ETS, rendiconto per cassa aggregato: istruzioni
Pubblicato il 20 aprile 2026
In questo articolo:
- Il modello “E” semplifica la forma, non cambia la sostanza
- Chi rientra nel nuovo perimetro applicativo
- Nessun obbligo: l’ente può scegliere
- Decorrenza
- Il nodo degli ETS con personalità giuridica e bilancio già chiuso
- Cosa cambia davvero per gli ETS
- Un tassello in più nella semplificazione del Terzo settore
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Per gli enti del Terzo settore con entrate annue non superiori a 60.000 euro prende forma operativa il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata. A fare chiarezza è il Ministero del Lavoro con la circolare del 17 aprile 2026, n. 6, diffusa dopo la pubblicazione del Decreto ministeriale del 18 febbraio 2026, che ha introdotto il modello semplificato destinato agli ETS di minori dimensioni
Il chiarimento ministeriale assume rilievo pratico perché definisce con maggiore precisione chi può utilizzare il nuovo schema, da quando può farlo e quali sono i margini di scelta lasciati agli enti. Il messaggio di fondo è netto: il modello “E” nasce come strumento di semplificazione e non come modifica strutturale del sistema di rendicontazione.
Il modello “E” semplifica la forma, non cambia la sostanza
Secondo la circolare del 17 aprile 2026, n. 6, il nuovo rendiconto per cassa aggregato non introduce un diverso impianto contabile.
La novità non incide né sui contenuti da rilevare né sul criterio di registrazione, che resta fondato sulle movimentazioni monetarie. Cambia soltanto la modalità di esposizione dei dati, che non vengono più riportati con il dettaglio delle singole voci, ma in forma più sintetica, per sezioni aggregate.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario per gli enti di dimensioni più contenute, che spesso devono fare i conti con strutture amministrative essenziali e con risorse limitate. In questa prospettiva, la semplificazione punta a rendere più agevole l’adempimento senza alterare la leggibilità del rendiconto.
Chi rientra nel nuovo perimetro applicativo
La circolare del 17 aprile 2026 conferma che il modello aggregato può essere adottato da tutti gli ETS con entrate annue non superiori a 60.000 euro, a prescindere dal possesso o meno della personalità giuridica
Il dato è importante perché scioglie uno dei dubbi più avvertiti dagli operatori: la possibilità di ricorrere alla forma semplificata non è riservata ai soli enti privi di personalità giuridica, ma riguarda in via generale tutti i soggetti che rispettano la soglia dimensionale prevista dalla norma.
Restano invece esclusi:
- le imprese sociali, per le quali continua a valere la disciplina speciale;
- gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai quali si applica la diversa disciplina prevista dal Codice del Terzo settore.
Il perimetro delineato dal Ministero si muove quindi in coerenza con la finalità della riforma: alleggerire gli oneri contabili degli enti più piccoli, senza estendere la semplificazione a realtà che, per struttura o attività esercitata, richiedono strumenti di bilancio più articolati.
Nessun obbligo: l’ente può scegliere
Uno dei passaggi più rilevanti della circolare del 17 aprile 2026, n. 6 riguarda la natura del nuovo modello:
- il Ministero precisa che l’utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata è una facoltà e non un obbligo.
Questo significa che l’ETS in possesso dei requisiti dimensionali può:
- scegliere il modello “E”;
- continuare a utilizzare il rendiconto per cassa ordinario;
- optare, ove lo ritenga opportuno, per il bilancio economico-patrimoniale.
La precisazione è significativa perché evita letture automatiche della novità normativa. La semplificazione viene messa a disposizione degli enti, ma non si traduce in un vincolo. Ogni soggetto potrà quindi valutare quale schema risponda meglio alla propria organizzazione interna, alle richieste degli organi di controllo o alle esigenze informative dei finanziatori.
Il Ministero aggiunge però un limite preciso: una volta scelta l’opzione, la relativa modulistica deve essere applicata in modo puntuale. In altri termini, la libertà riguarda la scelta del modello, non la sua personalizzazione.
Decorrenza
La circolare del 17 aprile 2026, n. 6 dedica ampio spazio anche al tema della decorrenza, chiarendo che il modello “E” può essere utilizzato a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 marzo 2026
Sul piano pratico, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare ciò significa che il nuovo schema potrà essere adottato dal rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.
Diversa la situazione per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare. In questi casi, il modello può trovare applicazione già per esercizi avviati nel 2025 ma ancora in corso alla data del 21 marzo 2026. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, gli esercizi iniziati il 1° luglio o il 1° settembre 2025, che potranno essere chiusi utilizzando il nuovo schema rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto 2026.
Il chiarimento evita così incertezze applicative e conferma una lettura sostanziale della norma, coerente con la natura non innovativa del modello aggregato.
Il nodo degli ETS con personalità giuridica e bilancio già chiuso
Particolarmente interessante è il passaggio dedicato agli enti con personalità giuridica e con entrate annue inferiori a 60.000 euro che, alla data del 21 marzo 2026, avevano già chiuso l’esercizio finanziario. È il caso, ad esempio, degli enti con esercizio coincidente con l’anno solare chiuso al 31 dicembre 2025
Su questo punto il Ministero adotta una soluzione improntata alla continuità e alla semplificazione:
-
tali enti, infatti, possono redigere il bilancio relativo a quell’esercizio utilizzando ancora il rendiconto per cassa ordinario, ossia il modello “D”.
Viene così esclusa la necessità di ricorrere, per un solo anno, al bilancio economico-patrimoniale completo. Una soluzione diversa, osserva in sostanza il Ministero, avrebbe prodotto un aggravio difficilmente giustificabile proprio nei confronti degli enti più piccoli.
La circolare motiva questa conclusione su tre piani.
- Sul piano letterale, la norma non distingue tra enti con e senza personalità giuridica ai fini dell’accesso al rendiconto per cassa sotto la soglia dei 60.000 euro.
- Sul piano sistematico, perché il modello “E” viene presentato come derivazione del modello “D”, senza elementi di rottura rispetto all’impianto già esistente.
- Sul piano finalistico, perché la novella del 2024 è stata introdotta con una chiara funzione di semplificazione. Sarebbe quindi incoerente imporre un adempimento più gravoso in via transitoria, proprio mentre il legislatore punta ad alleggerire il carico contabile degli enti minori.
È una lettura che offre agli operatori un criterio interpretativo chiaro: le nuove regole vanno applicate in modo coerente con l’obiettivo di ridurre gli oneri formali, non di generarne di nuovi.
Cosa cambia davvero per gli ETS
Dal punto di vista operativo, la circolare del 17 aprile 2026 consegna agli enti un quadro più stabile. Il nuovo modello aggregato potrà diventare per molti ETS la soluzione più naturale, specie nei casi in cui l’attività sia limitata e l’assetto amministrativo sia essenziale.
Non cambia, però, la sostanza della rendicontazione. Gli enti continueranno a confrontarsi con gli stessi presupposti contabili già previsti per il rendiconto per cassa. La novità consiste soprattutto in una maggiore agilità nella rappresentazione dei dati, che potrà tradursi in minori complessità nella fase di predisposizione del documento.
Per questo la circolare del 17 aprile 2026 assume un valore che va oltre il semplice chiarimento tecnico. Il Ministero, di fatto, conferma che il rendiconto per cassa in forma aggregata è uno strumento pensato per rendere più sostenibile l’adempimento contabile degli enti di minori dimensioni, senza sacrificare la coerenza del sistema.
Un tassello in più nella semplificazione del Terzo settore
L’indicazione ministeriale si inserisce in un percorso più ampio di razionalizzazione degli obblighi amministrativi per gli ETS. La logica è quella di modulare gli adempimenti in base alla dimensione dell’ente e alla complessità dell’attività svolta.
In quest’ottica, il modello “E” non segna una rivoluzione, ma rappresenta un tassello ulteriore nella costruzione di un sistema più proporzionato. Ed è proprio questa, in definitiva, la chiave di lettura che emerge dalla circolare: la semplificazione contabile non riduce la trasparenza, ma prova a renderla compatibile con la realtà operativa degli enti più piccoli.
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