Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

Pubblicato il



Si chiude il 31 dicembre 2026 la finestra temporale per accedere all’esonero contributivo totale introdotto a favore dei datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà.

Datori di lavoro beneficiari

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nel periodo 2024-2026, assumono o trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro con donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Reddito di libertà: cosa è e a chi spetta

Il Reddito di libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, introdotto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

La legge di Bilancio 2024 ha reso strutturale il Reddito di libertà e ha incrementato il relativo Fondo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Con decreto del 2 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse per il triennio 2024-2026 e fissata la misura massima del contributo in 500 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità

Successivamente, la legge di Bilancio 2025 ha incrementato ulteriormente il Fondo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 e, con decreto 17 settembre 2025 sono state ripartite le risorse aggiuntive (escluse le Province autonome di Trento e Bolzano) ed è stato elevato a 530 euro mensil (per un massimo di 12 mensilità) l’importo mensile del Reddito di libertà.

Lavoratrici agevolate

Sono ammesse all’incentivo le donne vittime di violenza, con o senza figli minori, inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza e seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali.

Alla data dell’assunzione devono risultare:

  • residenti in Italia;
  • cittadine italiane, comunitarie o, se extracomunitarie, titolari di regolare permesso di soggiorno;
  • in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015;
  • effettive beneficiarie del Reddito di libertà.

L’INPS ha precisato (circolare n. 41 del 5 marzo 2024che il requisito della fruizione del Reddito di libertà si considera soddisfatto anche in presenza di misure regionali equiparabili.

Rapporti di lavoro incentivabili

L’esonero contributivo spetta in caso di:

  • assunzione a tempo indeterminato;
  • assunzione a tempo determinato;
  • proroga del contratto a tempo determinato, nei limiti di legge;
  • trasformazione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Rientrano nell’ambito applicativo della misura anche le assunzioni effettuate part-time e a scopo di somministrazione nonché i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro.

Misura e durata dell’esonero

Per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026 è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile (666,66 euro).

Il massimale è proporzionalmente ridotto in caso di rapporti a tempo parziale. Restano integralmente dovuti i premi e i contributi INAIL.

La durata dell’agevolazione è pari a:

  • 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Condizioni di spettanza e cumulabilità

L’esonero è riconosciuto nel rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015);
  • delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro e sulla regolarità contributiva.

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione residua e salvo espliciti divieti di cumulo previsti da altre misure.

Modalità di richiesta e fruizione

Il datore di lavoro deve presentare domanda telematica preventiva all’INPS tramite il modulo “ERLI”, disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

L’esonero è fruito mediante conguaglio mensile nel flusso UniEmens, secondo le istruzioni operative fornite dall’INPS con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024.

Incentivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza di genere in sintesi

Voce

Contenuto

Periodo di applicazione

Assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

Datori di lavoro beneficiari

Datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà o di misura regionale/provinciale equiparata

Lavoratrici agevolate

Donne vittime di violenza, con o senza figli minori, seguite da centri antiviolenza e servizi sociali, che alla data dell’assunzione siano:
• residenti in Italia;
• cittadine italiane/UE o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno;
• in stato di disoccupazione;
• percettrici del Reddito di libertà (per le assunzioni 2024, ammesse anche le fruitrici 2023)

Rapporti di lavoro incentivati

• Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche apprendistato) o determinato, anche a scopo di somministrazione
• Proroghe legittime dei contratti a termine
• Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine agevolati e non agevolati

Ulteriori rapporti ammessi

Rapporti di lavoro part-time e rapporti instaurati nell’ambito del vincolo associativo con cooperative di lavoro

Misura dell’incentivo

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale datoriale, nel limite massimo di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili)

Durata dell’agevolazione

12 mesi per assunzioni a tempo determinato
24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
18 mesi complessivi per trasformazioni a tempo indeterminato

Contributi esclusi

Premi e contributi INAIL interamente dovuti

Condizioni di spettanza

Rispetto delle condizioni generali di cui all’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 e dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione

Aiuti di Stato

Misura esente da notifica alla Commissione europea (non costituisce aiuto di Stato)

Cumulabilità

Cumulabile con altri incentivi contributivi ed economici nei limiti della contribuzione residua e in assenza di divieti espressi di cumulo

Domanda

Presentazione telematica preventiva all’INPS tramite modulo “ERLI”

Fruizione

Conguaglio mensile nei flussi UniEmens, previa autorizzazione INPS

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito