Nuova IRPEF e detassazione: le novità della legge di Bilancio 2026

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Nuovi interventi sul cuneo fiscale: la legge di Bilancio 2026 ritocca nuovamente le aliquote IRPEF, alleggerendo lo scaglione mediano dal 35% al 33%, consentendo di “risparmiare” fino a 440 euro per periodo d’imposta. A fruirne saranno, naturalmente, coloro che superano il primo scaglione IRPEF, ancorato ai 28.000 euro annui, ma che hanno un reddito complessivo non superiore a 200.000 euro. Superata detta soglia, infatti, si ha una riduzione della detrazione dall’imposta nella medesima misura, pari a 440 euro, fatta eccezione per quella spettante per le spese sanitarie.

Tra le novità volte ad incidere sull’abbattimento del cuneo fiscale si annotano: la detassazione degli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 e quella delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo e per turno. Confermato anche il trattamento integrativo speciale per il comparto turistico.

Aggiornati anche i limiti di esenzione fiscale e contributiva dei ticket restaurant elettronici, che passa da 8,00 euro a 10,00 euro giornalieri.

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), viene modificato l’art. 11, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituendo la previgente aliquota del 35% - affermatasi dal 1° gennaio 2022 – con la nuova aliquota del 33%.

L’incidenza, dunque, si avrà dal secondo scaglione IRPEF, essendo l’imposta strutturata come di seguito:

Aliquote IRPEF

Reddito Imponibile

Fino al 31/12/2021

Dal 01/01/2022

Dal 01/01/2024

Dal 01/01/2026

Fino a 15.000 euro

23%

23%

23%

23%

Da 15.001 a 28.000 euro

27%

25%

Da 28.001 a 50.000 euro

38%

35%

35%

33%

Da 50.001 a 55.000 euro

43%

43%

43%

Da 55.001 a 60.000 euro

41%

Da 60.001 a 75.000 euro

Oltre 75.000 euro

43%

In termini di minori imposte, dunque, il beneficio incide su coloro che superano il primo scaglione IRPEF e, nella misura massima pari al 2% della differenza tra il valore massimo del secondo e del primo scaglione (50.000 – 28.000 = 22.000; 22.000 x 2% = 440 euro).

Dal beneficio sopra illustrato sono esclusi i contribuenti con redditi complessivi superiori a 200.000 euro. Invero, il successivo comma 4, art. 1, legge di Bilancio 2026, modifica l’art. 16-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo il nuovo comma 5-bis), secondo cui l’ammontare della detrazione dell’imposta lorda è, per i soggetti sopracitati, ridotto di 440 euro, in relazione:

  1. agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  2. alle erogazioni liberali in favore di partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui, ai sensi dell’art. 11, decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  3. ai premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi, di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Detassazione degli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali

Il settimo comma, art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, introduce, con lo scopo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, una nuova imposta sostitutiva con aliquota del 5%, per gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Nota Bene
L’imposta sostitutiva di IRPEF e delle relative addizionali trova applicazione sempreché il lavoratore non abbia manifestato espressa rinuncia scritta. Per coloro che percepiscono redditi particolarmente bassi potrebbe, infatti, risultare economicamente conveniente optare per la concorrenza ordinaria del reddito corrisposto dal datore di lavoro, per via dell’azzeramento delle ritenute nette ad opera di altre disposizioni di legge (es. altre detrazioni, etc.)

 

Potranno beneficiare della detassazione in argomento esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Stando al tenore letterale della norma, salvo diverse indicazioni di prassi amministrativa, saranno assoggettabili a imposta sostitutiva esclusivamente gli “aumenti” contrattuali, sebbene derivanti da rinnovi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, attestati rispetto alla retribuzione vigente al 31 dicembre 2025.

Imposta sostitutiva sui premi di risultato

Ai commi 8 e 9 si modifica in via transitoria la disciplina dei premi di risultato. Le precedenti disposizioni di cui all’art. 1, comma 385, legge 30 dicembre 2024, n. 207, vengono ancorate al solo anno 2025.

Per il biennio 2026-2027, infatti, i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili di cui all’art. 1, comma 182, legge 28 dicembre 2025, n. 208, potranno essere assoggettati ad imposta sostitutiva ridotta all’1% sino al limite di importo complessivo di euro 5.000.

Nota Bene
Il nuovo limite di 5.000 euro lordi, in conformità con le precedenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare 22 ottobre 2008, n. 59/E, su disciplina analoga), dovrebbe essere inteso come limite fiscale dell’importo corrisposto, sicché l’importo lordo effettivo da cui detrarre le ritenute previdenziali (se al 9,19%) potrebbe attestarsi a euro 5.506.

 

Resta naturalmente ferma la procedura attuativa secondo cui il premio di risultato/produttività deve essere “consacrato” in accordi aziendali o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che andranno depositati presso l’ITL entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.

Attenzione
Il nuovo scenario rappresentato per il biennio 2026-2027 potrebbe incidere negativamente sulla conversione di premi di risultato in servizi di welfare, in quanto l’aliquota dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’1%, anche a fronte della ritenuta previdenziale subita, potrebbe risultare economicamente più conveniente se si tiene conto che la “spesa” in servizi di welfare può godere della detraibilità in sede di liquidazione delle imposte sul reddito.
A mero titolo esemplificativo:
  • una spesa detraibile di 1.000 euro darebbe diritto al contribuente a una detrazione pari a 190 euro in sede di dichiarazione, con conseguente recupero IRPEF di pari importo;
  • la percezione di un premio di risultato detassato all’1% pari a euro 1.000, ipoteticamente utilizzato per la medesima spesa detraibile, porterebbe a un netto in busta (con aliquota previdenziale a carico del lavoratore pari al 9,76%) pari a euro 893,38.
Conseguentemente, il risparmio “netto” nel non convertire il premio di risultato, fatte salve ulteriori valutazioni sull’incidenza in aumento del montante della contribuzione previdenziale, si attesterebbe a 83,38 euro.

 

 

 

PdR non detassato

PdR detassato (2022 – 10%)

PdR detassato (2023/2024/2025

– 5%)

PdR detassato (2026-2027 – 1%)

Importo

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Ctr.Inps c/lavor. (9,76%)

€ 292,80

€ 292,80

€ 292,80

€ 292,80

Imponibile IRPEF/Imp.sost.

€ 2.707,20

€ 2.707,20

€ 2.707,20

€ 2.707,20

IRPEF netta e incidenza addizionali (28%)

€ 758,02

-

-

-

Imposta sostitutiva

-

€ 270,72

€ 135,36

€ 27,07

Netto percepito

€ 1.949,18

€ 2.436,48

€ 2.571,84

€ 2.680,13

Detassazione maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni

I commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2026 prevedono un’ulteriore detassazione di alcuni emolumenti spettanti in relazione ai rapporti di lavoro dipendente correlati a prestazioni per lavoro notturno, festivo o per il lavoro a turni.

Attenzione
Sono esclusi dalla detassazione in argomento le prestazioni rese nel settore turistico alberghiero, per il quale, invece, troverà applicazione il trattamento integrativo speciale.

Quanto alla platea dei destinatari, il comma 11 prevede che la detassazione sia applicabile nell’ambito dei rapporti di lavoro nel settore privato e nei confronti dei lavoratori subordinati che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Sono, invece, oggetto di detassazione:

  1. le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  2. le maggiorazioni e le indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  3. le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Nota Bene
Stando al tenore letterale della norma, non rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Pertanto, nello specifico caso delle “maggiorazioni”, si ritiene che, comunque, la retribuzione della “singola” ora non possa essere soggetta a detassazione.

Trattamento integrativo speciale – Settore turismo

L’art. 1, comma 18, ripropone, invece, il c.d. trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori dipendenti di strutture turistico, ricettive e termali.

In particolare, per le prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo, rese nel periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto, un bonus pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte con riferimento a dette prestazioni.

Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo speciale, il lavoratore dovrà attestare, per iscritto, di non aver conseguito un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2025, superiore a 40.000 euro.

Nota Bene
Le somme a tale titolo erogate ai lavoratori dipendenti potranno essere utilizzate in compensazione dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non saranno soggette agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

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