Arera, sospensione bollette per il maltempo fino a 6 mesi

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Con la Deliberazione 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto misure urgenti a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il provvedimento dispone la sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato e rifiuti urbani, nonché l’attivazione di piani di rateizzazione senza interessi.

Ambito di applicazione

Le misure si applicano alle forniture e utenze:

  • di energia elettrica;
  • di gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo rete;
  • del Servizio Idrico Integrato (SII);
  • del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L’ambito territoriale è limitato ai Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2026.

Requisito oggettivo

La sospensione riguarda esclusivamente le utenze:

  • asservite ad abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte,

oppure

  • sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle autorità comunali competenti.

Non si applica automaticamente a tutte le utenze presenti nei territori interessati.

Sospensione dei termini di pagamento delle bollette

ARERA, con Deliberazione 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/com, dispone la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento:

  1. delle fatture emesse o da emettere;
  2. degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026.

La sospensione comprende anche:

  • corrispettivi di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura, subentro;
  • contributi e ulteriori corrispettivi previsti nel settore rifiuti (ad esempio per ritiro ingombranti o sostituzione contenitori danneggiati).

Restano esclusi i pagamenti già effettuati.

Blocco delle sospensioni per morosità

Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, la deliberazione stabilisce che:

  • non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità maturate prima del 18 gennaio 2026.

La misura incide direttamente sulla regolazione in materia di morosità nei settori elettrico, gas e idrico, sospendendo temporaneamente l’attivazione delle procedure di distacco o limitazione della fornitura.

Modalità di richiesta della sospensione

La sospensione non opera d’ufficio. Il cliente o utente deve presentare specifica istanza entro il 30 aprile 2026.

Il titolare dell’utenza deve allegare:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • attestazione che l’immobile è distrutto o sgomberato a seguito degli eventi meteorologici.

L’istanza può essere trasmessa tramite:

  • e-mail ordinaria;
  • posta elettronica certificata (PEC);
  • posta ordinaria.

È utilizzabile il modulo allegato alla deliberazione oppure un format equivalente contenente gli elementi minimi richiesti.

Rateizzazione senza interessi: durata e condizioni

Al termine del periodo di sospensione, gli importi non pagati devono essere oggetto di rateizzazione.

Gli operatori devono:

  1. prevedere un periodo minimo di 12 mesi;
  2. non applicare interessi a carico del cliente o dell’utente;
  3. adottare una periodicità coerente con la frequenza ordinaria di fatturazione.

La rateizzazione:

  • non si applica per importi complessivi inferiori a 50 euro;
  • può essere ridotta su richiesta del cliente;
  • può essere sostituita dal pagamento in unica soluzione.

Obblighi per venditori e gestori

Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del Servizio Idrico Integrato e i gestori del servizio rifiuti devono:

  • pubblicare le misure sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera;
  • informare tempestivamente i clienti titolari di utenze nei Comuni interessati;
  • applicare le disposizioni fino al 18 luglio 2026.

È inoltre riconosciuta la facoltà di non emettere fatture o avvisi di pagamento durante il periodo di sospensione.

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