Caparra confirmatoria e recesso: imposta di registro in misura fissa
Pubblicato il 11 febbraio 2026
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La disciplina dell’imposta di registro applicabile ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria pone frequenti questioni interpretative, in particolare nei casi di scioglimento del contratto e di restituzione di somme.
Su tale profilo è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2816 dell'8 febbraio 2026, fornendo chiarimenti rilevanti in merito alla tassazione del doppio della caparra confirmatoria.
Caparra confirmatoria e imposta di registro: chiarimenti dalla Cassazione
Il caso esaminato
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Accertato l’inadempimento del promittente venditore, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare e condannato la società venditrice alla restituzione delle somme percepite, disponendo il rimborso dell’acconto e il pagamento del doppio della caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385, comma 2, del codice civile.
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro
In relazione alla sentenza civile, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicando l’articolo 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) , ritenendo la condanna al doppio della caparra di natura risarcitoria e quindi soggetta a tassazione proporzionale.
Le decisioni dei giudici tributari di merito
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, ritenendo non corretta l’applicazione dell’aliquota proporzionale alle somme aventi natura restitutoria.
In appello, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado aveva riformato la decisione di primo grado, qualificando la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria come statuizione risarcitoria, con conseguente applicazione dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del Testo unico imposta di registro.
I motivi del ricorso per Cassazione
La censura sulla qualificazione fiscale della sentenza
La società aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell’articolo 8 della tariffa, parte I, del Testo unico imposta di registro.
Secondo la ricorrente, la sentenza civile non aveva prodotto alcun trasferimento di ricchezza, ma aveva avuto funzione meramente restitutoria, conseguente allo scioglimento del contratto preliminare.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al Testo unico imposta di registro disciplina l’imposta di registro dovuta in relazione ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La lettera b) prevede la tassazione proporzionale per le sentenze di condanna al pagamento di somme o valori, mentre la lettera e) stabilisce l’applicazione dell’imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l’annullamento o la risoluzione del contratto, anche quando comportino la restituzione di somme o beni.
La distinzione tra le due disposizioni si fonda sulla diversa incidenza patrimoniale degli effetti prodotti dal provvedimento giudiziario.
La funzione della caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria, disciplinata dall’articolo 1385 del codice civile, svolge una funzione composita.
In caso di inadempimento, essa opera come strumento di liquidazione convenzionale del danno e, nei casi di recesso esercitato dalla parte non inadempiente, consente il ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla stipula del contratto.
In tale prospettiva, la corresponsione del doppio della caparra confirmatoria si inserisce nell’effetto restitutorio conseguente allo scioglimento del vincolo contrattuale, senza determinare un autonomo trasferimento di ricchezza.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2816/2026, ha affermato che la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, conseguente al recesso dal contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore, non determina un incremento patrimoniale autonomo.
Secondo la Corte, tale statuizione è strettamente connessa allo scioglimento del vincolo contrattuale e risponde a una finalità meramente restitutoria e ripristinatoria dello status quo ante.
Ne consegue che la sentenza civile deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della tariffa, parte I, allegata al Testo unico sull'imposta di registro.
Il principio di diritto
Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dagli Ermellini:
Esito del giudizio di legittimità
Sulla base delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del ricorso, cassando la sentenza impugnata.
La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto enunciati, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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