.
Il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un periodo transitorio aggiuntivo, al fine di ridurre il rischio di errori applicativi e contestazioni.
In sintesi:
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Fino al 30 aprile 2026: |
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Dal 1° maggio 2026, salvo ulteriori interventi normativi: |
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