Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026
Pubblicato il 15 gennaio 2026
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Nuove modifiche alla disciplina dei congedi parentali ed estensione dei permessi per malattia dei figli.
Quanto alle novità sui congedi parentali, la legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) modifica il limite massimo di età anagrafica del figlio, dal dodicesimo al quattordicesimo anno di vita.
Sui permessi per malattia del figlio, invece, sono due le novità: l’età del figlio, che viene elevata da 8 a 14 anni, e il numero massimo dei giorni di astensione dal lavoro che ciascun genitore potrà richiedere, che viene innalzato da 5 a 10 giorni lavorativi l’anno per ciascun figlio di età compresa tra i tre e, come anticipato, i quattordici anni.
Le modifiche in argomento, previste rispettivamente dai commi 219 e 220, art. 1, legge di Bilancio 2026, agiscono in via strutturale sulle disposizioni del Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Congedo parentale 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto alla fruizione del congedo parentale o della c.d. maternità facoltativa può essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino.
Ai sensi del comma 219, art. 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, vengono infatti sostituite agli artt. 32, 33, 34 e 36, le parole “dodici” con le parole “quattordici” ovvero “dodicesimo” con “quattordicesimo”.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2026, per ogni bambino, nei suoi primi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro fruendo del congedo parentale, nel limite massimo di coppia di dieci mesi o di undici mesi, al ricorrere delle condizioni espresse all’art. 32, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (qualora il padre eserciti il diritto di astensione per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi).
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni di legge, sicché:
- alla madre lavoratrice, è riconosciuto, trascorso il periodo inerente al congedo di maternità obbligatorio, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, è riconosciuto, dalla nascita del figlio, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi qualora lo stesso richieda un periodo di almeno tre mesi (alla fruizione del terzo mese, il limite complessivo di entrambi i genitori è elevato a undici mesi);
- al genitore lavoratore solo, è riconosciuto un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi (lo status di genitore solo è correlato ai casi di morte o grave infermità dell’altro genitore, ovvero alle ipotesi di abbandono o di mancato riconoscimento del minore, così come nei casi in cui sia stato disposto, con provvedimento giudiziario, l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’art. 337-quater, Codice Civile).
La modifica apportata all’art. 33, comma 1, consente di riconoscere ai genitori lavoratori, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, di fruire, entro il quattordicesimo anno di vita del figlio, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari.
Nessuna novità, invece, sull’indennità spettante, già prevista dall’art. 34, T.U., nei termini rivisitati dal comma 217, art. 1, della Manovra per l’anno 2025.
Rispetto, dunque, ai periodi complessivi sopracitati previsti dall’art. 32, spettano:
- alla madre, un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibile all’altro genitore;
- al padre, un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibile all’altro genitore;
- a entrambi i genitori, alternativamente, un periodo indennizzabile di tre mesi.
Dei dieci/undici mesi complessivi richiedibili, il periodo oggetto di indennizzo, per la coppia, non potrà superare i nove mesi, fatta eccezione per l’ipotesi contemplata dal comma 3 del medesimo art. 34, secondo cui l’indennità è dovuta per tutto il periodo laddove il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
La misura dell’indennità, originariamente stabilita nel 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo richiedibile, è stata negli ultimi anni costantemente rivisitata dal legislatore nei seguenti termini:
- dal 1° gennaio 2023, con l’art. 1, comma 359, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto per il primo mese di congedo parentale del periodo non trasferibile all’altro genitore, richiesto per i figli fino al sesto anno di vita ovvero dall’ingresso in famiglia del minore (adozione o affidamento), l’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione (al riguardo, la maggiore indennità è concessa esclusivamente ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2022);
- dal 1° gennaio 2024, l’art. 1, comma 179, legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto un aumento di indennizzo dal 30% all’80% (60% per gli anni successivi, poi rivisto all’80% dalla legge di Bilancio 2025) anche per il secondo mese di congedo parentale richiesto, del periodo non trasferibile all’altro genitore, sempreché il figlio abbia un’età inferiore a sei anni. La maggiore indennità è concessa esclusivamente ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2025, l’art. 1, comma 217, legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto un aumento di indennizzo dal 30% all’80% per i tre mesi di congedo parentale del periodo non trasferibile all’altro genitore, sempreché il figlio abbia un’età inferiore ai sei anni. La modifica ha carattere strutturale, consentendo il riconoscimento dell’indennità pari all’80% ai genitori lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2024.
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Periodo di vigenza |
Evento |
Maggiore indennità (80%) |
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Ante 01/01/2023 |
Congedo parentale – 9 mesi di coppia |
Nessuna |
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Anno 2023 |
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1 mese |
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Anno 2024 |
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2 mesi |
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Anno 2025 |
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3 mesi |
Congedo per malattia del figlio
Il comma 220, art. 1, della legge di Bilancio 2026, modifica in modo strutturale le disposizioni di cui all’art. 47, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, raddoppiando i giorni disponibili per l’assistenza del figlio di età superiore a tre anni ed innalzando, contestualmente, il limite massimo di età da otto a quattordici anni.
Dal 1° gennaio 2026, dunque, il congedo per malattia del figlio:
- può essere richiesto alternativamente da entrambi i genitori per ciascun figlio di età non superiore a tre anni;
- può essere richiesto alternativamente da ciascun genitore nel limite massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, laddove il figlio abbia un’età compresa tra i tre e i quattordici anni di età.
Rimane inteso che la certificazione di malattia del figlio deve essere inviata per via telematica all’INPS direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che ha in cura il minore.
- per i periodi di congedo per malattia del figlio fino al terzo anno di vita sono coperti da contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 25 del medesimo T.U., a mente del quale non è dovuta alcuna anzianità contributiva pregressa per l’accredito dei contributi figurativi;
- per i periodi di congedo richiesti successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento del quattordicesimo anno, la copertura contributiva è calcolata con le modalità previste dall’art. 35, comma 2, ovverosia attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, riproporzionato al periodo di riferimento, fatta salva la possibilità di riscatto ai sensi dell’art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità per la prosecuzione volontaria.
Assunzioni in sostituzione per maternità e congedi
Un’ulteriore rilevante novità è, infine, contenuta nel comma 221, art. 1, della legge di Bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo comma 2-bis, all’art. 4, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La novella prevede in particolare che le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per la fruizione di periodi di congedo contemplati dal medesimo Testo unico possono essere prolungate dal datore di lavoro fino al compimento del primo anno di età del bambino della lavoratrice o del lavoratore assente.
Ciò, naturalmente, consentirà una migliore organizzazione delle attività produttive favorendo la conciliazione tra vita privata e lavoro.
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QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 |
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