Salario minimo negli appalti regionali Puglia: questioni inammissibili per la Consulta

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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Governo contro le disposizioni della Regione Puglia, che stabiliscono una soglia retributiva minima di nove euro l’ora come criterio per la selezione del CCNL nelle gare pubbliche regionali.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2025

Con la sentenza n. 188 del 16 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità delle disposizioni contenute nella Legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, modificata dalla Legge regionale n. 39 del 2024, relative alla determinazione di un trattamento economico minimo nelle procedure di appalto pubblico e concessione.

In particolare, la Corte è stata chiamata a valutare se l’introduzione di una soglia minima retributiva nelle gare pubbliche violasse i principi costituzionali relativi all'autonomia della contrattazione collettiva e alla competenza esclusiva dello Stato.

Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale  

Le Leggi regionali impugnate

La questione oggetto del ricorso del Governo prende le mosse, come anticipato, dalla Legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, la quale ha introdotto un obbligo per la Regione e gli enti strumentali regionali di prevedere un trattamento economico minimo per il personale impiegato in lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

In particolare, l’articolo 2, comma 2, della legge impugnata stabilisce che il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile debba prevedere una retribuzione minima inderogabile pari a nove euro l'ora.

Poco dopo l’entrata in vigore della legge n. 30, la Legge regionale n. 39 del 2024 modificava l’articolo 2, comma 2, sostituendo la nozione di “trattamento economico minimo” con quella di “retribuzione minima tabellare”, senza però alterare il contenuto sostanziale della disposizione.

Le preoccupazioni del Governo: conflitto con la Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato queste disposizioni regionali per presunta violazione degli articoli 36, primo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione, che tutelano la libertà di contrattazione collettiva e il diritto alla retribuzione sufficiente.

Il ricorso contestava anche la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione, sostenendo che la determinazione di un salario minimo è una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, poiché riguarda la regolamentazione generale del lavoro, sia pubblico che privato.

La questione giuridica all'esame della Consulta 

La questione giuridica sottoposta alla Corte Costituzionale, nel dettaglio, concerne la legittimità delle disposizioni regionali che stabiliscono una soglia retributiva minima per i contratti relativi agli appalti pubblici e alle concessioni in Puglia, e se tali disposizioni violino i principi di autonomia della contrattazione collettiva e le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di diritto del lavoro e di contratti pubblici.

In particolare, il Governo sosteneva che l’imposizione di una retribuzione minima inderogabile sarebbe in contrasto con l'articolo 36, primo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ma attraverso la contrattazione collettiva e non con una fissazione per legge di una cifra minima.

L’articolo 39, quarto comma, Costituzione, che protegge l’autonomia della contrattazione collettiva, sarebbe ugualmente leso, così come l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. che attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in materie come l’ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La difesa della Regione Puglia, al contrario, ha sostenuto che la legge regionale rientrasse nei poteri conferiti alle Regioni in materia di organizzazione degli appalti pubblici e che l’introduzione di una retribuzione minima fosse una misura necessaria per contrastare il fenomeno del “dumping contrattuale” e garantire condizioni di lavoro dignitose, in linea con gli obiettivi di politica sociale previsti dalle normative europee.

La decisione della Corte Costituzionale

Inammissibilità delle questioni sollevate

La Corte Costituzionale, nel giudizio in oggetto, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate.

I giudici costituzionali, nel dettaglio, hanno esaminato attentamente i profili di incostituzionalità sollevati, ma hanno deciso di non entrare nel merito delle questioni sostanziali relative alla violazione degli articoli 36, 39 e 117 della Costituzione, ritenendo che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato nel territorio regionale, ma si riferiscono esclusivamente agli appalti pubblici e alle concessioni regionali.

Le questioni, in altri termini, sono state dichiarate inammissibili perché, rispetto ai parametri evocati, la Corte non ha individuato profili costituzionali rilevanti nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.

La specificità dell'ambito di applicazione

In sostanza, la Consulta ha ritenuto che l’ambito di applicazione della norma sia circoscritto e non violi i principi costituzionali di autonomia della contrattazione collettiva e di competenza esclusiva statale.

La scelta di stabilire una retribuzione minima per gli appalti pubblici non interferisce con la disciplina generale dei contratti di lavoro privato, ma costituisce un intervento mirato nel settore degli appalti pubblici.

Erronea individuazione del parametro costituzionale

Per quanto riguarda, infine, l'asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la Corte ha evidenziato che il ricorrente lamentava una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, senza considerare che la normativa regionale riguarda i contratti pubblici.

L'errore di prospettiva del ricorrente stava nel trattare la norma regionale come se fosse una legge imperativa applicabile a tutti i contratti di lavoro privato subordinato, senza tenere conto del contesto specifico degli appalti pubblici.

Non veniva infatti sollevata alcuna questione riguardo la tutela della concorrenza e gli interessi legati ai contratti pubblici, né veniva giustificata l’interferenza con l'attività negoziale nelle procedure di gara.

E' stata perciò ritenuta fondata, sul punto, l'eccezione sollevata dalla Regione Puglia, di inammissibilità della questione per erronea individuazione del parametro costituzionale di riferimento.

Una decisione importante per la legislazione regionale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2025, in definitiva, ha confermato che le Regioni, pur non potendo stabilire un salario minimo generalizzato per tutti i contratti di lavoro, possono introdurre misure che riguardano solo gli appalti pubblici, al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose e contrastare il dumping contrattuale.

La Corte ha sottolineato che l'intervento regionale deve rimanere circoscritto al settore degli appalti pubblici e non deve interferire con la contrattazione collettiva nel settore privato.

Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento sulla competenza delle Regioni in materia di lavoro e sulla possibilità di introdurre misure che, pur non violando i principi costituzionali, rispondano a esigenze sociali e di tutela dei diritti dei lavoratori.

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