Relazione collegio sindacale 2025: nuovi modelli CNDCEC

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi modelli di relazione del collegio sindacale aggiornati ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, introducendo chiarimenti operativi e recependo le più recenti novità normative.

I documenti – la relazione unitaria per i sindaci-revisori e la relazione ex art. 2429 c.c. per i collegi non incaricati della revisione legale – si confermano strumenti centrali nell’attività di controllo societario, con un approccio sempre più orientato alla chiarezza informativa e al coordinamento tra le diverse funzioni.

La relazione unitaria: struttura integrata tra revisione e vigilanza

Il modello principale riguarda la relazione unitaria del collegio sindacale incaricato anche della revisione legale, che rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività svolta nel corso dell’esercizio.

Il documento mantiene una struttura ormai consolidata, articolata in due sezioni:

  • Parte A, dedicata alla revisione legale, con il giudizio sul bilancio;
  • Parte B, relativa all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429 c.c.

Questa impostazione consente di integrare in modo organico i risultati delle verifiche contabili con quelli dell’attività di controllo, offrendo ai soci una visione complessiva più chiara e sistematica.

Le novità per i bilanci 2025

L’aggiornamento dei modelli tiene conto di alcune rilevanti novità che impattano direttamente sull’attività del collegio sindacale.

Tra queste, particolare attenzione è dedicata alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, estesa anche ai bilanci 2025 e 2026, purché la perdita non sia durevole. In tali casi, il sindaco-revisore è chiamato a verificare la correttezza delle valutazioni e l’adeguatezza dell’informativa in nota integrativa.

Resta inoltre centrale il tema delle perdite “sterilizzate” durante il periodo emergenziale, rispetto alle quali il collegio deve monitorare il rispetto dei piani di recupero e la ricostituzione del capitale nei termini previsti.

Sul fronte della revisione, si segnala l’adeguamento al nuovo testo dell’art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, che richiede:

  • un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione;
  • un giudizio sulla conformità alle norme di legge;
  • una dichiarazione sull’assenza di errori significativi.

Giudizio di revisione e proposta di approvazione: il collegamento operativo

Uno degli aspetti più rilevanti del documento riguarda il collegamento tra il giudizio di revisione e le proposte ai soci sull’approvazione del bilancio.

In particolare:

  • in presenza di giudizio senza rilievi, il collegio propone l’approvazione;
  • con giudizio con rilievi, invita i soci a valutare gli effetti delle criticità evidenziate;
  • in caso di impossibilità di esprimere un giudizio o giudizio negativo, può arrivare a proporre la non approvazione.

Si tratta di un passaggio fondamentale che rafforza il ruolo del collegio quale interfaccia tra controllo tecnico e decisione assembleare.

La relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale

Accanto alla relazione unitaria, il CNDCEC ha aggiornato anche il modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale.

In questo caso, il documento si concentra esclusivamente sull’attività di vigilanza e mantiene una struttura più snella, articolata in:

  • attività di controllo su legge, statuto e assetti organizzativi;
  • osservazioni sul bilancio;
  • proposta di approvazione.

Il collegio, pur non esprimendo un giudizio tecnico sul bilancio, richiama le conclusioni del revisore legale, su cui si fonda la valutazione finale .

Attenzione agli assetti organizzativi e alla crisi d’impresa

Entrambi i modelli rafforzano l’attenzione sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in linea con l’art. 2086 c.c. e con il Codice della crisi d’impresa.

Il collegio è chiamato a verificare che tali assetti siano idonei a:

  • intercettare tempestivamente situazioni di squilibrio;
  • garantire la continuità aziendale;
  • attivare, se necessario, le procedure di segnalazione previste dalla normativa.
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