Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo
Pubblicato il 17 dicembre 2025
In questo articolo:
- Normativa di riferimento e beneficiari
- Modalità di presentazione delle domande
- Come compilare la domanda
- Retribuzione media mensile globale
- Elaborazione delle domande e accoglimento delle richieste
- Limiti dell’esonero e risorse disponibili
- Modifica e revoca della certificazione
- Rinuncia per dati errati o incoerenti
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I datori di lavoro privati che conseguono la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025 possono presentare domanda di esonero contributivo all’INPS entro il 30 aprile 2026.
Ne dà notizia l’INPS con il messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, ufficializzando l'avvio della campagna di acquisizione delle domande per l’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere, così come previsto dall'articolo 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162.
Tale misura agevolativa, si ricorda, è stata introdotta con lo scopo di incentivare la parità di genere nelle imprese e promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, attraverso un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali esonerabili a favore dei datori di lavoro in possesso della relativa certificazione.
Come ogni anno, l’Istituto previdenziale fornisce istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di esonero contributivo, alla gestione delle istanze e alle modalità di fruizione del beneficio.
Normativa di riferimento e beneficiari
L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 prevede che i datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere, come definita dall’articolo 46-bis del Codice delle Pari Opportunità (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198), possano beneficiare di un esonero contributivo sui contributi previdenziali, in misura non superiore all'1%, con un limite di 50.000 euro annui.
L’esonero parziale è destinato ai datori di lavoro che ottengano la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025.
ATTENZIONE: L’INPS ricorda che solo le certificazioni rilasciate da Organismi di valutazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che seguano le linee guida della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 e riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide per ottenere il riconoscimento dell’esonero contributivo.
Modalità di presentazione delle domande
L’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende noto, con il messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, di aver lanciato una campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025.
Per inviare la richiesta di esonero, i datori di lavoro devono compilare il modulo online denominato “SGRAVIO PAR_GEN”, disponibile sul portale dell’INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e selezionando l’anno di riferimento 2025.
Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2026, ma è fondamentale che la data di rilascio della certificazione non sia successiva al 31 dicembre 2025.
Come compilare la domanda
Il modulo di domanda include i seguenti elementi essenziali:
- dati identificativi del datore di lavoro, vale a dire matricola e codice fiscale;
- retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;
- aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;
- forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;
- dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato;
- data di emissione e periodo di validità della certificazione. In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Retribuzione media mensile globale
Nel modulo di domanda per l’esonero contributivo, uno degli elementi cruciali, evidenzia l’INPS con il messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, è la corretta indicazione della retribuzione media mensile globale, come già sottolineato nei messaggi INPS n. 2844 e n. 4479 del 2024. La cifra indicata è determinante per l’accesso al beneficio, in quanto il riconoscimento dell’esonero dipende strettamente dai dati forniti dal datore di lavoro al momento della richiesta.
La retribuzione media mensile globale, spiega l’Istituto previdenziale, non si riferisce alla retribuzione media dei singoli lavoratori, ma alla sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte (o da corrispondere) dal datore di lavoro nel periodo di validità della Certificazione della parità di genere. In altre parole è l’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro
Per fare un esempio, se un'azienda ha 50 dipendenti, ciascuno con una retribuzione media di 2.000 euro al mese, la retribuzione media mensile globale da inserire nella domanda sarà di 100.000 euro (2.000 euro per 50 dipendenti), e non i 2.000 euro di un singolo lavoratore.
Elaborazione delle domande e accoglimento delle richieste
Le domande inoltrate dai datori di lavoro rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla conclusione del periodo di acquisizione delle istanze (30 aprile 2026), al termine del quale l’INPS procederà con l’elaborazione massiva delle domande e con il riconoscimento dell’esonero contributivo, qualora i requisiti siano soddisfatti.
Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al modulo di istanza online, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
In caso di insufficienza di risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari. Le domande accettate saranno contrassegnate dallo stato "Accolta", mentre quelle che non soddisfano i requisiti saranno respinte.
Limiti dell’esonero e risorse disponibili
Le domande per le quali verrà riconosciuto l'intero ammontare dell’esonero, pari all'1% della contribuzione datoriale, fino a un massimo di 50.000 euro annui, saranno contrassegnate con lo stato "Accolta".
NOTA BENE: L'importo massimo di 50.000 euro per beneficiario si applica per ogni singolo codice fiscale. Quindi, se un datore di lavoro presenta più domande per diverse posizioni aziendali (matricole) sotto lo stesso codice fiscale, l’esonero sarà concesso entro il limite complessivo di 50.000 euro per quel codice fiscale.
Inoltre, l'elaborazione delle istanze avverrà nel rispetto di un limite di spesa annuo di 50 milioni di euro, come stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022. Se le risorse non fossero sufficienti, l’esonero sarà ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari con domande potenzialmente ammissibili. In questi casi, le domande verranno contrassegnate con lo stato “Accolta parziale”.
Al termine dell’elaborazione, le posizioni per le quali sarà possibile riconoscere l’esonero riceveranno il codice di autorizzazione “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
L’esonero riconosciuto potrà essere utilizzato a partire dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa
Modifica e revoca della certificazione
Nel caso in cui la Certificazione della parità di genere venga revocata o rinunciata, il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente tale modifica all’INPS per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le Pari opportunità.
Il datore di lavoro dovrà inoltre sospendere la fruizione dell’esonero.
Se il datore di lavoro ha già richiesto il beneficio in una campagna precedente e la certificazione rimane valida, non sarà necessario ripresentare la domanda in quanto l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Rinuncia per dati errati o incoerenti
Nel caso in cui un datore di lavoro si accorga di aver fornito dati errati o incoerenti nella domanda della campagna precedente, con conseguente riduzione dell'importo dell’esonero rispetto a quanto effettivamente spettante, ha la possibilità di:
- rinunciare alla domanda “accolta parzialmente”, accedendo alla propria istanza telematica e selezionando l’opzione "Rinuncia allo sgravio".
- successivamente, dopo la rinuncia, presentare una nuova richiesta nell'ambito della campagna di acquisizione in corso.
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