Decreto Flussi 2026: ripartizione quote per lavoro stagionale nel turismo

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Il Decreto Flussi 2026-2028, adottato con D.P.C.M. 2 ottobre 2025, rappresenta il principale strumento di programmazione degli ingressi legali in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Il decreto definisce infatti il numero massimo di cittadini non appartenenti all’Unione europea ammessi per motivi di lavoro subordinato, lavoro stagionale e lavoro autonomo, nel rispetto delle esigenze del mercato del lavoro nazionale.

L’intervento normativo si colloca nell’ambito dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione), che attribuisce al Governo la competenza a determinare annualmente le quote di ingresso per motivi di lavoro, sulla base delle necessità produttive e occupazionali.

La finalità del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 consiste nella regolazione degli ingressi per lavoro, al fine di:

  • garantire un equilibrio tra domanda e offerta di manodopera;
  • contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni di intermediazione illecita;
  • assicurare la copertura dei fabbisogni nei settori caratterizzati da carenza strutturale di personale.

La programmazione triennale 2026-2028 introduce un approccio più strutturato rispetto ai decreti annuali, consentendo alle imprese e ai consulenti del lavoro una pianificazione pluriennale delle assunzioni di lavoratori extracomunitari.

Durata

Il D.P.C.M. disciplina gli ingressi per le annualità 2026, 2027 e 2028, prevedendo una suddivisione delle quote per ciascun anno. La previsione triennale non elimina la necessità di atti applicativi annuali, ma stabilisce un quadro programmatorio stabile, all’interno del quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) procede alla distribuzione territoriale delle quote.

Settori interessati

Il Decreto Flussi 2026-2028 interessa diversi comparti economici, tra cui:

  • settore agricolo;
  • settore turistico-alberghiero;
  • edilizia;
  • autotrasporto;
  • assistenza familiare e socio-sanitaria.

Per il 2026, un’attenzione particolare è riservata al lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, ambito nel quale si registrano significative esigenze di manodopera non comunitaria.

Riferimento all’art. 5: limite massimo complessivo di quote

L’articolo 5 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 stabilisce il limite massimo complessivo delle quote di ingresso per ciascuna annualità. Tale limite rappresenta il tetto invalicabile entro il quale devono collocarsi le successive ripartizioni territoriali e settoriali.

Ogni successiva redistribuzione delle quote, anche in presenza di quote non utilizzate, deve rispettare il limite massimo complessivo previsto dall’articolo 5. Questo principio garantisce coerenza con la programmazione generale dei flussi migratori.

Ripartizione territoriale delle quote

L’articolo 7 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 disciplina la ripartizione territoriale delle quote di ingresso, attribuendo al Ministero del Lavoro il compito di distribuire le quote tra Regioni e Province autonome.

La distribuzione delle quote avviene sulla base di criteri oggettivi, tra cui:

  1. analisi del fabbisogno di manodopera espresso dai territori;
  2. andamento delle domande presentate negli anni precedenti;
  3. specificità produttive dei diversi settori economici;
  4. incidenza del lavoro stagionale in determinate aree.

La ripartizione territoriale non è uniforme, ma proporzionata alla reale domanda di lavoro.

Analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria

Elemento centrale del meccanismo di distribuzione è l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria. Tale analisi si fonda su:

  • dati forniti dalle Regioni;
  • informazioni raccolte tramite i servizi per l’impiego;
  • istanze presentate dai datori di lavoro;
  • segnalazioni delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.

Nel settore turistico, la stagionalità delle attività determina picchi di domanda concentrati in specifici periodi dell’anno, con una forte incidenza nelle aree costiere e nelle città d’arte.

Rilevanza delle istanze presentate

Le istanze di nulla osta presentate dai datori di lavoro costituiscono un parametro fondamentale per la distribuzione delle quote. Un elevato numero di domande in una determinata Provincia può giustificare un’assegnazione più ampia di quote, in quanto indice di effettivo fabbisogno.

La centralità delle istanze comporta per i consulenti del lavoro e per le imprese l’esigenza di una presentazione tempestiva e correttamente documentata delle domande.

Possibile riallocazione delle quote non utilizzate

L’articolo 9, comma 3, del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 introduce un meccanismo di flessibilità nella gestione delle quote.

Trascorsi 50 giorni dalla data di imputazione delle quote, il Ministero del Lavoro può verificare l’eventuale presenza di quote significative non utilizzate a livello territoriale.

Il termine dei 50 giorni assume rilevanza operativa, in quanto segna il momento a partire dal quale può intervenire una diversa distribuzione.

Qualora emergano quote inutilizzate, il Ministero del Lavoro può procedere a una nuova suddivisione delle quote, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro. Tale redistribuzione deve comunque rispettare il limite massimo complessivo stabilito dall’articolo 5.

Il potere di riallocazione consente di evitare il blocco di quote in territori con scarsa domanda, favorendo invece le aree caratterizzate da elevato fabbisogno.

Oggetto della Nota ministeriale

Con la Nota n. 423 del 9 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla ripartizione delle quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico per l’anno 2026, in attuazione dell’articolo 7 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025.

La Nota si inserisce nel quadro attuativo del Decreto Flussi 2026-2028 e rappresenta l’atto amministrativo con cui vengono concretamente assegnate le quote alle singole Regioni e Province autonome.

L’annualità di riferimento è esclusivamente il 2026.

La Nota n. 423 del 9 febbraio 2026 si collega alla precedente n. 64 del 12 gennaio 2026, relativa alla ripartizione delle quote per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo. In tal modo, il Ministero completa la distribuzione delle quote stagionali per i principali comparti caratterizzati da forte stagionalità.

Numero complessivo delle quote attribuite per il turismo nel 2026

Per il settore turistico, la Nota ministeriale attribuisce un totale di 15.075 quote per lavoro subordinato stagionale per l’anno 2026.

La distribuzione delle 15.075 quote si articola in:

  • 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 5.000 quote riservate a istanze presentate da Organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
  • 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
  • 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

È prevista una distinzione tra:

  • quote distribuite a livello territoriale, assegnate a Regioni e Province autonome;
  • quote distribuite a livello nazionale, attribuite centralmente e successivamente assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La distinzione tra livello territoriale e livello nazionale assume rilievo operativo, in quanto incide sulle modalità di assegnazione e sulla gestione delle domande da parte delle Prefetture e degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Ripartizione delle quote per lavoro stagionale nel settore turistico 2026

La ripartizione delle quote per lavoro stagionale nel settore turistico 2026, definita dalla Nota n. 423 del 9 febbraio 2026 in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 (Decreto Flussi 2026-2028), rappresenta il passaggio operativo centrale per l’attivazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri nel comparto turistico-alberghiero.

Per l’anno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito complessivamente 15.075 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, suddivise per tipologia di istanza e per modalità di assegnazione (territoriale o nazionale). La distinzione per categoria di quota assume rilievo sia sotto il profilo procedurale sia sotto il profilo strategico per datori di lavoro, consulenti del lavoro e operatori del settore immigrazione.

La distribuzione delle quote per lavoro stagionale turismo 2026 si articola in quattro macro-categorie, ciascuna caratterizzata da specifiche modalità di attribuzione e gestione amministrativa.

Quote per cittadini di Paesi con accordi di cooperazione in materia migratoria

Per il 2026 sono state previste 4.875 quote destinate a cittadini provenienti da Paesi con i quali, nel corso del triennio 2026-2028, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Questa tipologia di quota risponde a una logica di politica migratoria orientata alla collaborazione bilaterale tra Stati, con l’obiettivo di:

  • favorire canali di ingresso regolari;
  • rafforzare i meccanismi di cooperazione in materia di gestione dei flussi;
  • promuovere percorsi di migrazione programmata e controllata.

Le 4.875 quote sono ulteriormente suddivise come segue:

  • 4.000 quote distribuite a livello territoriale, ripartite tra Regioni e Province autonome sulla base del fabbisogno espresso;
  • 875 quote attribuite a livello nazionale, gestite centralmente e assegnate alle Province in funzione dell’ordine di arrivo delle domande.

La distinzione tra quota territoriale e quota nazionale incide direttamente sulle strategie di presentazione delle istanze. Le quote nazionali, infatti, non sono vincolate a una preventiva assegnazione regionale, ma vengono attribuite in base al criterio cronologico, secondo il principio “first come, first served”. Per questo motivo, la tempestività nella trasmissione delle domande assume rilievo determinante.

Quote riservate alle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro

Una componente significativa della programmazione riguarda le 5.000 quote riservate alle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L’individuazione delle Organizzazioni abilitate alla presentazione delle istanze è effettuata dal Ministero del Turismo, sulla base di criteri di rappresentatività e di adesione a specifici protocolli istituzionali.

Elemento qualificante di questa categoria di quote è il protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). Il protocollo disciplina:

  • le modalità di trasmissione delle istanze;
  • gli obblighi di verifica preventiva dei requisiti;
  • i meccanismi di monitoraggio delle richieste;
  • gli impegni in materia di trasparenza e correttezza delle procedure.

Le quote riservate alle Organizzazioni professionali mirano a:

  • garantire un filtro qualificato delle domande;
  • favorire un utilizzo efficiente delle quote;
  • ridurre il rischio di domande incomplete o prive dei presupposti normativi.

Dal punto di vista operativo, le imprese turistiche che aderiscono a tali Organizzazioni possono beneficiare di un canale strutturato di presentazione delle istanze, con maggiore assistenza nella gestione della procedura di nulla osta al lavoro stagionale.

Quote per istanze presentate da soggetti privati

Accanto alle quote riservate alle Organizzazioni professionali, il Decreto Flussi 2026 prevede 4.700 quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico destinate a istanze presentate direttamente da soggetti privati, ossia dai singoli datori di lavoro.

Questa categoria rappresenta uno strumento essenziale per garantire accesso diretto alla procedura anche alle imprese che non operano attraverso associazioni di categoria.

Le 4.700 quote sono distribuite su base:

  • regionale, in funzione del fabbisogno locale;
  • provinciale, con assegnazioni dettagliate per ciascun territorio.

La distribuzione territoriale tiene conto di:

  • concentrazione delle attività turistiche;
  • stagionalità delle strutture ricettive;
  • volume delle domande presentate negli anni precedenti.

Per i soggetti privati, la gestione della domanda richiede particolare attenzione ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa sull’immigrazione, nonché alla verifica preventiva della disponibilità delle quote nel territorio di riferimento.

Quote per nulla osta pluriennale per lavoro stagionale

La programmazione per il 2026 include 500 quote per richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Il nulla osta pluriennale consente al datore di lavoro di assumere lo stesso lavoratore stagionale per più annualità, evitando la ripetizione integrale della procedura autorizzativa ogni anno. Questo strumento è particolarmente rilevante nel settore turistico, dove la fidelizzazione del personale stagionale rappresenta un elemento di continuità organizzativa.

Le 500 quote per nulla osta pluriennale presentano due caratteristiche specifiche.

  1. Attribuzione a livello nazionale, senza preventiva ripartizione regionale.
  2. Assegnazione in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il criterio cronologico impone una pianificazione anticipata da parte delle imprese e dei consulenti. L’accesso alla quota dipende dalla rapidità di trasmissione della domanda e dalla correttezza della documentazione allegata.

Dal punto di vista strategico, il nulla osta pluriennale consente:

  • riduzione degli oneri amministrativi negli anni successivi;
  • maggiore stabilità nel rapporto di lavoro stagionale;
  • migliore programmazione delle risorse umane nel comparto turistico.

Distribuzione territoriale delle quote: analisi per macro-aree

La distribuzione territoriale delle quote per lavoro stagionale nel settore turistico 2026, definita dalla Nota n. 423 del 9 febbraio 2026 in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, evidenzia una chiara correlazione tra assegnazione delle quote e intensità dell’attività turistica nelle diverse aree del Paese.

L’analisi per macro-aree consente di individuare le Regioni e le Province con il maggior numero di quote assegnate, nonché di comprendere il peso percentuale rispetto al totale nazionale di 15.075 quote complessive per il turismo 2026.

Regioni con il maggior numero di quote assegnate

Tra le Regioni che registrano il maggior numero di quote per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico 2026 si distinguono:

  • Puglia
  • Lazio
  • Veneto
  • Emilia-Romagna
  • Lombardia

L’assegnazione tiene conto della somma delle diverse tipologie di quota (accordi di cooperazione, Organizzazioni professionali, soggetti privati), con esclusione delle quote attribuite esclusivamente a livello nazionale.

  • Puglia

La Puglia risulta tra le Regioni con la dotazione più significativa di quote, con un totale di 1.746 quote territoriali (888 per accordi di cooperazione, 588 tramite Organizzazioni professionali, 270 per soggetti privati).

Il peso percentuale della Puglia rispetto al totale nazionale (15.075 quote) è pari a circa 11,6%. Tale dato riflette:

  1. forte stagionalità del turismo balneare;
  2. elevata concentrazione di strutture ricettive nel periodo estivo;
  3. crescente domanda di manodopera straniera nel comparto alberghiero e della ristorazione.
  • Lazio

Il Lazio presenta un totale di 2.670 quote territoriali (760 + 1.036 + 874), pari a circa 17,7% del totale nazionale. Il dato è influenzato dalla presenza di Roma, che rappresenta uno dei principali poli turistici europei, con flussi costanti durante l’intero anno.

La componente non stagionale del turismo romano incide sulla continuità della domanda di lavoratori stagionali, specialmente nei settori alberghiero e della ristorazione.

  • Veneto

Il Veneto totalizza 1.064 quote territoriali (441 + 350 + 273), con un’incidenza pari a circa 7% sul totale nazionale. Il dato è riconducibile alla combinazione di:

  1. turismo balneare (Jesolo, Caorle, Bibione);
  2. turismo culturale (Venezia);
  3. turismo montano (Dolomiti).

La diversificazione dell’offerta turistica genera un fabbisogno distribuito su più Province.

  • Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna registra 1.607 quote territoriali (407 + 739 + 461), corrispondenti a circa 10,7% del totale nazionale. Il dato è trainato in particolare dalla Provincia di Rimini e dall’intera Riviera romagnola, caratterizzate da forte stagionalità estiva.

  • Lombardia

La Lombardia dispone di 1.769 quote territoriali (211 + 1.115 + 443), pari a circa 11,7% del totale nazionale. La Regione presenta una peculiarità: la forte incidenza delle quote riservate alle Organizzazioni professionali (1.115), con una concentrazione significativa nella Provincia di Milano.

La Lombardia combina turismo d’affari, turismo culturale e turismo lacustre, con esigenze distribuite lungo l’intero anno.

Province con elevata concentrazione di richieste

L’analisi provinciale consente di individuare i territori con maggiore concentrazione di domande di nulla osta per lavoro stagionale nel settore turistico.

Le Province con i numeri più rilevanti sono:

  1. Roma
  2. Milano
  3. Lecce
  4. Venezia
  5. Rimini
  • Roma

La Provincia di Roma totalizza 1.506 quote territoriali (274 + 532 + 700). Il dato conferma il ruolo centrale della Capitale nel mercato turistico nazionale.

Roma presenta una domanda costante, non limitata alla sola stagione estiva. Il turismo culturale, religioso e congressuale determina un fabbisogno strutturale di personale stagionale.

  • Milano

La Provincia di Milano registra 1.485 quote territoriali (113 + 1.047 + 325). La componente prevalente riguarda le quote riservate alle Organizzazioni professionali.

Milano si distingue per il turismo d’affari e fieristico, con picchi in occasione di eventi internazionali. La domanda di lavoratori stranieri nel settore alberghiero e della ristorazione risulta quindi concentrata in specifici periodi dell’anno.

  • Lecce

La Provincia di Lecce totalizza 1.020 quote territoriali (636 + 284 + 100). L’elevata incidenza delle quote per accordi di cooperazione evidenzia il ricorso significativo a manodopera straniera nel turismo balneare del Salento.

La forte stagionalità estiva incide in modo diretto sull’entità delle assegnazioni.

  • Venezia

La Provincia di Venezia dispone di 447 quote territoriali (86 + 187 + 174). Il turismo internazionale, concentrato nel centro storico e nelle località balneari limitrofe, determina una domanda articolata su più segmenti.

  • Rimini

La Provincia di Rimini registra 859 quote territoriali (255 + 400 + 204). Il dato riflette la storica vocazione turistica della Riviera romagnola e l’intensa stagionalità estiva.

Province con quote attribuite a livello nazionale

Oltre alla distribuzione territoriale, la Nota n. 423 del 9 febbraio 2026 prevede quote attribuite a livello nazionale.

In particolare, per i cittadini provenienti da Etiopia, Ecuador e Uzbekistan, le quote sono state allocate centralmente in considerazione dell’esigua numerosità delle domande.

Le caratteristiche principali di tali quote sono:

  • assenza di preventiva ripartizione regionale;
  • gestione centralizzata da parte dell’Amministrazione;
  • assegnazione alle Province in ordine di arrivo delle domande.

Il criterio cronologico assume quindi rilievo determinante. Le Prefetture attribuiscono le quote nazionali in funzione della data e dell’orario di presentazione dell’istanza, fino a esaurimento della disponibilità.

Nulla osta pluriennale per lavoro stagionale: disciplina specifica

Il nulla osta pluriennale per lavoro stagionale rappresenta uno strumento volto a garantire continuità nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore straniero stagionale.

Per il 2026 sono previste 500 quote nazionali dedicate a questa tipologia di autorizzazione.

Requisiti per la richiesta

I presupposti principali comprendono:

  • precedente ingresso regolare del lavoratore stagionale;
  • rispetto delle condizioni contrattuali nelle annualità precedenti;
  • permanenza nei limiti temporali previsti dalla normativa;
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e immigrazione.

La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro tramite il portale dedicato, con indicazione del rapporto di lavoro pregresso.

Assegnazione delle 500 quote nazionali

Le 500 quote per nulla osta pluriennale sono attribuite a livello nazionale.

L’assegnazione avviene secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Non è prevista una ripartizione preventiva tra Regioni o Province.

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