Sicurezza sul lavoro, amianto: obblighi, controlli e sorveglianza

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il provvedimento entra in vigore il 24 gennaio 2026.

Il decreto è stato emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell’11 dicembre 2025.

Modifiche al T.U. sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo n. 213/2025 attua la delega contenuta nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025) e si caratterizza per un intervento puntuale ma sistemico, che incide su numerosi articoli del d.lgs. 81/2008, ridefinendo obblighi, procedure e responsabilità del datore di lavoro.

L’intervento normativo modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), modificandone in modo significativo il Titolo IX, Capo III, dedicato all’amianto, con l’obiettivo di:

  • rafforzare la prevenzione,

  • ampliare l’ambito di applicazione delle tutele,

  • migliorare il controllo dell’esposizione,

  • aggiornare i metodi di misurazione e sorveglianza sanitaria,

  • allineare l’ordinamento nazionale agli standard europei più avanzati.

Ambito di applicazione ampliato

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’estensione del campo di applicazione delle norme sull’amianto.

L’articolo 246, come modificato, dispone che, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del decreto si applicano a tutte le attività lavorative, includendo ora espressamente:

  • lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione;

  • rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto;

  • bonifica delle aree contaminate;

  • attività estrattive o di scavo in pietre verdi;

  • interventi di lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.

Rafforzamento degli obblighi informativi, procedurali e valutativi

La modifica dell’articolo 248 del decreto legislativo n. 81/2008 rafforza in modo significativo gli obblighi del datore di lavoro nella fase preliminare ai lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, ponendo al centro il principio della prevenzione anticipata del rischio amianto.

In particolare, viene ribadito che, prima dell’avvio di qualsiasi intervento, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per individuare l’eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche attraverso la richiesta di informazioni ai proprietari dei locali interessati. Tale obbligo assume una rilevanza ancora maggiore con riferimento agli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i quali il datore di lavoro deve attivarsi in modo sistematico acquisendo informazioni non solo dai proprietari, ma anche da altri datori di lavoro e da fonti documentali qualificate, quali i registri pertinenti.

Qualora le informazioni disponibili non risultino sufficienti o non siano reperibili, la norma impone il ricorso a un operatore qualificato, incaricato di effettuare un esame tecnico volto ad accertare la presenza di materiali contenenti amianto, nel rispetto delle leggi e delle prassi nazionali. L’esito di tale verifica deve essere acquisito obbligatoriamente prima dell’inizio dei lavori, rafforzando così la tutela preventiva dei lavoratori.

Un ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dall’obbligo di condivisione delle informazioni: il datore di lavoro deve mettere a disposizione di altri datori di lavoro, su richiesta e limitatamente all’adempimento degli obblighi di legge, tutti i dati ottenuti nell’ambito dell’esame. Tale previsione favorisce la cooperazione tra soggetti operanti nello stesso contesto lavorativo e contribuisce a una gestione più efficace e coordinata del rischio amianto.

La modifica all’articolo 249 del D.Lgs. 81/2008 introduce il nuovo comma 1-bis, che impone al datore di lavoro di valutare i rischi per qualsiasi attività lavorativa che possa comportare esposizione alla polvere di amianto o di materiali contenenti amianto, al fine di determinare la natura e il grado dell’esposizione e di dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica.

Viene inoltre modificato il comma 2, limitando le deroghe previste: alle attività ivi considerate non si applica esclusivamente l’articolo 250, mentre restano applicabili le altre disposizioni del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.

Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto, nonché delle attività di smaltimento, trattamento dei rifiuti, bonifica delle aree interessate e delle attività estrattive o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere di amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente, anche in via telematica.

La notifica deve contenere almeno una descrizione sintetica relativa all’ubicazione del cantiere, al tipo e ai quantitativi di amianto manipolati, alle attività e ai procedimenti adottati, alle misure di protezione e decontaminazione dei lavoratori, al numero dei lavoratori interessati con l’indicazione della loro formazione e dell’ultima visita medica, nonché alla data di inizio e alla durata dei lavori e alle misure adottate per limitare l’esposizione all’amianto.

È inoltre previsto che la documentazione relativa ai lavoratori interessati, comprensiva dei certificati di formazione e dei dati sull’ultima visita medica periodica, sia conservata per un periodo di 40 anni.

Soglie di esposizione all’amianto

Viene rafforzato l’obbligo di ridurre l’esposizione all’amianto al più basso valore tecnicamente possibile.

Nei casi di manipolazione attiva dell’amianto o di materiali contenenti amianto è imposto l’uso costante di DPI adeguati, compresi quelli delle vie respiratorie, con previsione di periodi di riposo e procedure di decontaminazione. I processi lavorativi devono evitare o limitare la produzione e la dispersione di polvere di amianto, sono introdotti obblighi di pulizia e manutenzione dei locali e delle attrezzature, nonché regole puntuali per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Le misure di protezione si applicano a tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o di materiali contenenti amianto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2.

È previsto l’obbligo di misurare regolarmente la concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale e, se necessario, ambientale, con inserimento dei risultati nel documento di valutazione dei rischi. Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione avviene mediante microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 è richiesta la microscopia elettronica o metodi equivalenti o più accurati.

È inoltre confermato il valore limite di esposizione pari a 0,01 fibre/cm³ come media ponderata su 8 ore. In caso di superamento del valore limite o di presenza non prevista di materiali contenenti amianto, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate di protezione.

Dispersione della polvere di amianto all’esterno 

È rafforzato l’obbligo di adottare misure per impedire la dispersione della polvere di amianto all’esterno dei luoghi di lavoro; nei lavori in confinamento è richiesto che l’area sia a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.

La verifica dell’assenza di rischi da esposizione deve essere effettuata prima della ripresa di altre attività e può avvenire anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

Formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria

La formazione dei lavoratori è resa più specifica e adattata alla mansione svolta. È prevista una formazione aggiuntiva per i lavoratori impegnati in demolizioni o rimozione dell’amianto, relativa all’uso di attrezzature e macchine per limitare l’emissione e la dispersione delle fibre.

I lavoratori esposti a rischio da manipolazione attiva dell’amianto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività e periodicamente, almeno ogni tre anni. È inoltre prevista una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

Registro di esposizione

Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti nel Registro di esposizione e ne trasmette copia agli organi di vigilanza e all’INAIL, che sostituisce l’ISPESL nei relativi adempimenti.

Malattia professionale correlate all'amianto con diagnosi medica di patologie

Infine, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 (Allegato XLIII-ter), stabilisce che, in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:
      1) asbestosi;
      2) mesotelioma;
      3) cancro del polmone;
      4) cancro gastrointestinale;
      5) cancro della laringe;
      6) cancro delle ovaie;
      7) malattie pleuriche non maligne.

Allegati

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