Iperammortamento 2026: via il vincolo UE

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Il decreto-legge n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026, interviene in modo significativo sulla disciplina dell’iperammortamento prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025), introducendo novità rilevanti sia sul piano soggettivo degli investimenti agevolabili sia sotto il profilo dei limiti quantitativi. Le modifiche puntano a rendere più flessibile l’accesso all’agevolazione, sciogliendo alcuni dubbi interpretativi emersi nelle prime applicazioni.

Eliminato il requisito di produzione UE per i beni 4.0

La principale innovazione riguarda la soppressione del vincolo territoriale relativo alla produzione dei beni. In particolare, viene eliminata – con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 – la condizione che richiedeva la fabbricazione dei beni materiali e immateriali 4.0 in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo.

Di conseguenza, l’agevolazione si estende anche agli investimenti effettuati presso fornitori extraeuropei, a condizione che i beni siano destinati a strutture produttive localizzate in Italia. La modifica riguarda anche gli investimenti già effettuati nei primi mesi del 2026, prima dell’entrata in vigore del decreto.

Restano vincoli per gli impianti fotovoltaici

Diversamente, non subisce modifiche la disciplina relativa agli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. In questo ambito, permane un requisito geografico stringente.

In particolare, per gli impianti fotovoltaici:

  • i moduli e le celle devono essere prodotti nell’Unione europea;
  • devono essere rispettati specifici standard di efficienza (almeno 23,5% per le celle e 24% per i moduli più avanzati, come quelli bifacciali o a eterogiunzione).

Tali condizioni si applicano anche agli impianti destinati all’autoconsumo a distanza e ai sistemi di accumulo collegati.

Decorrenza e individuazione del momento dell’investimento

L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Ai fini della corretta imputazione temporale:

  • rileva la data di consegna o spedizione del bene;
  • per i beni realizzati tramite appalto, conta la data di ultimazione della prestazione;
  • se il trasferimento della proprietà avviene successivamente (ad esempio dopo il collaudo), è quest’ultimo momento a diventare determinante.

Questa precisazione è particolarmente rilevante per contratti complessi, nei quali il passaggio di proprietà è subordinato alla verifica del corretto funzionamento del bene.

Incompatibilità con il credito d’imposta 4.0

Per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2026, è necessario verificare l’eventuale fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0 previsto dalla normativa precedente.

La disciplina vigente esclude infatti la possibilità di accedere all’iperammortamento per gli investimenti che abbiano già beneficiato di tale incentivo, imponendo quindi un’attenta valutazione preventiva.

Maggiorazione per scaglioni: come funziona

Il meccanismo agevolativo prevede una maggiorazione del costo dei beni secondo una logica progressiva per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

Il sistema è strutturato per favorire in misura più intensa gli investimenti di minore entità, riducendo progressivamente il beneficio all’aumentare dell’importo.

Tetto di 20 milioni: chiarito il riferimento annuale

Uno dei principali dubbi interpretativi riguardava il limite massimo di investimenti agevolabili, fissato in 20 milioni di euro.

La relazione tecnica al Dl 38/2026 chiarisce che tale tetto:

  • si applica a ciascun anno e non all’intero periodo agevolato;
  • vale quindi separatamente per il 2026, 2027 e 2028.

Ne deriva che le imprese possono teoricamente beneficiare di un plafond complessivo fino a 60 milioni di euro nel triennio.

Lo stesso criterio vale anche per gli scaglioni di maggiorazione, che devono essere applicati su base annuale.

Il nodo del 2028 resta aperto

Rimane tuttavia un aspetto ancora privo di chiarimenti ufficiali: la gestione dei limiti per l’ultimo anno di applicazione.

Poiché l’agevolazione termina il 30 settembre 2028, non è ancora definito se:

  • i tetti annuali debbano essere applicati per intero, oppure
  • debbano essere riproporzionati in funzione dei nove mesi di operatività.

Su questo punto si attende un intervento interpretativo da parte delle amministrazioni competenti, anche in sede di decreto attuativo.

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