Cartella di pagamento via PEC valida anche senza ricevuta di consegna

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Per dimostrare la corretta notifica via PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non si applicano le regole valide per gli atti giudiziari.

Pertanto, non è necessario depositare il file di notificazione (ricevuta di avvenuta consegna - RdAC in formato .eml o .msg).

Prova della notifica PEC negli atti tributari: i chiarimenti della Cassazione

Con l’ordinanza n. 28297 del 24 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha fornito chiarimenti in tema di notifica degli atti tributari e, in particolare, circa la prova dell’avvenuta notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La pronuncia si inserisce nel contesto di un ampio dibattito giurisprudenziale volto a distinguere le regole applicabili alla notifica degli atti amministrativi di riscossione da quelle previste per gli atti giudiziari.

Il caso oggetto del giudizio  

Le parti coinvolte  

Il ricorso trae origine da una controversia promossa dall’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti di un Comune e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in relazione alla validità delle notifiche di una serie di atti impositivi.

La controversia originaria  

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento e i relativi atti presupposti (tre avvisi di accertamento esecutivi e quattro cartelle esattoriali notificati tramite ufficiale giudiziario a mezzo posta o direttamente tramite PEC), eccependo la nullità delle notifiche per:

  • irregolarità nella spedizione postale;
  • mancata produzione dell’avviso di ricevimento;
  • assenza della raccomandata informativa (CAN).

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo insufficienti le prove fornite dall’Amministrazione in merito al perfezionamento delle notifiche.

Il ricorso per Cassazione  

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione sollevando due motivi di ricorso.

In primo luogo, aveva denunciato la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 890/1982, sostenendo che, per quanto riguardava le notifiche a mezzo posta, la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato invalida la notifica per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, senza considerare che la prova dell’avvenuta notifica può essere validamente fornita attraverso l’attestazione di spedizione della raccomandata informativa.

In secondo luogo, l’Agenzia aveva ritenuto che i giudici di appello avessero applicato in modo improprio le regole probatorie previste per gli atti giudiziari anche alle notifiche di natura amministrativa, come le cartelle di pagamento trasmesse via PEC.

Le valutazioni della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione, con un articolato ragionamento, ha accolto entrambi i motivi di ricorso, chiarendo i criteri per la validità e la prova della notifica.

Sulla notifica a mezzo posta

Dagli atti risultava che la notifica, effettuata dall’ufficiale giudiziario tramite raccomandata postale, fosse stata consegnata a persona strettamente riferibile al destinatario, secondo la relazione di notifica compilata.

Pertanto, era applicabile l’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 890/1982, secondo cui è sufficiente l'invio di raccomandata semplice e non la prova del ricevimento della predetta raccomandata.

Comunicazione di avvenuta notifica CAN

Quindi, in relazione alla raccomandata informativa (c.d. CAN - comunicazione di avvenuta notifica), la Corte di Cassazione ha ribadito che la prova dell’avvenuta notifica può essere validamente fornita attraverso la sola ricevuta di spedizione della raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento.

È sufficiente, infatti, che risulti documentata la regolare spedizione all’indirizzo del destinatario, potendosi in tal modo presumere la correttezza del procedimento notificatorio. Tale presunzione di regolarità opera in favore del mittente, il quale, una volta dimostrata la spedizione, non è tenuto a fornire ulteriori prove circa la consegna dell’atto.

Al contrario, incombe sul destinatario l’onere di dimostrare l’eventuale mancato recapito o la sussistenza di irregolarità tali da rendere inefficace la notifica.

La Corte richiama, in proposito, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, volto a privilegiare l’effettività della comunicazione e la sostanza del procedimento notificatorio rispetto a un eccessivo formalismo che rischierebbe di ostacolare la funzionalità dell’azione amministrativa.

Ciò premesso, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto richiedere un’ulteriore prova dell’avvenuto ricevimento della raccomandata informativa.

Errato richiamo giurisprudenziale

La sentenza della CTR, difatti, aveva erroneamente applicato il principio affermato da Cass. S.U. n. 10012/2021 che non riguarda la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), bensì la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), per la quale è necessaria la prova sia della spedizione sia della ricezione, ma solo nel diverso e più complesso caso di notifica al destinatario relativamente irreperibile.

Sulla notifica a mezzo PEC  

Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato fondato perché la sentenza di merito aveva applicato un onere probatorio non pertinente al caso concreto.

È noto infatti che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale; pertanto, non si applicano le regole previste dalla legge n. 53/1994, che disciplinano solo le notifiche e comunicazioni nel processo civile.

La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che, per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, la prova della notifica telematica della sentenza può essere fornita mediante il deposito delle ricevute PEC di accettazione e consegna in formato PDF, corredate da attestazione di conformità.

Non è quindi necessario depositare i file originali .eml o .msg, richiesti solo per gli atti introduttivi del giudizio.

In merito alla notifica digitale degli atti di riscossione, quindi:

  • le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sono atti amministrativi e non giudiziari;
  • pertanto, non si applicano le regole probatorie della L. 53/1994 previste per le notifiche giudiziarie;
  • è sufficiente il deposito delle ricevute PEC di accettazione e consegna in formato PDF, corredate da attestazione di conformità del difensore o del funzionario notificante;
  • non è necessario il deposito dei file originari in formato .eml o .msg, richiesti invece per la notifica degli atti processuali.

Il principio di diritto affermato  

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28297/2025:

“Le modalità per dare la prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).”

Decisione finale   

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria della Campania.

La causa è stata rinviata alla medesima Corte, che dovrà riesaminarla in diversa composizione e provvedere anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

L'ordinanza, in breve

Sintesi del caso Un contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento e gli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali), contestando la validità delle notifiche eseguite sia a mezzo posta sia via PEC. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo insufficiente la prova fornita dall’Amministrazione sull’avvenuta notifica.
Questione dibattuta Se, ai fini della validità della notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito, sia necessario il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAN) o, nel caso di notifica via PEC, dei file originali di notifica (.eml o .msg), oppure se sia sufficiente la prova della spedizione o delle ricevute PEC in formato PDF con attestazione di conformità.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha precisato che la prova della notifica postale è validamente fornita mediante la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, anche senza l’avviso di ricevimento, e che, per la notifica via PEC, non si applicano le regole delle notifiche giudiziarie: è sufficiente il deposito delle ricevute PEC in formato PDF con attestazione di conformità, senza necessità dei file originali .eml o .msg.
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