Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio
Pubblicato il 29 gennaio 2026
In questo articolo:
- CIGO, CIGS e CISOA
- Assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali
- Fondo di solidarietà del Credito
- Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo
- Fondo di solidarietà per la riscossione dei tributi erariali
- NASpI
- DIS-COLL
- Indennità di disoccupazione agricola
- Indennità ISCRO
- Assegno per le attività socialmente utili (ASU)
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Arriva, con la circolare Inps n. 4 del 28 gennaio 2026, il quadro di riferimento ufficiale relativo agli importi massimi delle principali prestazioni di sostegno al reddito in vigore per l’anno 2026: i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), il trattamento per gli operai e impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo e della riscossione dei tributi erariali.
L’Istituto comunica inoltre i massimali delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell’indennità ISCRO e dell’assegno per le attività socialmente utili.
La decorrenza temporale delle misure economiche è fissata in modo uniforme al 1° gennaio 2026, quindi tutti gli importi massimi indicati nel documento trovano applicazione per le prestazioni riconosciute o liquidate a partire da tale data, nel rispetto del principio di competenza previsto per alcune indennità specifiche.
La precisazione della decorrenza assume particolare importanza anche per le prestazioni legate a periodi lavorativi antecedenti, come nel caso dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, per le quali la circolare richiama espressamente il principio della competenza, distinguendo l’anno di liquidazione da quello di riferimento dell’attività lavorativa.
La circolare dedica una parte centrale alla definizione degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale applicabili nel corso dell’anno 2026, sezione che dunque assume particolare rilievo operativo in quanto i massimali incidono direttamente sulla determinazione delle somme erogabili ai lavoratori e sulla corretta gestione degli ammortizzatori sociali da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati.
CIGO, CIGS e CISOA
Con riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e al trattamento di integrazione salariale per gli operai e impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), la circolare conferma l’applicazione del massimale unico introdotto: dal 1° gennaio 2022, infatti, il sistema dei trattamenti di integrazione salariale non prevede più una differenziazione dei massimali in base alla retribuzione di riferimento, ma adotta un unico limite massimo valido per tutti i lavoratori interessati.
Per l’anno 2026, l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale è determinato tenendo conto dell’adeguamento automatico legato alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; in applicazione di tale meccanismo, l’Inps ha fissato il massimale lordo del trattamento di integrazione salariale in 1.423,69 euro, importo che rappresenta il limite massimo teorico della prestazione prima dell’applicazione delle riduzioni previste dalla normativa.
Ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, inoltre, sui trattamenti di integrazione salariale trova applicazione una riduzione percentuale, attualmente pari al 5,84%, finalizzata al finanziamento del sistema previdenziale. Di conseguenza, l’importo massimo netto effettivamente erogabile al lavoratore dopo l’applicazione della riduzione è pari a 1.340,56 euro mensili.
Maggiorazione per edilizia e lapideo
Un’eccezione rilevante al massimale ordinario è prevista per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a intemperie stagionali: in tali ipotesi la normativa prevede una maggiorazione del 20% del massimale ordinario.
Applicando tale incremento, per l’anno 2026 il massimale lordo mensile dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti al settore edile e lapideo per intemperie stagionali è pari quindi a 1.708,44 euro; anche in questo caso, sull’importo lordo trova applicazione la riduzione del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, con conseguente determinazione di un importo massimo netto pari a 1.608,66 euro.
La previsione della maggiorazione risponde all’esigenza di tenere conto delle peculiarità del settore edile e lapideo, maggiormente esposto agli effetti delle condizioni climatiche e caratterizzato da una fisiologica discontinuità dell’attività lavorativa. La corretta applicazione dell’incremento del 20% richiede, tuttavia, una puntuale verifica delle condizioni che giustificano il ricorso alla causale delle intemperie stagionali, per evitare utilizzi impropri del beneficio.
È inoltre fondamentale evidenziare che la maggiorazione del 20% non si applica al settore agricolo; per i trattamenti concessi in agricoltura in caso di intemperie stagionali, la normativa esclude infatti espressamente l’applicazione del massimale di cui all’articolo 3 comma 5 bis. Ne deriva che, per il comparto agricolo, continuano a trovare applicazione regole specifiche, distinte da quelle previste per l’edilizia e il lapideo, confermando la necessità di un’attenta analisi del settore di appartenenza prima di procedere al calcolo delle prestazioni.
Assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali
Accanto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, la circolare disciplina anche l’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, ad esclusione dei fondi con regole speciali trattati in sezioni dedicate del documento.
L’assegno di integrazione salariale rappresenta lo strumento di tutela previsto per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS, ma che sono comunque tenuti al versamento della contribuzione al FIS o a un Fondo bilaterale.
L’ambito di applicazione dell’AIS comprende, pertanto, una platea ampia e diversificata di imprese per le quali il rispetto dei massimali assume un ruolo centrale nella gestione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.
La circolare chiarisce che, per l’anno 2026, i massimali dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali sono allineati a quelli previsti per la CIGO e la CIGS; di conseguenza, anche per l’AIS trova applicazione il massimale unico con gli stessi importi lordi e netti e con la medesima riduzione del 5,84%.
Fondo di solidarietà del Credito
Il Fondo di solidarietà del Credito rappresenta uno strumento centrale di tutela del reddito per i lavoratori del settore bancario e finanziario, caratterizzato da regole specifiche che si affiancano, in parte, alla disciplina generale degli ammortizzatori sociali.
Assegno di integrazione salariale
Per quanto riguarda l’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del Credito, la circolare richiama i massimali mensili previsti dall’articolo 10 comma 2, del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, aggiornati per l’anno 2026 sulla base dei criteri di rivalutazione stabiliti dalla normativa vigente. A differenza dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, l’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito continua infatti ad essere articolato in fasce di retribuzione mensile lorda, con importi massimi differenziati in funzione del livello retributivo del lavoratore.
Le fasce di retribuzione mensile lorda individuate dalla circolare sono tre.
- Per i lavoratori con retribuzione mensile lorda inferiore a 2.592,03 euro, il massimale mensile dell’assegno di integrazione salariale è pari a 1.407,77 euro.
- Per i lavoratori con retribuzione compresa tra 2.592,03 euro e 4.097,35 euro, il massimale mensile sale a 1.622,62 euro.
- Infine, per i lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore a 4.097,35 euro, il massimale massimo applicabile per il 2026 è pari a 2.049,90 euro.
Assegno emergenziale
Accanto all’assegno di integrazione salariale, il Fondo di solidarietà del Credito prevede l’assegno emergenziale, finalizzato a fronteggiare situazioni di particolare criticità occupazionale e si caratterizza per criteri di calcolo parzialmente differenti rispetto all’assegno di integrazione salariale.
Il criterio di calcolo dell’assegno emergenziale si basa sull’80% della retribuzione lorda, determinata sulla base della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
La circolare precisa che, per la prima fascia di retribuzione, l’importo è indicato sia al lordo sia al netto della riduzione del 5,84%. Tale riduzione trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva del rateo.
Le fasce di retribuzione annua tabellare lorda previste per l’assegno emergenziale del Fondo Credito sono tre.
- Per i lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore a 49.638,65 euro, l’importo massimo mensile è pari a 2.899,50 euro al lordo della riduzione e a 2.730,17 euro al netto della riduzione del 5,84%.
- Per la fascia di retribuzione compresa tra 49.638,65 euro e 65.313,03 euro, il massimale mensile è pari a 3.266,27 euro.
- Per i lavoratori con retribuzione annua lorda superiore a 65.313,03 euro, il massimale mensile raggiunge 4.571,55 euro.
La corretta applicazione della riduzione del 5,84% richiede particolare attenzione, poiché la sua operatività è subordinata al superamento della soglia dell’80% della retribuzione teorica, aspetto che rende necessario un controllo puntuale dei dati retributivi comunicati dall’azienda, al fine di evitare incongruenze tra importo teorico e importo effettivamente liquidato.
Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo
La circolare affronta inoltre il tema del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, con specifico riferimento all’assegno emergenziale disciplinato dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761 e articolato in fasce retributive, con importi massimi differenziati.
- Per i lavoratori con retribuzione inferiore a 2.780,97 euro, il massimale mensile è pari a 2.618,56 euro al netto della riduzione del 5,84%.
- Per le fasce di retribuzione superiori, i massimali mensili aggiornati al 2026 sono pari a 3.740,45 euro per la fascia intermedia e a 4.350,50 euro per la fascia più elevata.
Anche in questo caso, la circolare ribadisce che la riduzione ex articolo 26 della legge n. 41/1986 si applica esclusivamente qualora la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata nel flusso Uniemens. Tale precisazione assume rilievo operativo, in quanto incide direttamente sulla determinazione dell’importo netto effettivamente spettante al lavoratore.
Fondo di solidarietà per la riscossione dei tributi erariali
Un’ulteriore sezione della circolare è dedicata al Fondo di solidarietà per la riscossione dei tributi erariali, per il quale viene disciplinato l’assegno di integrazione salariale applicabile nel 2026. I massimali mensili previsti per tale fondo sono determinati in base a fasce di retribuzione mensile lorda, analogamente a quanto previsto per il Fondo di solidarietà del Credito.
Le fasce di retribuzione e i relativi massimali sono allineati a quelli già illustrati per l’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito.
- Per le retribuzioni mensili lorde inferiori a 2.592,03 euro, il massimale è pari a 1.407,77 euro.
- Per le retribuzioni comprese tra 2.592,03 euro e 4.097,35 euro, il massimale è pari a 1.622,62 euro.
- Per le retribuzioni superiori a 4.097,35 euro, il massimale mensile è pari a 2.049,90 euro.
L’allineamento con i criteri del Fondo di solidarietà del Credito risponde all’esigenza di garantire coerenza e uniformità nella disciplina dei fondi settoriali, semplificando l’attività di calcolo e riducendo le differenze di trattamento tra lavoratori appartenenti a comparti diversi.
NASpI
Con riferimento alla NASpI, la circolare conferma anche per il 2026 i criteri di determinazione della retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità. Tale retribuzione è individuata sulla base delle regole già definite dalla circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015 e viene aggiornata annualmente in funzione dell’andamento economico.
Per l’anno 2026, la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo della NASpI è fissata in 1.456,72 euro, valore che rappresenta il parametro su cui viene applicata la percentuale prevista dalla normativa per determinare l’importo iniziale della prestazione, fermo restando il rispetto del limite massimo mensile.
La circolare precisa inoltre che l’importo massimo mensile della NASpI per il 2026 non può in ogni caso superare 1.584,70 euro. Tale limite si applica indipendentemente dalla retribuzione percepita dal lavoratore prima della cessazione del rapporto di lavoro e costituisce un tetto invalicabile per la prestazione.
NOTA BENE: a differenza di altre prestazioni di sostegno al reddito, sulla NASpI non opera la riduzione del 5,84%, per cui l’importo massimo indicato dalla circolare corrisponde al lordo effettivamente erogabile.
DIS-COLL
In linea con quanto previsto per la NASpI, la retribuzione di riferimento per il calcolo della DIS-COLL è fissata in 1.456,72 euro per il 2026, secondo i criteri già illustrati nella circolare Inps n. 83 del 27 aprile 2015.
Per quanto riguarda il massimale mensile, anche la DIS-COLL è soggetta a un limite massimo pari a 1.584,70 euro per l’anno 2026 e, analogamente alla NASpI, su questa indennità non si applica la riduzione del 5,84%, con la conseguenza che l’importo massimo indicato dalla circolare rappresenta il valore pieno della prestazione.
Indennità di disoccupazione agricola
Un trattamento distinto è riservato all’indennità di disoccupazione agricola, per la quale la circolare richiama espressamente il principio di competenza, secondo cui l’importo massimo applicabile non è determinato dall’anno di liquidazione della prestazione bensì dall’anno di riferimento dell’attività lavorativa svolta.
Dunque, per le indennità di disoccupazione agricola liquidate nel corso del 2026 ma riferite a periodi di attività svolti nel 2025 continuano ad applicarsi i massimali stabiliti per il 2025. Di conseguenza, l’importo massimo mensile è pari a 1.404,03 euro, come indicato nella circolare Inps n. 25 del 29 gennaio 2025, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
L’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) rappresenta uno strumento di tutela pensato per compensare la natura discontinua dell’attività lavorativa nel settore dello spettacolo. La circolare Inps n. 4/2026 fornisce indicazioni specifiche sugli importi applicabili nel 2026, richiamando il collegamento diretto con il minimale contributivo Inps.
In particolare, l’importo giornaliero dell’IDIS non può in ogni caso superare il minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’Inps. Per le indennità liquidate nel corso del 2026, con riferimento a periodi di attività svolti nel 2025, trova applicazione il minimale contributivo previsto per il 2025.
Di conseguenza, la circolare conferma che l’importo massimo giornaliero dell’IDIS è pari a 57,32 euro, come indicato nella circolare Inps n. 26 del 30 gennaio 2025. Anche in questo caso, il richiamo al principio di competenza impone di considerare l’anno di riferimento dell’attività lavorativa, piuttosto che l’anno di liquidazione della prestazione.
Indennità ISCRO
Per quanto riguarda l’accesso alla prestazione ISCRO, il reddito di riferimento da considerare nel 2026, ossia quello dichiarato nell’anno precedente la presentazione della domanda, è fissato in 12.749,18 euro: tale soglia rappresenta uno degli elementi chiave per la verifica dei requisiti di ammissibilità all’ISCRO.
In relazione invece all’importo della prestazione, la circolare stabilisce che per l’anno 2026 l’indennità ISCRO non può essere inferiore a 255,53 euro mensili e non può superare 817,69 euro mensili, in funzione del reddito dichiarato e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.
Assegno per le attività socialmente utili (ASU)
Per l’anno 2026, la circolare stabilisce che l’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili è pari a 707,19 euro. Tale misura decorre dal 1° gennaio 2026 e si applica a tutti i lavoratori impegnati in progetti di attività socialmente utili che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente.
L’importo indicato costituisce il valore mensile fisso della prestazione e rappresenta il riferimento economico per la gestione dei progetti ASU nel corso del 2026.
NOTA BENE: l’assegno ASU non è parametrato alla retribuzione precedentemente percepita dal lavoratore, né è soggetto a fasce di reddito o a meccanismi di calcolo legati alla contribuzione individuale; la misura dell’assegno è stabilita in modo uniforme per tutti i beneficiari, in coerenza con la natura assistenziale e di inclusione sociale della prestazione.
Esclusione della riduzione del 5,84%
Un aspetto di particolare rilievo, chiaramente ribadito dalla circolare, riguarda l’esclusione dell’assegno per le attività socialmente utili dalla riduzione del 5,84% .
Di conseguenza, l’importo mensile di 707,19 euro rappresenta l’importo pieno effettivamente erogato al lavoratore, senza decurtazioni legate alla contribuzione di finanziamento del sistema previdenziale.
L’esclusione della riduzione del 5,84% è coerente con la finalità dell’assegno ASU, che non si configura come una prestazione sostitutiva della retribuzione in senso stretto, ma come un sostegno economico connesso allo svolgimento di attività di utilità collettiva. La scelta normativa di non assoggettare l’assegno a tale riduzione contribuisce a preservarne l’efficacia sociale, garantendo ai lavoratori coinvolti un livello di tutela economica stabile e integralmente fruibile.
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