Fondo di Garanzia PMI 2026: confermate regole, coperture e accesso al credito
Pubblicato il 23 gennaio 2026
In questo articolo:
- Cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI
- Plafond e perimetro del Fondo di Garanzia per le PMI nel 2026
- Quadro normativo di riferimento
- Operatività del Fondo di Garanzia per le PMI nel 2026
- Soggetti ammessi ed esclusi dall’accesso alla garanzia del Fondo
- Modalità di intervento del Fondo: garanzia diretta e garanzia indiretta
- Percentuali di copertura e tipologie di operazioni ammesse
- Costi della garanzia
- Come si richiede la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI
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Confermata per l’anno 2026 l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, strumento centrale di supporto all’accesso al credito per il sistema produttivo. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta esclusivamente sul rifinanziamento della dotazione finanziaria del Fondo, senza apportare modifiche alle modalità operative o alle condizioni di accesso.
La definizione del quadro applicativo per l’intero 2026 è stata demandata al decreto Milleproroghe, che ha chiarito l’estensione temporale delle regole già in vigore nel 2025. Le percentuali di copertura e i requisiti di ammissibilità restano pertanto invariati rispetto all’anno precedente, garantendo continuità normativa e stabilità alle imprese che intendono ricorrere alla garanzia pubblica per l’ottenimento di finanziamenti nel corso del 2026.
Cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento pubblico istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed è operativo dal 2000 con la finalità di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e delle start-up. Il Fondo interviene attraverso la concessione di una garanzia pubblica sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, riducendo il rischio di credito in capo ai soggetti finanziatori.
La garanzia del Fondo può sostituire, in tutto o in parte, le garanzie normalmente richieste alle imprese e, sugli importi garantiti, non possono essere acquisite ulteriori garanzie reali. Il Fondo non eroga contributi in denaro, ma opera esclusivamente come strumento di mitigazione del rischio, consentendo alle imprese di migliorare le condizioni di accesso al credito in termini di importo finanziabile, durata e condizioni economiche del finanziamento.
Plafond e perimetro del Fondo di Garanzia per le PMI nel 2026
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sul Fondo di Garanzia per le PMI sotto il profilo finanziario, definendone la dotazione complessiva per l’anno in corso. In particolare, la Manovra ha fissato in 140 miliardi di euro il limite massimo degli impegni assumibili dal Fondo nel 2026.
Il plafond comprende sia le garanzie già in essere sia le nuove coperture che potranno essere concesse nel corso dell’anno e si inserisce in un percorso di continuità rispetto ai volumi operativi registrati negli esercizi precedenti. L’intervento della Legge di Bilancio, pur non incidendo sulle modalità operative del Fondo, assicura quindi la sostenibilità finanziaria dello strumento e ne conferma il ruolo centrale nel sostegno all’accesso al credito per le piccole e medie imprese.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina applicabile al Fondo di Garanzia per le PMI nel 2026 trova fondamento nel Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, comunemente definito decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025. Il provvedimento è intervenuto per assicurare la continuità operativa di una serie di misure in scadenza a fine 2025, tra cui quelle relative al Fondo di Garanzia.
In particolare, l’articolo 14, comma 1, del Dl n. 200/2025 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle misure che regolano l’accesso al Fondo, evitando la cessazione della loro efficacia al 31 dicembre 2025. L’intervento normativo consente pertanto di applicare per l’intero anno 2026 le stesse regole operative già in vigore nel 2025.
La proroga riguarda le disposizioni previste dall’articolo 15-bis del Decreto legge Anticipi 2023, successivamente modificate dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha ridefinito alcuni aspetti della disciplina del Fondo. Tali norme sono state attuate e dettagliate attraverso le istruzioni operative emanate dal soggetto gestore, Mediocredito Centrale.
Il quadro regolamentare è completato dalle circolari di Mediocredito Centrale n. 21/2023 e n. 20/2024, che disciplinano rispettivamente le modalità di accesso e le condizioni di funzionamento del Fondo. La validità di tali circolari è stata espressamente confermata anche per il 2026 dalla circolare n. 1/2026, con la quale Mediocredito Centrale ha comunicato la proroga dell’operatività del Fondo alle condizioni già note agli operatori.
Nel complesso, il quadro normativo delineato dal decreto Milleproroghe garantisce continuità e stabilità alle imprese e agli intermediari finanziari, che possono fare riferimento, anche nel 2026, a un impianto regolatorio consolidato e privo di modifiche sostanziali.
Operatività del Fondo di Garanzia per le PMI nel 2026
Per l’anno 2026 sono confermate integralmente le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI già applicabili nel 2025. L’operatività del Fondo continua pertanto a basarsi su regole consolidate, relative ai limiti di intervento, alle percentuali di copertura e alle tipologie di operazioni ammissibili.
Importo massimo garantito e modello di valutazione
Anche nel 2026, l’importo massimo della garanzia concedibile dal Fondo resta pari a 5 milioni di euro per singola impresa, limite che si applica tenendo conto dell’insieme delle operazioni complessivamente garantite.
L’accesso alla garanzia è subordinato all’applicazione del modello di valutazione del Fondo, che si basa sulla combinazione di:
- dati economico-finanziari dell’impresa;
- dati andamentali desunti dalla Centrale dei Rischi.
Sulla base di tali elementi viene assegnata una fascia di rating compresa tra 1 e 5. Le imprese collocate nella fascia 5 risultano escluse dall’accesso alla garanzia del Fondo.
Soggetti ammessi ed esclusi dall’accesso alla garanzia del Fondo
Soggetti ammessi alla garanzia del Fondo
Possono accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente:
- piccole e medie imprese (PMI) con almeno due bilanci depositati;
- PMI femminili;
- start-up non innovative, costituite o operative da non oltre tre anni;
- start-up innovative e PMI innovative, iscritte nelle apposite sezioni del Registro delle imprese;
- Midcap, ossia imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Fondo.
Soggetti esclusi dalla garanzia del Fondo
Sono escluse dall’accesso alla garanzia del Fondo le imprese che presentano anche uno solo dei seguenti requisiti:
- collocazione nella fascia di rating 5 secondo il modello di valutazione del Fondo;
- qualificazione come impresa in difficoltà, ai sensi della normativa europea;
- svolgimento di attività rientranti in specifiche sezioni ATECO escluse, tra cui attività finanziarie e assicurative, amministrazione pubblica e organismi extraterritoriali;
- presenza, alla data della richiesta di garanzia, di esposizioni creditizie deteriorate, quali sofferenze, inadempienze probabili oppure esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- stato di liquidazione o scioglimento, ovvero assoggettamento a procedure concorsuali;
- precedenti operazioni garantite dal Fondo per le quali siano intervenuti eventi di rischio, richieste di escussione o revoche dell’agevolazione non regolarizzate.
Modalità di intervento del Fondo: garanzia diretta e garanzia indiretta
Il Fondo di Garanzia per le PMI può intervenire a sostegno delle operazioni di finanziamento attraverso due modalità alternative: garanzia diretta e garanzia indiretta.
La garanzia diretta è concessa direttamente dal Fondo a favore del soggetto finanziatore, banca o intermediario finanziario, e copre una quota dell’operazione di finanziamento concessa all’impresa beneficiaria. In questo caso, il rapporto di garanzia si instaura direttamente tra il Fondo e il finanziatore.
La garanzia indiretta opera invece tramite un Confidi o altro fondo di garanzia, che rilascia una garanzia primaria all’intermediario finanziario. Il Fondo di Garanzia interviene in controgaranzia o riassicurazione, riducendo il rischio assunto dal Confidi e ampliando la capacità di accesso al credito per l’impresa.
Percentuali di copertura e tipologie di operazioni ammesse
In continuità con le regole applicate nel 2025, per il 2026 restano invariate le percentuali di copertura del Fondo, differenziate in base alla finalità del finanziamento e alla tipologia di beneficiario.
Operazioni finanziarie per liquidità
Per i finanziamenti destinati a esigenze di liquidità, la garanzia del Fondo è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo dell’operazione finanziaria.
Operazioni finanziarie per investimenti e operazioni agevolate
È confermata la copertura dell’80% per:
- operazioni finanziarie destinate a programmi di investimento;
- operazioni agevolate nell’ambito della Nuova Sabatini;
- operazioni di importo ridotto;
- operazioni di microcredito;
- finanziamenti a favore di PMI innovative, start-up, start-up innovative e incubatori certificati.
Microcredito
Con riferimento alle operazioni di microcredito, la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell’80% nei seguenti casi:
- operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro;
- operazioni finanziarie fino a 80.000 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione;
- operazioni di microcredito di importo massimo fino a 50.000 euro.
Estensione della garanzia alle Midcap
La garanzia del Fondo può essere concessa, previa autorizzazione della Commissione europea, anche a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (c.d. Midcap), tenendo conto delle relazioni di associazione e collegamento con altre imprese. Restano escluse le operazioni aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.
Per tali soggetti, la copertura massima è riconosciuta:
- fino al 30% per le operazioni finanziarie destinate a liquidità;
- nella misura del 40% per le operazioni di finanziamento con finalità di investimento.
Costi della garanzia
Per il 2026 è confermata la gratuità della garanzia per le microimprese. Inoltre, viene meno la commissione di mancato perfezionamento della garanzia nei casi di rinuncia all’operazione da parte dell’impresa richiedente.
Come si richiede la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI
La richiesta di accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI non è presentata direttamente dall’impresa, ma viene trasmessa dalla banca o dal Confidi presso cui l’impresa richiede il finanziamento. L’operatività del Fondo si inserisce pertanto all’interno del normale processo di istruttoria bancaria o consortile.
Sul portale ufficiale del Fondo di Garanzia è disponibile l’elenco aggiornato delle banche, degli intermediari finanziari e dei Confidi convenzionati, ai quali le imprese possono rivolgersi per richiedere un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica.
Il modello di valutazione del Fondo è distinto dal merito creditizio ordinario utilizzato dalle banche e ha la funzione di determinare sia l’ammissibilità dell’impresa alla garanzia sia la misura della copertura concedibile. Sempre tramite il portale del Fondo è inoltre disponibile un tool online che consente di effettuare una verifica preliminare dell’ammissibilità dell’impresa, fornendo un primo orientamento in vista della presentazione della domanda di garanzia.
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