Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

Pubblicato il



Tre nuovi incentivi contributivi, riconosciuti per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025 (sono escluse le trasformazioni a tempo indeterminato), su domanda all’INPS dal 16 maggio 2025.

È in sintesi questa la fotografia del Bonus donne del decreto Coesione (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) che, in esito ad un lungo e articolato percorso, diviene operativo con la pubblicazione delle attese istruzioni dell’INPS

La circolare n. 91 del 12 maggio 2025, pubblicata insieme alla circolare n. 90 della stessa data e relativa al Bonus Giovani (previsto dall’articolo 22 del decreto Coesione) e condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra il quadro regolatorio del Bonus Donne, fornendo chiarimenti interpretativi e indicazioni operative per la sua corretta applicazione.

Datori di lavoro beneficiari

Il Bonus donne del decreto Coesione è fruibile da tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificabili come imprenditori. Sono inclusi anche i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono esclusi, invece, i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Lavoratrici agevolate

L’incentivo è applicabile solo per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rientrano in una delle seguenti categorie:

a) donne molto svantaggiate, vale a dire donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza;

b) donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni della ZES unica ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Il requisito della residenza è rilevante solo al momento dell’assunzione. Il lavoro può svolgersi anche fuori dalla ZES.

c) donne impiegate in settori o professioni caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere, definiti ogni anno tramite decreto del Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell’Economia (per il 2024, decreto 20 novembre 2023, n. 365; per il 2025, decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024).

Non rientrano tra i rapporti incentivabili:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni di contratti a termine già in essere;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i contratti di apprendistato;
  • le prestazioni di lavoro occasionale, regolate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

L’agevolazione si applica anche a:

  • contratti a tempo parziale;
  • rapporti di lavoro subordinato nell’ambito di una cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001);
  • contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la missione presso l’utilizzatore è a termine.

Decorrenza e durata degli esoneri

A seconda del profilo della lavoratrice assunta e della normativa europea di riferimento, l’incentivo varia per decorrenza e durata.

Sono 3 le casistiche individuate dal decreto attuativo dell’11 aprile 2025 e ricordate dall’INPS circolare n. 91 del 12 maggio 2025 e sono le seguenti:

Bonus Donne: tabella esoneri

Categoria

Base normativa

Periodo di validità

Durata esonero

Note

A) Donne molto svantaggiate
(ovunque residenti, senza impiego da almeno 24 mesi)

Art. 32, par. 2, Reg. UE n. 651/2014

1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025

24 mesi

B) Donne residenti nella ZES unica
(senza impiego da almeno 6 mesi)

Decisione C(2025) 649 final (SA.114799)

31 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025

24 mesi

Domanda da presentare prima dell’assunzione

C) Donne occupate in settori o professioni con disparità di genere

Art. 32, par. 2, Reg. UE n. 651/2014

1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025

12 mesi

 

Misura degli esoneri contributivi

L’esonero contributivo, previsto dall’art. 23 del D.L. n. 60/2024, consiste nella totale esenzione (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato ed effettivamente sgravabili, fino a un massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.

Tale soglia va riproporzionata nei seguenti casi:

  • rapporti avviati e cessati nello stesso mese, per i quali si applica il valore giornaliero di € 20,96 (650 ÷ 31);
  • contratti a tempo parziale, per i quali l’importo massimo è proporzionalmente ridotto.

Condizioni per l’accesso agli esoneri contributivi

L’accesso agli esoneri contributivi è subordinato al rispetto di una serie di requisiti generali e specifici, definiti dalla normativa nazionale e dal diritto dell’Unione europea.

Oltre ai requisiti generali (art. 1, comma 1175, L. 296/2006) e all’ applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015), spiega l’INPS con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, la legittima fruizione delle agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate è subordinata

  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione;
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno secondo quanto indicato nel decreto attuativo 11 aprile 2025  (in base al regolamento (UE) n. 651/2014 per l’assunzione di donne svantaggiate prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti o di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere; in base alla decisione di autorizzazione della Commissione europea per le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

Inoltre, per l’assunzione di donne prive di impiego da almeno sei mesi e residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno i datori di lavoro devono rispettare anche le seguenti condizioni, previste dall’art. 3, comma 3, del decreto attuativo 11 aprile 2025 e dalla decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2025:

  • non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva;
  • non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Procedura di ammissione agli esoneri contributivi

I datori di lavoro interessati a ottenere gli esoneri devono inoltrare esclusivamente in modalità telematica la domanda tramite il modulo online disponibile sul sito INPS nella sezione: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.

Il modulo sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2025.

Il modulo online deve contenere:

a) Dati identificativi dell’impresa;

b) Dati identificativi della lavoratrice, inclusa la residenza;

c) Tipologia di contratto (tempo pieno o parziale) e percentuale oraria;

d) Retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, e aliquota contributiva datoriale applicabile;

e) Dichiarazione di non cumulo con altri esoneri per la stessa lavoratrice (ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Diverse le tempistiche in base alla tipologia di incentivo. La domanda di riconoscimento dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato:

  • di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
  • di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6i mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

Tabella riepilogativa

Categoria di lavoratrici

Tempistica della domanda

Donne svantaggiate (≥24 mesi) o in settori con disparità di genere

Prima o dopo l’assunzione

Donne disoccupate da ≥6 mesi residenti nella ZES unica

Solo prima dell’assunzione

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito