Critica del dirigente sindacale: limiti di continenza e pertinenza
Pubblicato il 19 febbraio 2026
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Il diritto di critica del dirigente sindacale, anche quando si estende a profili di rilievo politico o istituzionale, è tutelato purché rispetti i limiti della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.
Sono legittime le opinioni, anche severe, ma non le attribuzioni di condotte gravi prive di un fondamento fattuale oggettivamente desumibile.
La libertà sindacale non esclude il rispetto dell’onorabilità e della correttezza nei rapporti di lavoro.
Diritto di critica del dirigente sindacale: i limiti secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta sul tema dei limiti del diritto di critica del dirigente sindacale, chiarendo in quali condizioni le dichiarazioni rese anche in ambito mediatico possano ritenersi legittime e quando, invece, integrino un superamento dei confini consentiti dall’ordinamento.
La decisione definisce con precisione il rapporto tra libertà sindacale (art. 39 Cost.), libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e obblighi di correttezza nel rapporto di lavoro.
Il caso esaminato
La controversia trae origine da dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva da una dirigente sindacale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nel corso dell’intervista, la lavoratrice:
- aveva illustrato irregolarità relative a una procedura concorsuale interna;
- aveva collegato tali irregolarità alla creazione di una “classe dirigente fedele”;
- aveva affermato che il sistema avrebbe favorito una politica di vessazione nei confronti dei piccoli contribuenti, lasciando impuniti i grandi evasori fiscali.
A seguito di tali dichiarazioni, l’amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un rimprovero verbale.
La lavoratrice aveva quindi promosso ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo la natura antisindacale e ritorsiva dell’iniziativa.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado e in appello.
La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando:
- la violazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- la violazione degli artt. 2, 21, 39 e 117 della Costituzione, nonché delle norme sovranazionali in materia di libertà di espressione.
Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, con conferma della legittimità della sanzione disciplinare irrogata e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
I limiti del diritto di critica del dirigente sindacale
Il profilo centrale della decisione riguarda la delimitazione del diritto di critica nell’esercizio dell’attività sindacale, anche quando tale attività si estenda a questioni di rilievo politico o concernenti l’assetto istituzionale.
La Cassazione ha ribadito, in primo luogo, che la libertà sindacale, garantita dall’art. 39 della Costituzione, comprende anche la libertà di manifestazione del pensiero e quindi il diritto di critica.
Tale diritto, tuttavia, non è privo di limiti. I criteri di valutazione individuati dalla giurisprudenza sono quelli della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.
Continenza formale
Sotto il profilo della continenza formale, occorre verificare che le modalità espressive utilizzate non siano socialmente inappropriate, né si traducano in attacchi gratuitamente offensivi o denigratori.
Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che le dichiarazioni rese dalla dirigente sindacale presentassero profili di inadeguatezza nel linguaggio utilizzato.
Il “modo” dell’espressione non è stato ritenuto di per sé lesivo. La questione decisiva si è dunque spostata sul piano dei contenuti.
Continenza sostanziale
Il limite della continenza sostanziale assume un rilievo centrale. L’ordinanza richiama il principio secondo cui i fatti posti a fondamento della critica devono essere veri, anche solo in senso putativo. Ciò significa che non è richiesta una verità assoluta, ma è necessario che l’affermazione sia soggettivamente desumibile, secondo parametri di razionalità sufficiente, dai fatti noti e dal contesto.
La Corte ha precisato che le opinioni, in quanto giudizi di valore, non sono suscettibili di prova in termini di vero o falso. Tuttavia, il limite viene superato quando si attribuiscono condotte gravemente disonorevoli, oppure si formulano accuse prive di qualsiasi riscontro, anche indiziario.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto legittimo distinguere tra:
- la denuncia di irregolarità concorsuali e di eventuali favoritismi;
- l’ulteriore affermazione secondo cui tali irregolarità sarebbero funzionali alla creazione di una classe dirigente orientata a perseguire una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di sostanziale impunità dei grandi evasori.
Secondo l’ordinanza, quest’ultima affermazione non risultava sorretta da alcun elemento oggettivo o indiziario e si traduceva in una mera illazione.
Tale passaggio è stato ritenuto idoneo a minare il rapporto di fiducia tra cittadino e Stato su un tema particolarmente sensibile come quello fiscale. Per questa ragione è stato ritenuto integrato il superamento del limite della continenza sostanziale.
Principio di pertinenza
Il terzo criterio è quello della pertinenza. La critica deve essere collegata a un interesse meritevole di tutela e deve mantenere un nesso con il rapporto di lavoro o con l’attività sindacale.
La Corte ha osservato che l’evoluzione del discorso, dalla denuncia delle illegittimità concorsuali alla prospettazione di una politica istituzionale sistematicamente orientata contro i piccoli contribuenti, non trovava adeguato fondamento nei fatti esposti. Tale ampliamento tematico è stato considerato eccedente rispetto all’ambito di una critica ragionata e pertinente.
In conclusione, la libertà sindacale consente anche prese di posizione incisive e severe, ma richiede che esse si fondino su elementi razionalmente desumibili e non si traducano in attribuzioni di finalità illecite prive di riscontro.
ll principio di diritto
La Corte, in conclusione, ha enunciato il seguente principio:
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