Nuovo decreto fiscale: credito 5.0 al 35%. Incontro con le imprese al Mimit
Pubblicato il 30 marzo 2026
In questo articolo:
- Credito d’imposta al 35%: risorse limitate e nodo “esodati” 5.0
- Iperammortamento: eliminato il vincolo territoriale
- Dividendi e PEX: ritorno al regime precedente
- IVA sulle permute: doppio binario e tutela dell’affidamento
- Regime impatriati: decorrenza dal 2027 e stop al cumulo
- Ritenute sulle provvigioni: slittamento e impatti operativi
- Contributo sui pacchi extra UE: sospensione
- Avviamento negativo: tassazione rateizzata e impatti per i soggetti IAS/IFRS
- Sistemi di garanzia dei depositanti: esenzione fiscale temporanea
- Atleti dilettanti: soglia di esenzione fino a 300 euro
- Riscossione: nuovi termini per la riconsegna dei carichi
- Aumento del bollo sui conti correnti delle società
- Avvocatura dello Stato: risorse per le spese processuali
- Carta europea della disabilità: continuità del servizio
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Il DL 38/2026, in vigore dal 28 marzo, introduce un ampio pacchetto di misure fiscali ed economiche con impatti rilevanti per imprese, intermediari e contribuenti. Il provvedimento interviene su più fronti – dagli incentivi agli investimenti al regime dei dividendi, fino alla disciplina IVA – con un mix di correzioni tecniche, rinvii e nuove disposizioni.
Il provvedimento è stato oggetto di discussione nel Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 ed immediatamente inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dello stesso giorno.
Tra i punti più discussi del DL n. 38 del 27 marzo 2026 emerge però il ridimensionamento degli incentivi legati al piano Transizione 5.0, che apre un fronte di confronto tra Governo e sistema produttivo.
Nello stesso Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 è stato dato il via libera definitivo al decreto legislativo che attua la delega prevista dall’articolo 19 della legge n. 21/2024 (cosiddetta Legge Capitali), intervenendo sulla riforma del TUF e delle norme del Codice civile relative alle società di capitali.
Credito d’imposta al 35%: risorse limitate e nodo “esodati” 5.0
Uno degli interventi centrali del DL 38/2026 riguarda le imprese che avevano presentato domanda per gli incentivi Transizione 5.0 senza ottenere copertura finanziaria.
Il decreto riconosce per il 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, utilizzabile in compensazione. Tuttavia, la misura copre solo una parte delle aspettative: il beneficio effettivo risulta significativamente ridotto rispetto alle aliquote originarie.
Le risorse stanziate ammontano a 537 milioni di euro, a fronte di richieste complessive ben più elevate. Restano inoltre esclusi alcuni investimenti, in particolare quelli legati alla gestione energetica e all’autoproduzione da fonti rinnovabili.
La scelta ha suscitato forti reazioni. Confindustria ha evidenziato la necessità di un intervento correttivo e chiesto l’apertura immediata di un tavolo con il Governo.
E la risposta è subito arrivata: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato per mercoledì 1° aprile 2026 un incontro con le principali associazioni imprenditoriali nazionali dedicato al credito d’imposta Transizione 5.0 per il 2025.
Iperammortamento: eliminato il vincolo territoriale
Sul fronte degli investimenti, il DL 38/2026 introduce una modifica strutturale: viene eliminato il requisito che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.
La misura amplia quindi la platea dei fornitori, consentendo alle imprese di accedere ai benefici anche per acquisti da Paesi extra UE. L’intervento si inserisce nel nuovo assetto del piano Transizione 5.0, che prevede il ricorso all’iperammortamento in luogo del credito d’imposta.
Dividendi e PEX: ritorno al regime precedente
Tra le correzioni più rilevanti del DL 38/2026 figura il ripristino del regime fiscale su dividendi e partecipazioni.
Il decreto cancella le restrizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026, reintroducendo:
- l’esclusione dal reddito del 95% degli utili distribuiti;
- un regime PEX più lineare, senza le soglie minime di partecipazione o valore.
L’intervento ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, evitando criticità applicative e fenomeni di doppia imposizione che erano stati segnalati dagli operatori.
IVA sulle permute: doppio binario e tutela dell’affidamento
Il DL 38/2026 interviene anche sul regime IVA delle operazioni permutative, chiarendo la decorrenza delle nuove regole.
Le disposizioni si applicano solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, mentre per quelli precedenti resta valido il criterio del valore normale.
Viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia per le operazioni effettuate fino all’entrata in vigore del decreto, a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti. Ne deriva, almeno in fase transitoria, un sistema “a doppio binario” nella determinazione della base imponibile IVA.
Regime impatriati: decorrenza dal 2027 e stop al cumulo
In materia di lavoratori impatriati, il decreto legge 38 del 27 marzo 2026 aggiorna il quadro normativo richiamando espressamente anche la disciplina introdotta dal Dlgs n. 209/2023. La novità più rilevante riguarda però la decorrenza differita al periodo d’imposta 2027, scelta che consente una transizione più graduale verso il nuovo assetto.
Sul piano sostanziale emerge un irrigidimento del sistema: viene infatti esclusa la possibilità di cumulare il regime degli impatriati con altri regimi agevolativi particolarmente favorevoli, come quello previsto per i soggetti ad alta capacità contributiva che trasferiscono la residenza in Italia.
Si tratta di un intervento volto a evitare sovrapposizioni di benefici e a rendere più coerente l’impianto complessivo delle agevolazioni.
Ritenute sulle provvigioni: slittamento e impatti operativi
Il DL 38/2026 dispone, come anticipato, il rinvio al 1° maggio 2026 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulle ritenute applicate alle provvigioni.
Il differimento risponde all’esigenza, segnalata dagli operatori, di adeguare i sistemi informativi e le procedure amministrative, in particolare nei settori maggiormente interessati come:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti e intermediari del settore trasporti;
- operatori del comparto energetico.
Resta confermata la struttura della base imponibile modulata in funzione dell’organizzazione dell’intermediario, con effetti concreti sull’aliquota effettiva applicata. Il rinvio evita quindi criticità applicative immediate, ma lascia aperto il tema dell’impatto sui flussi finanziari degli operatori.
Contributo sui pacchi extra UE: sospensione
Altro intervento rilevante riguarda il contributo sulle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi extra UE. Il decreto ne dispone il rinvio al 1° luglio 2026.
La misura, originariamente prevista dalla legge di Bilancio, viene sospesa per consentire:
- l’adeguamento dei sistemi dell’Agenzia delle Dogane;
- un coordinamento con le iniziative a livello europeo, in particolare con l’ipotesi di introduzione di nuovi dazi sulle importazioni di basso valore.
Il rinvio assume quindi anche una valenza strategica, inserendosi in un contesto più ampio di revisione delle regole sul commercio elettronico e sulle importazioni da Paesi terzi.
Avviamento negativo: tassazione rateizzata e impatti per i soggetti IAS/IFRS
Il DL 38/2026 introduce una novità significativa in materia di trattamento fiscale dell’avviamento negativo (badwill) nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.
La norma interviene sui soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, prevedendo che la differenza negativa tra:
- il corrispettivo della cessione;
- e il valore fiscale dei beni e dei rapporti trasferiti,
non venga più tassata integralmente nell’esercizio, ma concorra alla formazione del reddito in quote costanti nell’anno di realizzo e nei quattro successivi.
La disposizione si applica alle operazioni di cessione caratterizzate da:
- continuità dell’attività aziendale;
- mantenimento degli assetti occupazionali.
Il meccanismo riguarda esclusivamente la quota rilevata a conto economico, in coerenza con la rappresentazione contabile prevista dagli standard internazionali.
Un elemento di rilievo è l’estensione del medesimo criterio anche alla determinazione della base imponibile IRAP, con una parallela ripartizione in cinque esercizi della componente negativa.
La disciplina trova applicazione già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, configurandosi quindi come una misura con effetti retroattivi.
In termini operativi, la rateizzazione consente di evitare picchi di tassazione in un singolo esercizio, migliorando la sostenibilità finanziaria delle operazioni di acquisizione o ristrutturazione.
Sistemi di garanzia dei depositanti: esenzione fiscale temporanea
Il DL 38/2026 introduce una misura specifica per i sistemi di garanzia dei depositanti, prevedendo l’esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti da tali organismi.
L’agevolazione si applica:
- ai proventi corrisposti dalla data di entrata in vigore del decreto;
- fino al 31 dicembre 2028.
Atleti dilettanti: soglia di esenzione fino a 300 euro
Per il settore sportivo dilettantistico, il decreto 38/2026 introduce una semplificazione fiscale temporanea.
In particolare, per i premi erogati agli atleti:
- non si applica alcuna ritenuta se l’importo complessivo percepito non supera 300 euro annui;
- se la soglia viene superata, la ritenuta si applica sull’intero importo.
Riscossione: nuovi termini per la riconsegna dei carichi
Il DL 38/2026 interviene anche sulla disciplina della riscossione coattiva, introducendo un termine certo per la riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La novità riguarda specifiche tipologie di carichi per le quali:
- siano trascorsi 24 mesi dalla presa in carico;
- la richiesta di riconsegna debba essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo.
L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione dei crediti non riscossi, favorendo una più rapida riallocazione delle posizioni e una maggiore chiarezza nei rapporti tra enti creditori e agente della riscossione.
Aumento del bollo sui conti correnti delle società
Tra le misure di copertura, il decreto dispone l’incremento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo passa:
- da 100 euro a 118 euro annui.
L’aumento si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a partire dall’entrata in vigore della norma. Si tratta di un intervento mirato a generare gettito, con impatto diretto su società ed enti, che vedranno un incremento dei costi bancari ricorrenti.
Avvocatura dello Stato: risorse per le spese processuali
Il DL 38/2026 prevede un finanziamento specifico per garantire il corretto funzionamento dell’Avvocatura dello Stato.
A decorrere dal 2026 è autorizzata una spesa di:
- 500.000 euro annui destinati al pagamento delle spese degli atti processuali, incluso il contributo unificato, per conto delle amministrazioni rappresentate.
La misura è finalizzata a evitare ritardi nei procedimenti giudiziari e ad assicurare il rispetto delle tempistiche processuali, rafforzando l’efficienza della difesa pubblica.
Carta europea della disabilità: continuità del servizio
Infine, il decreto interviene anche sul fronte sociale, stanziando risorse per garantire la continuità della Carta europea della disabilità.
In particolare, viene autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro per il 2026.
L’intervento ha carattere transitorio e si colloca nelle more del recepimento della direttiva europea di riferimento, assicurando che il servizio continui a essere erogato senza interruzioni.
La carta rappresenta uno strumento importante per facilitare l’accesso a servizi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche in ambito europeo.
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