In Gazzetta il decreto sulle rinnovabili: nuovi target e obblighi settoriali

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Con il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia compie un nuovo passo nel percorso di attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), rafforzando in modo significativo il quadro normativo sulle fonti rinnovabili. Il provvedimento interviene in maniera estesa sul D.lgs. n. 199/2021, aggiornandone obiettivi, obblighi e strumenti operativi, con un impatto diretto su settori chiave come edilizia, industria e trasporti.

Il decreto legislativo n. 5/2026 introduce obiettivi più ambiziosi al 2030, regole più stringenti in materia di sostenibilità ambientale, nuovi obblighi settoriali e un rafforzamento dei sistemi di certificazione e tracciabilità, con l’obiettivo di garantire che la crescita delle rinnovabili sia non solo quantitativa, ma anche effettivamente coerente con la riduzione delle emissioni climalteranti.

Il decreto legislativo n. 5/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 e recepisce la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III); inoltre mira a rendere più stringenti i controlli lungo l’intera filiera dell’energia rinnovabile.

Di seguito analizziamo le principali novità del d.lgs. n. 5/2026, soffermandoci in particolare sui nuovi target nazionali, sugli obblighi per edifici, industria e trasporti.

Nuovi obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili

Con il d.lgs. n. 5/2026 il legislatore interviene in modo deciso sull’articolo 3 del D.lgs. n. 199/2021, ridisegnando il quadro degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili al 2030. La revisione riflette l’esigenza, posta a livello europeo, di accelerare la transizione energetica e di rendere più ambizioso il contributo delle rinnovabili nei consumi finali.

Il primo dato di sintesi è l’innalzamento dell’obiettivo complessivo:

  • entro il 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dovrà raggiungere il 39,4%.

Si tratta di una soglia più elevata rispetto al quadro previgente, che segna un cambio di passo nella strategia nazionale e impone una crescita più rapida della produzione e dell’uso di energia pulita.

Accanto all’obiettivo generale, il decreto rafforza anche i target settoriali. Nel comparto del riscaldamento e raffrescamento, la normativa prevede un aumento medio annuo della quota di rinnovabili pari ad almeno 0,8 punti percentuali, con una traiettoria più stringente nel periodo 2026-2030. L’intento è quello di intervenire su un settore che incide in modo significativo sui consumi energetici complessivi e che, storicamente, ha mostrato una maggiore difficoltà di decarbonizzazione.

Particolare attenzione è riservata anche agli edifici, per i quali viene introdotto un obiettivo dedicato: entro il 2030, almeno il 40,1% dell’energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili prodotte negli edifici stessi, nelle loro vicinanze oppure prelevate dalla rete. La previsione valorizza l’autoproduzione, l’integrazione degli impianti rinnovabili e il ruolo attivo del patrimonio edilizio nel raggiungimento degli obiettivi climatici.

Sul fronte dell’industria, il decreto legislativo 5/2026 conferma e rafforza l’approccio graduale già avviato, fissando un aumento medio annuo della quota di rinnovabili pari ad almeno 1,6 punti percentuali. L’obiettivo è accompagnare il sistema produttivo verso soluzioni energetiche sempre meno dipendenti dai combustibili fossili, favorendo al tempo stesso l’innovazione tecnologica.

In questa prospettiva si inserisce anche il target dedicato alle tecnologie rinnovabili innovative, che dovranno rappresentare almeno il 5% della nuova capacità installata entro il 2030. Il legislatore punta così a stimolare lo sviluppo e la diffusione di soluzioni avanzate, come l’eolico offshore galleggiante, il fotovoltaico ad alta efficienza e le tecnologie legate all’idrogeno.

Rafforzamento del ruolo del GSE

Il D.lgs. n. 5/2026 introduce la possibilità per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di affidare formalmente al Gestore dei servizi energetici (GSE):

  • attività di gestione, verifica e controllo dei meccanismi di incentivazione;
  • funzioni connesse agli obblighi previsti dal decreto.

È prevista la copertura dei relativi costi secondo le modalità già stabilite dalla normativa vigente.

Certificazione: sistemi più integrati e controlli rafforzati

Sul fronte della certificazione della sostenibilità, il decreto rafforza il ruolo dei sistemi di certificazione, sia nazionali sia volontari riconosciuti a livello europeo.

Le principali novità riguardano:

  • l’estensione dell’obbligo di certificazione a un numero più ampio di operatori;
  • il riconoscimento esplicito dei sistemi volontari approvati dalla Commissione europea;
  • l’allineamento dei criteri di verifica alle metodologie europee più recenti.

La certificazione diventa così uno strumento centrale non solo per accedere agli incentivi, ma anche per dimostrare il rispetto degli obblighi ambientali nei settori industria e trasporti.

Industria: obblighi sui combustibili rinnovabili di origine non biologica

Una delle principali novità del decreto legislativo n. 5/2026 riguarda l’introduzione di obblighi specifici per l’industria sull’uso dei combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), come l’idrogeno rinnovabile.

Nel settore industriale, il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica deve essere pari ad almeno:

  • 42% entro il 2030;
  • 60% entro il 2035,

rispetto all’idrogeno utilizzato per scopi energetici e non energetici.

Gli obblighi riguardano:

  • sia gli usi energetici (produzione di calore, elettricità);
  • sia gli usi non energetici, come materia prima nei processi industriali.

Sono esclusi dal calcolo alcuni impieghi specifici, ad esempio l’idrogeno utilizzato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali.

L’obiettivo è:

  • ridurre progressivamente l’uso di idrogeno di origine fossile;
  • favorire la diffusione di idrogeno verde e combustibili rinnovabili avanzati;
  • orientare gli investimenti industriali verso soluzioni coerenti con la neutralità climatica.

Trasporti: revisione degli obblighi FER

Il settore dei trasporti è interessato da una profonda revisione degli obblighi, con un rafforzamento delle percentuali e una maggiore articolazione degli strumenti.

I fornitori di combustibili sono obbligati a conseguire:

  • una quota di almeno il 29% di fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.

Il calcolo avviene sulla base del contenuto energetico dei combustibili immessi in consumo.

Il decreto 5/2026 rafforza il peso di:

  • biocarburanti avanzati;
  • biometano e biogas per i trasporti;
  • combustibili rinnovabili di origine non biologica;
  • carburanti da carbonio riciclato.

È previsto che una parte minima dell’obbligo sia soddisfatta proprio tramite combustibili rinnovabili di origine non biologica, con percentuali dedicate.

Fattori moltiplicativi

Per incentivare alcune soluzioni ritenute strategiche, il decreto introduce fattori moltiplicativi, ad esempio per:

  • energia elettrica rinnovabile nei trasporti stradali e ferroviari;
  • combustibili rinnovabili utilizzati direttamente;
  • aviazione e trasporto marittimo.

Questi moltiplicatori aumentano il contributo “virtuale” ai fini del rispetto degli obblighi.

Controlli e sanzioni

In caso di mancato rispetto degli obblighi:

  • sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per ogni certificato mancante;
  • l’obbligo non assolto viene trascinato all’anno successivo, aumentando l’onere per il soggetto inadempiente.

Edifici: nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili

Il d.lgs. n. 5/2026 interviene in modo rilevante sul ruolo degli edifici nel raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle fonti rinnovabili, modificando l’Allegato III del d.lgs. n. 199/2021 e rafforzando gli obblighi di integrazione delle FER nei consumi energetici legati al patrimonio edilizio.

Una prima novità riguarda l’ampliamento del campo di applicazione degli obblighi. Le nuove regole si applicano:

  • agli edifici di nuova costruzione;
  • agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti;
  • agli edifici esistenti sottoposti a interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

L’obbligo scatta per i titoli edilizi presentati decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, offrendo così un periodo di adeguamento agli operatori e alle amministrazioni.

Percentuali obbligatorie più elevate

Il decreto innalza in modo significativo le quote minime di copertura dei fabbisogni energetici tramite fonti rinnovabili, differenziandole in base alla tipologia di intervento.

In particolare:

  • Edifici di nuova costruzione
    Devono garantire:
    • il 60% dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria;
    • il 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
  • Ristrutturazioni importanti di primo livello
    È richiesta:
    • la copertura del 40% dei consumi per acqua calda sanitaria;
    • il 40% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria e climatizzazione.
  • Ristrutturazioni importanti di secondo livello
    L’obbligo riguarda:
    • almeno il 15% dei consumi per la climatizzazione invernale ed estiva.
  • Ristrutturazione dell’impianto termico
    Anche in questo caso è prevista:
    • una copertura minima del 15% dei fabbisogni di climatizzazione tramite fonti rinnovabili.

Questa articolazione consente di modulare l’obbligo in funzione dell’entità dell’intervento, mantenendo comunque una spinta costante verso l’integrazione delle FER.

Edifici pubblici: obblighi rafforzati

Per gli edifici pubblici, il legislatore prevede una disciplina più stringente, coerente con il ruolo esemplare della pubblica amministrazione.

In particolare:

  • le percentuali di copertura tramite FER sono incrementate di ulteriori 5 punti percentuali;
  • gli obblighi specifici relativi all’integrazione degli impianti sono aumentati del 10%.

L’obiettivo è fare degli edifici pubblici un laboratorio avanzato di decarbonizzazione, in grado di trainare il mercato e favorire la diffusione delle tecnologie rinnovabili.

Criteri di sostenibilità: regole più rigorose

Uno degli obiettivi principali del decreto è rafforzare i criteri ambientali applicabili a biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica.

In particolare:

  • viene ampliato l’elenco delle aree escluse dalla produzione di biomassa sostenibile, includendo boschi vetusti, foreste primarie e altri ecosistemi sensibili;
  • sono introdotti requisiti più dettagliati per la gestione forestale sostenibile, con attenzione alla tutela della biodiversità e alla qualità del suolo;
  • sono innalzate le soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che diventano un requisito essenziale per l’accesso agli incentivi e per il conteggio ai fini degli obiettivi nazionali.

Il principio guida è chiaro: non tutta l’energia rinnovabile è automaticamente sostenibile, ma deve dimostrare concretamente il proprio contributo alla riduzione delle emissioni.

Biomasse: nuovi principi e limiti agli incentivi

Il decreto 5/2026 introduce esplicitamente il principio dell’uso a cascata della biomassa legnosa, già affermato a livello europeo.

In base a questo principio:

  • la biomassa deve essere utilizzata prioritariamente per impieghi a maggiore valore aggiunto (prodotti in legno, riuso, riciclo);
  • solo in via residuale può essere destinata alla produzione energetica.

Coerentemente con questa impostazione, il d.lgs. n. 5/2026 limita fortemente la possibilità di concedere nuovi incentivi per:

  • l’utilizzo energetico di legname di qualità industriale;
  • impianti alimentati da biomassa forestale destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica

Tracciabilità e Banca Dati Europea

Uno degli elementi più innovativi del decreto è l’introduzione della Banca dati dell’Unione europea per i combustibili rinnovabili.

Attraverso questo strumento:

  • vengono tracciate le transazioni lungo l’intera filiera, dalla produzione all’immissione in consumo;
  • sono registrate le informazioni sulle emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita dei combustibili;
  • si riduce il rischio di doppi conteggi e comportamenti fraudolenti.

I fornitori di combustibili sono tenuti a inserire nella banca dati le informazioni rilevanti, mentre il GSE e le altre autorità competenti svolgono attività di monitoraggio e controllo.

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