Imposta di bollo virtuale e LIPE: scadenza 2 marzo 2026
Pubblicato il 23 febbraio 2026
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Il 2 marzo 2026 rappresenta una data di particolare rilievo nel calendario fiscale, in quanto coincide con il termine ultimo per due distinti adempimenti: da un lato, la dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l’anno d’imposta 2025, limitatamente a specifici operatori finanziari e assicurativi; dall’altro, la trasmissione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al IV trimestre 2025.
La corretta gestione di tali obblighi richiede un’attenta verifica dei soggetti tenuti alla presentazione, delle modalità telematiche di invio e del regime sanzionatorio applicabile in caso di omissione o ritardo. Di seguito si analizzano i principali profili operativi e normativi connessi alla scadenza del 2 marzo 2026.
Imposta di bollo virtuale: scadenza per operatori finanziari e assicurativi
La disciplina dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale prevede specifici adempimenti dichiarativi annuali, con termini differenziati in base alla tipologia di soggetto obbligato. Per l’anno d’imposta 2025, assume particolare rilievo la scadenza del 2 marzo 2026, applicabile a determinati operatori qualificati.
I contribuenti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale riepilogativa relativa agli atti e documenti emessi nel corso del 2025.
In via generale la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026 (spostata al 2 febbraio 2026, essendo il 31 gennaio 2026 un sabato).
Tuttavia, per una categoria specifica di soggetti, il legislatore prevede un termine differente. In particolare, devono presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio 2026:
- Poste Italiane Spa;
- banche;
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società capogruppo di gruppi bancari;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- altri intermediari finanziari;
- imprese di assicurazione.
Poiché nel 2026 il termine del mese di febbraio cade in un giorno non lavorativo, la scadenza effettiva è fissata al 2 marzo 2026.
La data del 2 marzo 2026 rappresenta quindi il termine ultimo per l’adempimento dichiarativo da parte dei soggetti finanziari e assicurativi sopra elencati. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Istanza di autorizzazione
Il soggetto interessato deve presentare una richiesta contenente:
- il numero presunto di atti e documenti che saranno emessi e ricevuti nell’anno;
- gli ulteriori elementi utili alla determinazione dell’imposta.
L’autorizzazione è concessa a tempo indeterminato, salvo rinuncia espressa del contribuente.
Dichiarazione annuale: contenuto e conguaglio
A partire dall’anno successivo a quello di autorizzazione, il soggetto autorizzato deve presentare annualmente una dichiarazione contenente:
- il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa;
- gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione;
- il numero degli assegni bancari estinti nel medesimo periodo.
Sulla base delle informazioni trasmesse, l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’eventuale differenza:
- a debito o a credito,
- viene imputata alla rata bimestrale in scadenza a febbraio oppure, se necessario, a quella successiva.
Per i soggetti finanziari e assicurativi sopra indicati, tale processo è strettamente connesso al rispetto della scadenza del 2 marzo 2026, termine entro il quale deve essere trasmessa la dichiarazione relativa al 2025.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal contribuente abilitato;
- tramite intermediari incaricati, quali professionisti o Centri di assistenza fiscale (CAF).
Il modello dichiarativo e le relative istruzioni sono stati aggiornati in data 8 gennaio 2026 e sono disponibili sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento operoso
In caso di errori che abbiano determinato un versamento inferiore al dovuto, il contribuente può:
- presentare una dichiarazione sostitutiva;
- avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa entro il termine di decadenza dell’azione accertativa, pari a tre anni dalla commissione della violazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972.
Scadenza LIPE: 2 marzo 2026
La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al quarto trimestre 2025 (ottobre, novembre e dicembre 2025) deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 2 marzo 2026.
L’adempimento interessa la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano liquidazioni periodiche, sia con periodicità mensile sia trimestrale, e richiede particolare attenzione sotto il profilo formale, in quanto l’omessa o tardiva trasmissione comporta l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative.
La LIPE è la comunicazione telematica con cui il contribuente trasmette all’Amministrazione finanziaria i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA effettuate nel corso dell’anno.
Questa opzione rappresenta una modalità alternativa rispetto al regime ordinario delle LIPE IVA, che continua a disciplinare periodicità e modalità di trasmissione per gli altri trimestri.
Dunque, è possibile trasmettere in anticipo la Dichiarazione IVA annuale per assolvere contestualmente anche l’obbligo LIPE relativo al quarto trimestre.
Soggetti esonerati
Sono esclusi dall’obbligo:
- contribuenti in regime forfettario, in quanto non applicano l’IVA;
- produttori agricoli in regime speciale ex articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti senza obbligo di liquidazione;
- contribuenti che applicavano il previgente regime dei minimi.
Modalità di compilazione e trasmissione
La comunicazione deve essere predisposta utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e inviata esclusivamente in modalità telematica, tramite un intermediario abilitato o procedendo direttamente.
In tale ultimo caso, il contribuente accede:
- all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
- con SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per la corretta compilazione sono necessari, tra l’altro:
- registri IVA vendite e acquisti del trimestre;
- determinazione dell’IVA a debito e a credito;
- saldo del periodo;
- eventuali crediti compensati e acconti versati.
Regime sanzionatorio
L’omessa o tardiva presentazione della LIPE comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
- In caso di mancato invio entro il 2 marzo 2026, si applica una sanzione pari a 500 euro per ciascun trimestre, anche se l’IVA risulta regolarmente versata.
- Se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza (entro il 17 marzo 2026), la sanzione è ridotta a 100 euro.
In presenza di errori formali o in assenza di imposta dovuta, l’Amministrazione finanziaria può valutare la riduzione della sanzione secondo i principi generali in materia di violazioni formali.
Ravvedimento operoso
Il contribuente che non abbia rispettato la scadenza del 2 marzo 2026 può regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che varia in funzione del ritardo.
La procedura prevede:
- trasmissione della LIPE omessa;
- versamento della sanzione in misura ridotta con modello F24 (codice tributo 8911);
- indicazione della causale riferita al IV trimestre 2025.
Il ravvedimento non è ammesso qualora sia già stato notificato un atto di contestazione.
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