Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025
Pubblicato il 24 ottobre 2025
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L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di rimborsi delle spese chilometriche riconosciute ai lavoratori autonomi, chiarendo che il rimborso calcolato in base ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente non può essere considerato un rimborso di spese “addebitate analiticamente”, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR. Lo si legge nella risposta n. 270 del 23 ottobre 2025.
Dunque, tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente applicazione della ritenuta d’acconto da parte del committente, restando comunque deducibili per il professionista le spese effettivamente sostenute in relazione all’incarico eseguito.
Ciò ha valenza ai fini dell’entrata in vigore, dal periodo d’imposta 2025, delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.
Caso studiato: fattura per rimborso delle spese chilometriche
L’istante è un professionista che, nell’anno 2025, ha emesso una fattura nei confronti di una società committente comprendente due distinte voci:
- una relativa ai compensi per prestazioni professionali di consulenza;
- l’altra concernente il rimborso delle spese chilometriche, calcolato in modo analitico sulla base di un determinato numero di chilometri percorsi moltiplicato per una tariffa unitaria concordata (€/km), importo sul quale è stata applicata l’IVA al 22%.
Il professionista precisa che tale rimborso è stato:
- preventivamente concordato con il committente;
- determinato secondo parametri oggettivi, in base ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita;
- indicato in modo distinto nella fattura, separatamente dai compensi professionali.
A seguito di una richiesta di documentazione integrativa, l’istante ha ulteriormente chiarito che:
- i parametri oggettivi utilizzati per il calcolo del rimborso sono documentabili attraverso un prospetto riepilogativo delle attività svolte, nel quale sono riportati tragitti, sedi operative, orari di lavoro e chilometri percorsi;
- tali dati sono veritieri e integralmente riferibili allo svolgimento dell’incarico professionale conferito dalla società;
- la distanza percorsa per ciascuna giornata è verificabile mediante strumenti di mappatura stradale, e per alcuni tragitti autostradali anche tramite lo storico dei passaggi al casello autostradale;
- la tariffa adottata (€/km) risulta coerente con i valori mediamente applicati nel contesto professionale per i rimborsi chilometrici
Sulla base di tali premesse, il contribuente ha formulato due quesiti specifici all’Agenzia delle Entrate:
- se il rimborso spese chilometrico, analiticamente calcolato e addebitato al cliente, possa essere escluso dall’assoggettamento alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973, anche in assenza di giustificativi fiscali di terzi (come fatture o scontrini carburante);
- se, qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenze oggettive, non sia necessario produrre ulteriori giustificativi per poter usufruire dell’esclusione prevista dall’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.
Quadro normativo del reddito di lavoro autonomo
La disciplina di riferimento è dettata dall’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato DPR n. 917/1986, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Tale disposizione stabilisce, al comma 1, che:
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.
In sostanza, il principio generale è quello della onnicomprensività dei compensi, per cui tutte le somme percepite dal professionista concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
Il successivo comma 2, lettera b) dell’articolo 54 TUIR prevede una deroga al principio generale, disponendo che il rimborso delle spese sostenute dal professionista può essere escluso dal reddito solo se si tratta di spese “addebitate analiticamente” al cliente, ossia effettivamente documentate, puntualmente riferite all’incarico e distinte dai compensi in fattura.
Il decreto legislativo n. 192/2024 ha inoltre introdotto il nuovo articolo 54-ter del TUIR, rubricato “Rimborsi e riaddebiti”, secondo cui le spese rimborsate e riaddebitate al committente, pur non concorrendo al reddito, non possono essere dedotte dal professionista, al fine di evitare una doppia agevolazione fiscale.
Le nuove regole decorrono dal periodo d’imposta 2024. Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo introduce una fase transitoria per i rimborsi di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), prevedendo che fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, secondo cui tali somme concorrono alla formazione del reddito e sono assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.
Significato di addebito analitico
Nel fornire la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025, l'Amministrazione finanziaria evidenzia innanzitutto che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024, il principio generale che governa la determinazione del reddito di lavoro autonomo è quello della “onnicomprensività”: tutte le somme percepite dal professionista, a qualunque titolo, concorrono a formare il reddito imponibile, salvo i casi di esclusione espressamente previsti.
Passa poi a chiarire il significato di “addebito analitico”: questa espressione indica un rimborso riferibile a spese effettivamente sostenute dal professionista nell’esercizio dell’incarico, per le quali egli sia in grado di fornire una documentazione puntuale e verificabile.
Pertanto, per poter escludere tali importi dal reddito, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:
- la spesa deve essere realmente sostenuta in relazione diretta all’incarico professionale;
- deve essere indicata in fattura separatamente rispetto ai compensi professionali;
- deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fatture, ricevute, scontrini, pedaggi autostradali, biglietti di viaggio, ecc.) che consenta all’Amministrazione finanziaria di verificare la tipologia della spesa, la sua esatta correlazione con l’attività svolta e la coerenza tra importo rimborsato e costo effettivamente sostenuto.
Solo in presenza di tali requisiti l’importo del rimborso può essere considerato fiscalmente neutro, ossia irrilevante ai fini del reddito imponibile.
Esclusione dei rimborsi “forfetari” o “chilometrici”
Applicando i principi sopra esposti al caso concreto, l’Agenzia ritiene che il rimborso spese chilometriche, sebbene calcolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e di una tariffa concordata, non possa qualificarsi come rimborso analitico.
Infatti, anche se l’importo è determinato con criteri oggettivi (es. km × tariffa unitaria), esso non rappresenta la documentazione di una spesa effettivamente sostenuta, ma piuttosto una stima forfetaria del costo del viaggio. Mancano, quindi, i giustificativi di spesa di terzi (come fatture di carburante o pedaggi intestati al professionista), indispensabili per attestare la realtà e la misura del costo.
In conseguenza, l’Agenzia stabilisce che:
- il rimborso chilometrico concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR;
- tale importo deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF da parte del committente, in applicazione dell’articolo 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973;
- al tempo stesso, le spese effettivamente sostenute (es. carburante, pedaggi, manutenzione, ecc.) restano deducibili dal professionista come costi inerenti all’esercizio dell’attività, secondo le regole ordinarie.
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