Licenziamento e prova via WhatsApp: irrilevanti contestazioni generiche su AI

Pubblicato il



Nel licenziamento disciplinare soggetto al d.lgs. 23/2015 (Jobs Act), la tutela reintegratoria attenuata è applicabile quando risulti dimostrata l’insussistenza del fatto contestato, intesa anche come assenza di rilevanza disciplinare.

In tale contesto, la prova tramite messaggi WhatsApp è pienamente utilizzabile se le contestazioni datoriali, anche riferite a ipotetiche manipolazioni con intelligenza artificiale, sono meramente generiche e non circostanziate.

Licenziamento disciplinare e prova WhatsApp: la sentenza del Tribunale di Modena

La sentenza n. 56/2026 del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro, pubblicata il 9 gennaio 2026, affronta un tema di particolare attualità nel contenzioso giuslavoristico: la legittimità del licenziamento disciplinare nel regime del d.lgs. 23/2015 e il valore probatorio dei messaggi WhatsApp nel processo del lavoro.

La pronuncia riveste interesse sia per la puntuale ricostruzione dei presupposti applicativi della tutela reintegratoria attenuata, sia per l’approfondimento dedicato all’ammissibilità e all’efficacia probatoria delle comunicazioni digitali, sempre più frequentemente utilizzate come fonte di prova nei giudizi di impugnazione del licenziamento.

Il caso esaminato dal Tribunale di Modena  

Il rapporto di lavoro e le mansioni del dipendente  

Il ricorrente era stato assunto nel mese di ottobre 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di piastrelle e lastre in ceramica.

Il lavoratore rivestiva il ruolo di responsabile commerciale per il settore “slabs” con riferimento ai mercati europeo, americano e canadese, svolgendo mansioni di elevata responsabilità e con ampia autonomia operativa nell’ambito delle relazioni commerciali.

La contestazione disciplinare e il licenziamento  

In data 17 ottobre 2024 la società datrice di lavoro notificava al dipendente una contestazione disciplinare, contestandogli di aver contattato autonomamente alcuni soggetti riconducibili alla clientela o a operatori del settore, senza coinvolgere l’agente di zona competente.

Alla contestazione faceva seguito il licenziamento disciplinare, intimato il 4 novembre 2024 per presunto inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede, ritenuto idoneo a integrare un giustificato motivo soggettivo di recesso.

Le domande del lavoratore e le difese del datore di lavoro  

Le censure sollevate dal lavoratore  

Con ricorso giudiziale, il lavoratore impugnava il licenziamento deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, e in particolare:

  • la genericità della contestazione disciplinare, ritenuta inidonea a consentire un’effettiva difesa;
  • l’insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante, avendo i contatti contestati un contenuto meramente informativo;
  • la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alle condotte addebitate.

Il ricorrente chiedeva, in via principale, l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali.

La posizione difensiva dell’azienda  

La società resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità del licenziamento.

In particolare, il datore di lavoro ribadiva la rilevanza disciplinare dei contatti intrattenuti dal dipendente e contestava l’attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, costituita anche da screenshot di conversazioni WhatsApp.

La decisione del Tribunale di Modena  

La specificità della contestazione disciplinare  

Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di genericità della contestazione disciplinare, rigettandola.

Richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ribadito che la contestazione deve consentire al lavoratore di individuare il fatto addebitato nella sua materialità, senza necessità di un’eccessiva analiticità.

Nel caso di specie, l’indicazione dei soggetti coinvolti e del periodo temporale (“nell’ultima settimana”) è stata ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa.

Il riparto dell’onere della prova nel licenziamento disciplinare  

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’onere di provare la legittimità del licenziamento grava integralmente sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966.

Tale onere riguarda non solo la sussistenza del fatto contestato, ma anche la sua rilevanza disciplinare e la proporzionalità della sanzione espulsiva.

Insussistenza del fatto materiale e tutela applicabile  

La pronuncia, a seguire, si sofferma diffusamente sull’interpretazione dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015, distinguendo tra:

  • ipotesi di difetto di prova, che comportano la tutela indennitaria;
  • ipotesi di insussistenza del fatto materiale, che legittimano l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.

Il Tribunale ha chiarito che l’insussistenza del fatto materiale ricorre non solo quando il fatto non si sia verificato, ma anche quando la condotta, pur materialmente accaduta, sia priva di rilevanza disciplinare.

Nel caso concreto, dall’istruttoria è emerso che i contatti intrattenuti dal lavoratore avevano carattere meramente informativo e preparatorio e non integravano alcuna interferenza illecita con la clientela, né violazioni di direttive aziendali formalizzate.

La prova tramite messaggi WhatsApp nel processo del lavoro  

Ammissibilità e valore probatorio dei messaggi WhatsApp  

Un passaggio centrale della sentenza riguarda la valutazione della prova documentale costituita da messaggi WhatsApp, prodotti dal lavoratore a sostegno della propria ricostruzione dei fatti e relativi ai contatti oggetto di contestazione disciplinare.

Il Tribunale di Modena, sulla tematica, ha richiamato l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui i messaggi WhatsApp costituiscono documenti informatici contenenti la rappresentazione informatica di fatti giuridicamente rilevanti e rientrano tra le riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 del codice civile.

In particolare, la sentenza richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 11197/2023), nonché la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, n. 19622/2024; Cass., sez. II, n. 11584/2024; Cass., sez. II, ord. n. 30186/2021; Cass., sez. VI-2, ord. n. 11606/2018), secondo cui tali documenti sono idonei a formare piena prova dei fatti rappresentati, salvo che la parte contro cui sono prodotti ne disconosca in modo specifico e circostanziato la conformità all’originale.

Produzione in giudizio tramite screenshot  

In applicazione di tali principi, il Tribunale ha riconosciuto la piena ammissibilità degli screenshot delle conversazioni WhatsApp, rilevando che la loro utilizzabilità non richiede né la sottoscrizione con firma digitale né una certificazione tecnica di autenticità.

È sufficiente, ai fini dell’efficacia probatoria, che sia verificabile la provenienza dei messaggi e che la controparte non sollevi un disconoscimento puntuale e circostanziato, idoneo a mettere concretamente in discussione la conformità della riproduzione all’originale.

Il disconoscimento della prova informatica e il riferimento all’intelligenza artificiale  

Nel caso esaminato, la società resistente si era limitata a contestazioni generiche, prospettando in modo meramente astratto la possibilità che i messaggi fossero stati manipolati o alterati mediante strumenti informatici, arrivando a evocare anche un potenziale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Il Tribunale ha ritenuto tali deduzioni giuridicamente irrilevanti, chiarendo che il semplice richiamo teorico alla possibile alterazione tecnologica dei documenti non integra un valido disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.

In linea con la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ribadito che il disconoscimento della prova informatica deve essere chiaro, specifico e riferito a concreti profili di difformità, non potendo consistere in affermazioni di stile o in ipotesi meramente congetturali.

In assenza di una contestazione puntuale e supportata da elementi anche solo indiziari, gli screenshot delle conversazioni WhatsApp sono stati ritenuti pienamente utilizzabili e attendibili, senza che il generico riferimento all’intelligenza artificiale potesse incidere sulla loro efficacia probatoria.

Rilevanza disciplinare del contenuto dei messaggi  

Dall’esame del contenuto delle conversazioni WhatsApp, in definitiva, era emerso che il lavoratore si era limitato a fornire informazioni di carattere logistico e a trasmettere materiale promozionale, senza formulare offerte commerciali, senza interferire con la clientela e senza porre in essere condotte concorrenziali.

Tali elementi hanno condotto il Tribunale a escludere in radice la sussistenza di un illecito disciplinare, contribuendo in modo decisivo all’accertamento dell’insussistenza del fatto contestato e, conseguentemente, all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.

Le conseguenze della decisione  

Reintegrazione e indennità risarcitoria  

Accertata l’insussistenza del fatto disciplinare, il Tribunale ha dunque annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

È stata altresì riconosciuta un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, nel limite massimo di 12 mensilità.

Aliunde perceptum e contributi previdenziali  

Dall’indennità risarcitoria è stato detratto quanto percepito dal lavoratore medio tempore per altra attività lavorativa (aliunde perceptum), calcolato al netto delle ritenute fiscali.

Il datore di lavoro è stato inoltre condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione.

Spese di lite  

In applicazione del principio di soccombenza, infine, il Tribunale ha condannato la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri forensi vigenti.

Licenziamento disciplinare, insussistenza del fatto e prova digitale: i principi affermati

La sentenza del Tribunale di Modena n. 56/2026 rappresenta un significativo contributo interpretativo in materia di licenziamento disciplinare nel regime del Jobs Act.

La pronuncia conferma che la tutela reintegratoria attenuata resta applicabile ogniqualvolta sia dimostrata l’insussistenza del fatto disciplinare, intesa anche come mancanza di rilevanza giuridica della condotta.

Di particolare rilievo è, infine, l’attenzione riservata alla prova tramite messaggi WhatsApp, che viene riconosciuta come strumento pienamente utilizzabile nel processo del lavoro, purché la contestazione sia concreta e specifica.

Un orientamento che impone a datori di lavoro e professionisti una crescente attenzione alla gestione e alla valutazione delle comunicazioni digitali nei rapporti di lavoro.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito