Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro
Pubblicato il 27 ottobre 2025
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Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 luglio 2025 si inserisce, in attuazione del codice del Terzo Settore, nel più ampio quadro di politiche pubbliche finalizzate a valorizzare il ruolo formativo e sociale del volontariato e a rendere riconoscibili, certificate e spendibili le competenze maturate dai cittadini che svolgono attività di volontariato, in particolare nei percorsi scolastici, universitari e professionali.
L’art. 19 del d.lgs. 117/2017 aveva infatti già introdotto la possibilità di riconoscere le competenze acquisite nel contesto delle attività di volontariato, demandando tuttavia a un decreto attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative.
Ebbene, con il decreto del 31 luglio 2025 tale disposizione trova finalmente concreta applicazione, delineando un sistema di riconoscimento integrato che coinvolge le istituzioni formative, gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche.
Il decreto si fonda sul principio di apprendimento permanente e sulla valorizzazione delle esperienze non formali e informali, in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2012 e dal decreto ministeriale 9 luglio 2024, che ha definito gli standard minimi nazionali per la certificazione delle competenze.
In tale prospettiva, il volontariato è riconosciuto come un contesto privilegiato per lo sviluppo di competenze trasversali, professionali e relazionali, utili sia alla crescita personale sia all’inserimento nel mercato del lavoro.
La normativa si propone di creare un ponte tra formazione e cittadinanza attiva, permettendo che le esperienze solidali diventino parte integrante del percorso educativo e di crescita delle persone.
Si tratta dunque di un riconoscimento che non si limita a misurare la partecipazione, ma mira a valutare e valorizzare l’effettivo sviluppo di competenze secondo criteri oggettivi e verificabili.
Ambito di applicazione
Il campo di applicazione del decreto è ampio e coinvolge una pluralità di soggetti, sia individuali sia istituzionali; l’impianto normativo è costruito in modo da garantire l’integrazione tra il sistema di istruzione e formazione, il mercato del lavoro e il Terzo Settore, assicurando coerenza con le politiche nazionali di apprendimento permanente.
Soggetti interessati
Il decreto riguarda in primo luogo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università che, attraverso la partecipazione ad attività di volontariato, possono acquisire competenze riconoscibili come crediti formativi scolastici o universitari.
Tali esperienze, se validate, potranno essere infatti inserite nel curriculum dello studente o nel portfolio delle competenze individuali, contribuendo alla personalizzazione dei percorsi educativi.
Accanto agli studenti, destinatari del provvedimento sono i volontari attivi negli enti del Terzo Settore, indipendentemente dal titolo di studio o dall’età. Per essi, la normativa apre la possibilità di certificare le competenze maturate in ambito associativo, rendendole utilizzabili nel contesto lavorativo o per l’accesso a concorsi pubblici.
Un ruolo fondamentale è attribuito poi alle istituzioni scolastiche e universitarie, chiamate a integrare nei propri regolamenti interni le procedure per il riconoscimento dei crediti derivanti da esperienze di volontariato.
Le università, in particolare, dovranno prevedere la possibilità di attribuire crediti formativi universitari (CFU) in coerenza con gli obiettivi formativi dei corsi di studio, riconoscendo le attività di volontariato come esperienze formative extracurriculari o curricolari.
Le istituzioni scolastiche, invece, dovranno considerare tali esperienze nel quadro delle competenze trasversali e dell’orientamento (PCTO), rafforzando il legame tra scuola, territorio e cittadinanza attiva.
Infine, un ruolo essenziale spetta agli enti del Terzo Settore - associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, fondazioni - che, in quanto contesti di apprendimento non formale, diventano soggetti titolari dell’attestazione delle competenze acquisite: essi dovranno collaborare con le amministrazioni competenti nella fase di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, garantendo trasparenza e tracciabilità delle esperienze.
Competenze oggetto di riconoscimento
Il decreto individua in modo chiaro le tipologie di competenze che possono essere riconosciute nell’ambito delle attività di volontariato, distinguendole in tre principali categorie.
- Competenze trasversali, come la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare in modo efficace, di gestire conflitti e di sviluppare autonomia decisionale. Queste competenze, non legate a un settore specifico, sono fondamentali per la crescita personale e per l’occupabilità.
- Competenze professionali, connesse ad attività specifiche svolte all’interno dell’organizzazione di volontariato, quali la gestione di progetti, l’assistenza sociale, la comunicazione istituzionale o la logistica. Esse contribuiscono a costruire un profilo professionale spendibile nel mercato del lavoro.
- Competenze relazionali e civiche, che comprendono il senso di responsabilità, la partecipazione attiva alla vita comunitaria, la solidarietà e la consapevolezza dei valori costituzionali. Tali competenze sono centrali per lo sviluppo della cittadinanza attiva e per la formazione del capitale sociale.
Il riconoscimento e la certificazione di queste competenze devono avvenire nel rispetto degli standard nazionali di qualificazione definiti dal decreto ministeriale 9 luglio 2024, che ha istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
Le procedure di validazione, quindi, dovranno essere coerenti con tali standard, garantendo la comparabilità e la portabilità delle competenze sul territorio nazionale e all’interno dell’Unione Europea.
Il decreto del 31 luglio 2025 adotta dunque un approccio sistemico, mirando a creare un meccanismo unico di riconoscimento in cui le esperienze di volontariato siano documentate attraverso attestazioni ufficiali rilasciate dagli enti accreditati e validate dalle autorità competenti.
Principali contenuti del decreto
Il provvedimento si compone di otto articoli, i cui primi quattro definiscono oggetto, finalità, terminologia, criteri e titolarità delle procedure, costituendo il nucleo normativo fondamentale del decreto.
Oggetto e finalità
L’articolo 1 chiarisce che la normativa ha come oggetto la valorizzazione del volontariato quale contesto formativo, educativo e professionale, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento delle competenze maturate in tale ambito.
In altri termini, il decreto mira a rendere riconoscibili e spendibili le conoscenze e le abilità acquisite attraverso esperienze di volontariato, promuovendo una visione del volontariato come parte integrante del processo di apprendimento permanente.
La finalità del decreto è dunque duplice.
- Formativa, in quanto il volontariato viene riconosciuto come un’esperienza di apprendimento non formale e informale, capace di sviluppare competenze trasversali, relazionali e professionali.
- Civica e sociale, poiché valorizza il contributo dei cittadini impegnati nel Terzo Settore, favorendo percorsi di crescita personale, solidarietà e partecipazione attiva alla comunità.
L’articolo sottolinea che l’attività di volontariato non è solo un gesto altruistico, ma rappresenta un mezzo di formazione personale e professionale, coerente con i principi dell’articolo 4 della Costituzione (diritto al lavoro e dovere di contribuire al progresso della società) e con gli obiettivi del Piano Nazionale delle Competenze per l’Apprendimento Permanente.
Il decreto, inoltre, promuove la spendibilità delle competenze acquisite in contesti differenti - scolastico, universitario e lavorativo - rafforzando la connessione tra educazione, cittadinanza e occupabilità.
In tal senso, il volontariato diventa dunque un ponte tra scuola e lavoro, una modalità di apprendimento attivo e pratico che integra la formazione tradizionale con esperienze concrete sul territorio.
Definizioni operative
L’articolo 2 fornisce invece le definizioni fondamentali necessarie a interpretare in modo uniforme le disposizioni del decreto. Il testo richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che all’articolo 17 e seguenti definisce il concetto di “volontario” come la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito.
Il decreto introduce inoltre una terminologia coerente con il decreto ministeriale 9 luglio 2024, relativo agli standard minimi nazionali per la certificazione delle competenze, e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Ecco le principali definizioni operative.
- Individuazione delle competenze: processo attraverso il quale si riconoscono le conoscenze, le abilità e le capacità maturate in contesti non formali (come il volontariato) o informali (esperienze di vita e lavoro).
- Validazione delle competenze: fase in cui le competenze individuate vengono confermate come effettivamente possedute, mediante la raccolta di evidenze e la valutazione da parte di soggetti qualificati.
- Certificazione delle competenze: rilascio di un documento ufficiale che attesta le competenze validate, riconosciuto nel sistema nazionale e, ove applicabile, nel contesto europeo (EQF – European Qualifications Framework).
Queste tre fasi - individuazione, validazione e certificazione - costituiscono l’architettura portante del sistema di riconoscimento introdotto dal decreto.
Criteri e disposizioni di attuazione
L’articolo 3 definisce le modalità operative attraverso cui gli enti e le istituzioni competenti devono procedere per attuare le disposizioni del decreto; in particolare, vengono individuati i criteri di individuazione e attestazione delle competenze, la responsabilità degli enti del Terzo Settore e il coordinamento con i sistemi regionali di certificazione.
Gli ETS assumono un ruolo centrale nel processo di riconoscimento delle competenze acquisite nel volontariato, in quanto responsabili di:
- documentare le attività effettivamente svolte dai volontari;
- descrivere in modo oggettivo le competenze maturate;
- rilasciare attestazioni conformi agli standard nazionali.
La responsabilità dell’attestazione comporta infatti l’obbligo per gli enti di assicurare la veridicità delle informazioni fornite e la trasparenza dei processi di valutazione.
Per garantire uniformità e affidabilità del sistema, gli ETS dovranno adottare modelli standardizzati di documentazione, elaborati in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze.
La validazione delle esperienze di volontariato è subordinata a condizioni precise:
- le attività devono essere svolte all’interno di enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- devono avere una durata e una continuità tali da consentire l’acquisizione effettiva di competenze verificabili;
- devono essere supervisionate da tutor o referenti interni qualificati, in grado di valutare il percorso del volontario e di fornire evidenze documentali.
Il decreto riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo fondamentale di coordinamento e raccordo. I servizi regionali competenti in materia di formazione e lavoro dovranno garantire che le procedure di riconoscimento delle competenze si integrino con i rispettivi sistemi regionali di certificazione, già esistenti ai sensi del d.lgs. 13/2013 e del DM 30 giugno 2015.
Le procedure operative dovranno rispettare i principi di:
- interoperabilità del sistema nazionale, affinché le attestazioni siano riconosciute su tutto il territorio italiano;
- equivalenza e comparabilità con le qualificazioni del Quadro Nazionale delle Qualificazioni;
- tracciabilità digitale, attraverso la registrazione delle competenze acquisite in piattaforme informatiche interoperabili con il sistema del ministero del lavoro.
Questo modello garantisce che ogni esperienza di volontariato riconosciuta sia documentata, verificabile e accessibile a fini di studio, lavoro o concorso pubblico, contribuendo così a un sistema di riconoscimento trasparente e nazionale delle esperienze civiche.
Ambito di titolarità e individuazione
L’articolo 4 definisce chi sono gli enti competenti all’individuazione e alla validazione delle competenze acquisite nel volontariato e come si articola il sistema di governance del processo.
Sono titolari delle funzioni di riconoscimento:
- le Regioni e le Province autonome, quali autorità competenti per la gestione dei sistemi di certificazione;
- il ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di indirizzo e monitoraggio;
- il ministero dell’Istruzione e del Merito e il ministero dell’Università e della Ricerca, per quanto concerne il riconoscimento in ambito scolastico e accademico;
- gli enti del Terzo Settore, limitatamente alla fase di individuazione e attestazione preliminare delle esperienze di volontariato.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con i centri nazionali per lo sviluppo delle competenze e con le reti formative regionali, al fine di promuovere la standardizzazione delle procedure e la diffusione delle buone pratiche.
Tali accordi potranno riguardare:
- la formazione dei tutor e dei valutatori coinvolti nei processi di riconoscimento;
- lo sviluppo di strumenti digitali condivisi per la raccolta delle evidenze e la gestione delle attestazioni;
- la creazione di un database nazionale delle competenze acquisite tramite il volontariato, integrato con il fascicolo elettronico del cittadino lavoratore e studente.
L’articolo 4, dunque, istituisce una rete di cooperazione tra istituzioni pubbliche, enti formativi e realtà del Terzo Settore, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di valorizzazione del capitale umano.
Individuazione delle competenze
Con gli articoli dal 5 al 7 vengono disciplinati tre elementi fondamentali del sistema di riconoscimento delle competenze acquisite nel volontariato:
- il processo di individuazione e validazione delle competenze;
- la portabilità e la spendibilità delle stesse in ambito scolastico, universitario e lavorativo;
- il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del decreto da parte del ministero del lavoro e delle altre amministrazioni competenti.
Tale processo è suddiviso in tre fasi principali - identificazione, accompagnamento e valutazione - e si conclude con il rilascio del documento di trasparenza delle competenze.
Vediamo nel dettaglio.
Identificazione delle attività di volontariato
La prima fase consiste nella ricognizione e descrizione delle attività effettivamente svolte dal volontario. L’ente del Terzo Settore presso cui è stata svolta l’attività ha il compito di compilare una scheda descrittiva che riporti in modo puntuale:
- la denominazione dell’ente e la sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in cui è iscritto;
- il periodo e la durata complessiva delle attività;
- la tipologia di mansioni svolte e gli obiettivi delle iniziative;
- i risultati ottenuti e le competenze presumibilmente acquisite.
Questa documentazione rappresenta la base per l’avvio della procedura di individuazione e consente di contestualizzare l’esperienza del volontario all’interno di un percorso formativo riconoscibile.
L’identificazione non ha ancora valore certificativo, ma costituisce il primo livello di formalizzazione delle competenze, utile per l’analisi successiva da parte dei soggetti valutatori.
Accompagnamento e tutoraggio del volontario
La seconda fase prevede l’intervento di un tutor o referente dell’ente, incaricato di accompagnare il volontario nel percorso di riconoscimento. Il tutor svolge un ruolo chiave di orientamento, supporto e mediazione, aiutando il volontario a:
- comprendere il significato delle competenze maturate;
- raccogliere le evidenze documentali (relazioni, registri di presenza, attestati di progetto, feedback dei destinatari);
- predisporre un portfolio personale delle competenze, che servirà come base per la validazione ufficiale.
L’accompagnamento ha lo scopo di garantire che il processo sia inclusivo, trasparente e coerente con i principi di imparzialità.
La figura del tutor, prevista anche nel decreto legislativo n. 13/2013 in materia di validazione delle competenze, assicura la qualità della procedura e la coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Valutazione delle evidenze e rilascio del documento di trasparenza
La terza fase è quella della valutazione delle evidenze raccolte e del successivo rilascio del documento di trasparenza delle competenze; la valutazione viene effettuata da una commissione di valutatori designata dall’ente competente (Regione, istituzione scolastica, università o ente accreditato), che analizza le evidenze fornite dal volontario secondo criteri oggettivi di pertinenza, verificabilità e coerenza.
Una volta conclusa la valutazione, viene rilasciato il documento di trasparenza, conforme agli standard del sistema nazionale di certificazione. Tale documento:
- descrive le competenze validate, classificate secondo i livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF);
- indica l’ambito di riferimento (volontariato, formazione, lavoro);
- specifica il periodo di attività e la denominazione dell’ente presso cui è stata svolta;
- riporta i riferimenti normativi che ne garantiscono la validità.
Questo documento, riconosciuto a livello nazionale, può essere successivamente utilizzato per il rilascio della certificazione ufficiale delle competenze, rappresentando una fase intermedia ma fondamentale nel percorso di riconoscimento.
Il decreto stabilisce che ogni attestazione debba contenere, come minimo:
- i dati anagrafici del volontario;
- la descrizione sintetica delle attività di volontariato svolte;
- le competenze acquisite, distinte in conoscenze, abilità e responsabilità/autonomia;
- i riferimenti agli standard di competenza del Quadro Nazionale delle Qualificazioni;
- la firma del legale rappresentante dell’ente e del tutor di riferimento;
- la data di emissione e un codice identificativo univoco, per consentire la tracciabilità digitale dell’attestazione.
Perché un’attestazione sia ritenuta valida, devono peraltro sussistere alcune condizioni essenziali:
- l’ente emittente deve essere iscritto al RUNTS e accreditato presso il sistema nazionale o regionale di certificazione delle competenze;
- il percorso di volontariato deve avere avuto una durata minima significativa (generalmente non inferiore a 60 ore);
- la valutazione deve essere condotta da personale qualificato;
- la documentazione deve essere archiviata in formato digitale, accessibile al ministero del lavoro per finalità di monitoraggio e controllo.
Tali requisiti garantiscono che le attestazioni non abbiano valore meramente simbolico, ma costituiscano strumenti effettivi di riconoscimento formale e spendibile nel mercato del lavoro e dell’istruzione.
Portabilità delle competenze
Le competenze acquisite nel volontariato, una volta validate, possono essere riconosciute e utilizzate in diversi contesti, evitando duplicazioni e garantendo continuità nel percorso formativo e professionale della persona.
Modalità di riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo
Nel sistema scolastico e universitario, le competenze certificate potranno essere:
- riconosciute come crediti formativi scolastici (per le scuole secondarie di secondo grado) ai fini del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento);
- riconosciute come crediti formativi universitari (CFU), nei limiti stabiliti dai regolamenti didattici e in coerenza con gli obiettivi del corso di studio.
Nel sistema lavorativo, invece, le competenze certificate potranno essere:
- inserite nel curriculum del cittadino digitale (Fascicolo elettronico del lavoratore e dello studente);
- utilizzate ai fini della ricerca di occupazione, della riqualificazione professionale o della partecipazione a percorsi di formazione finanziata;
- riconosciute nei bandi di selezione pubblica, in quanto attestazioni ufficiali rilasciate in conformità al sistema nazionale di certificazione.
Utilizzo delle attestazioni nei concorsi pubblici
Uno degli aspetti più innovativi del decreto riguarda però l’utilizzo delle attestazioni nei concorsi pubblici: le amministrazioni potranno attribuire punteggi aggiuntivi o preferenze ai candidati che dimostrano di possedere competenze certificate acquisite in attività di volontariato.
Monitoraggio e valutazione
L’ultima parte del decreto è dedicata al monitoraggio e alla valutazione dell’attuazione: il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le Regioni, il ministero dell’Istruzione e il ministero dell’Università, assume la funzione di ente coordinatore del sistema di monitoraggio.
Il ministero del lavoro ha dunque il compito di:
- verificare l’effettiva applicazione delle disposizioni da parte delle Regioni e degli enti del Terzo Settore;
- raccogliere e analizzare i dati relativi al numero di attestazioni rilasciate e alle tipologie di competenze certificate;
- elaborare rapporti periodici di monitoraggio sull’efficacia del sistema;
- proporre eventuali aggiornamenti o semplificazioni delle procedure.
Il decreto prevede che le attività di monitoraggio siano accompagnate da un sistema di rendicontazione pubblica dei risultati, finalizzato a garantire trasparenza e accountability.
Le informazioni raccolte confluiranno in un portale nazionale delle competenze da volontariato, gestito dal ministero del lavoro, che consentirà di:
- consultare le attestazioni in formato digitale;
- monitorare gli impatti occupazionali e formativi;
- valutare il contributo del volontariato alle politiche di inclusione sociale e di cittadinanza attiva.
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