Spese sanitarie 2025: primo invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria

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Il 2026 segna un passaggio decisivo nel sistema di comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS). Entro l’inizio dell’anno, infatti, si realizza per la prima volta l’invio annuale dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2025, superando definitivamente il precedente modello di trasmissione semestrale applicato fino alle spese riferite al 2024.

La nuova disciplina concentra l’adempimento in un’unica scadenza, fissata ordinariamente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.

NOTA BENE: Per il primo anno di applicazione, tuttavia, il termine slitta al 2 febbraio 2026, in quanto il 31 gennaio cade di sabato, con conseguente proroga al primo giorno lavorativo successivo.

Entro tale data, medici, farmacie, strutture e operatori sanitari sono chiamati a trasmettere al portale TS le spese sostenute dai clienti e dai pazienti nel corso dell’intera annualità 2025, dati che saranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, non solo per la riorganizzazione degli adempimenti del comparto sanitario, ma anche per le implicazioni connesse all’utilizzo dei dati sanitari in ambito fiscale.

Dalla trasmissione semestrale a quella annuale

Il 2025 rappresenta il primo anno di riferimento per il quale la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) avviene in un’unica soluzione annuale, sancendo il definitivo superamento del precedente modello semestrale, applicato fino alle spese sostenute nel 2024.

Il nuovo assetto comporta, da un lato, una semplificazione sul piano organizzativo per medici, strutture e operatori sanitari, che non sono più chiamati a rispettare più scadenze infrannuali. Dall’altro lato, resta invariata la complessità tecnica dell’adempimento, che continua a richiedere un’attenta gestione dei flussi informativi, il rispetto delle specifiche tecniche del Sistema TS e un elevato livello di accuratezza nella trasmissione dei singoli documenti di spesa.

La novità dell’invio annuale: il quadro normativo

La modifica della periodicità di trasmissione delle spese sanitarie è il risultato di un percorso normativo articolato, sviluppatosi nell’ambito del processo di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari.

In particolare:

Per effetto combinato di tali disposizioni, le spese sanitarie sostenute nel 2025 devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria in un’unica soluzione entro il 2 febbraio 2026, in considerazione dello slittamento del termine ordinario al primo giorno lavorativo successivo.

Soggetti obbligati alla trasmissione dei dati

L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) interessa un perimetro particolarmente ampio di soggetti, che ricomprende l’intero comparto sanitario, sia pubblico sia privato, nonché una pluralità di professionisti iscritti agli albi delle professioni sanitarie.

In particolare, sono tenuti all’invio dei dati:

  • farmacie pubbliche e private ed esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, nonché altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture sanitarie accreditate al Servizio sanitario nazionale, strutture autorizzate non accreditate e strutture appartenenti alla Sanità militare;
  • medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • professionisti iscritti agli albi degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • professionisti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, tra cui, a titolo esemplificativo:
    tecnici sanitari di laboratorio biomedico, audiometristi, audioprotesisti, tecnici ortopedici, dietisti, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti occupazionali, educatori professionali, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari;
  • iscritti all’Albo dei Biologi;
  • negozi di ottica e professionisti ottici;
  • infermieri pediatrici iscritti ai relativi albi professionali.

Rientrano inoltre nell’obbligo di trasmissione, a decorrere dal 2019, anche gli iscritti ai nuovi albi professionali istituiti in attuazione del decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018.

NOTA BENE: Per i medici veterinari resta confermata una disciplina distinta. La trasmissione delle spese veterinarie non rientra nella scadenza del 2 febbraio 2026, ma deve essere effettuata entro il 16 marzo 2026, secondo la tempistica ordinaria prevista per tale categoria. La distinzione assume rilievo operativo, in quanto impone ai professionisti interessati una gestione separata delle scadenze in relazione alla tipologia di spesa comunicata.

Dati da trasmettere e messa a disposizione delle informazioni

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (TS) riguardano l’insieme dei documenti che attestano le spese sanitarie sostenute da ciascun assistito nel corso dell’anno di riferimento. In particolare, l’obbligo di comunicazione comprende:

  • ricevute di pagamento;
  • scontrini fiscali (inclusi gli scontrini “parlanti”);
  • fatture;
  • eventuali rimborsi relativi a spese sanitarie già sostenute.

Le informazioni trasmesse costituiscono la base informativa utilizzata dall’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento delle detrazioni IRPEF spettanti.

NOTA BENE: È opportuno precisare che, anche in presenza di opposizione da parte del cittadino, permane l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tali casi, tuttavia, la comunicazione deve avvenire in forma anonima, senza indicazione del codice fiscale dell’assistito, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020.

L’opposizione, quindi, non elimina il dato dal Sistema Tessera Sanitaria, ma ne impedisce l’utilizzo ai fini fiscali e la consultazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Processo di registrazione e messa a disposizione dei dati: quattro fasi

La comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria si inserisce in un processo strutturato, che si articola in quattro fasi successive, avviate al momento dell’effettuazione della prestazione sanitaria:

  1. Trasmissione da parte dell’erogatore
    Il soggetto che eroga la prestazione sanitaria trasmette telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alla spesa sostenuta dall’assistito.
  2. Raccolta ed elaborazione da parte del Sistema TS
    Il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie i dati pervenuti dai soggetti obbligati ed elabora le informazioni, inviando all’Agenzia delle entrate gli importi sostenuti, suddivisi per tipologia di spesa.
  3. Messa a disposizione dei dati al contribuente
    L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti i dati ricevuti nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali previste.
  4. Esercizio del diritto di opposizione
    Il contribuente ha la possibilità di manifestare l’opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, impedendo l’utilizzo delle singole spese o di intere tipologie di spesa.

Questo meccanismo, pur nella nuova configurazione annuale dell’invio, resta invariato nella sua struttura di base e continua a rappresentare il fulcro del flusso informativo tra operatori sanitari, Sistema Tessera Sanitaria, amministrazione finanziaria e contribuenti.

Spese sanitarie in consultazione all’Agenzia delle Entrate

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2025 ha introdotto una rilevante novità in materia di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di consultare i dati di dettaglio relativi ai contribuenti la cui dichiarazione dei redditi è oggetto di controllo formale.

La consultazione è riservata esclusivamente ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate preposti alle attività di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 e riguarda unicamente le dichiarazioni selezionate in via centralizzata per tale tipologia di verifica. L’accesso avviene in ambiente protetto e nel rispetto delle misure di sicurezza e tracciabilità previste dal disciplinare tecnico allegato al decreto.

Contenuto dei dati consultabili

Nell’ambito del controllo formale, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono visualizzare i seguenti elementi informativi di dettaglio, riferiti al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico:

  • il codice fiscale del contribuente o del familiare cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • il codice fiscale o la partita IVA e la denominazione del soggetto erogatore della prestazione sanitaria;
  • la data del documento fiscale e la data del pagamento o del rimborso;
  • la tipologia di spesa sostenuta (ad esempio farmaci, dispositivi medici, ticket, prestazioni sanitarie);
  • l’importo della spesa o del rimborso;
  • l’indicazione della presenza o meno del pagamento tracciato.
NOTA BENE: Restano espressamente esclusi dalla consultazione i dati per i quali il contribuente ha manifestato l’opposizione all’utilizzo ai fini fiscali. In tali casi, le informazioni non sono rese visibili all’Agenzia delle Entrate.

Finalità e impatto operativo della nuova consultazione

L’introduzione di questo potere di consultazione diretta risponde a una duplice finalità.

Da un lato, la misura mira a potenziare l’efficacia dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, consentendo all’amministrazione finanziaria una verifica immediata e puntuale delle spese detraibili, senza la necessità di richiedere al contribuente l’esibizione della documentazione cartacea.

Dall’altro lato, la novità contribuisce a semplificare l’attività dei CAF e dei professionisti abilitati, che, in sede di rilascio del visto di conformità, possono fare affidamento sui dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria, autocertificati dal contribuente, con un conseguente alleggerimento degli obblighi di conservazione documentale.

Nel complesso, l’innovazione rafforza la valenza probatoria dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria, rendendoli pienamente utilizzabili ai fini della verifica fiscale, pur nel rispetto delle garanzie di riservatezza, di limitazione delle finalità e di tracciabilità degli accessi.

Come funziona l’opposizione all’invio delle spese sanitarie

Il contribuente può scegliere di opporsi all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata e dei controlli fiscali. La disciplina dell’opposizione è contenuta nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015 e consente al cittadino di esercitare tale diritto attraverso tre modalità alternative, ciascuna con specifiche tempistiche e caratteristiche operative.

 Opposizione al momento della spesa

La prima modalità consente di esercitare l’opposizione contestualmente all’effettuazione della prestazione sanitaria. In questo caso il contribuente può:

  • non comunicare il proprio codice fiscale al momento dell’emissione dello scontrino fiscale;
  • in caso di emissione di fattura, richiedere al professionista o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione direttamente sul documento fiscale.

Questa scelta impedisce fin da subito l’associazione della spesa al codice fiscale dell’assistito ai fini fiscali.

Opposizione tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria

Il contribuente può inoltre esercitare l’opposizione in via telematica, accedendo all’area riservata del portale del Sistema Tessera Sanitaria.
Per le spese sanitarie sostenute nel 2025, il periodo utile è:

  • dal 10 febbraio al 9 marzo 2026, poiché l’8 marzo cade di domenica.

Attraverso il portale, l’opposizione può essere esercitata per ciascuna singola spesa, consentendo una selezione puntuale dei dati che il contribuente intende escludere dall’utilizzo fiscale.

Opposizione tramite l’Agenzia delle entrate

Una terza modalità di opposizione è prevista mediante comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati aggregati per tipologia di spesa.
Per le spese sanitarie 2025, l’opposizione può essere esercitata:

  • dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026.

Questa modalità non opera sul singolo documento di spesa, ma consente di escludere dall’utilizzo fiscale una o più categorie di spesa sanitaria.

Effetti dell’opposizione

L’opposizione validamente esercitata comporta che i dati delle spese sanitarie:

  • non confluiscano nella dichiarazione dei redditi precompilata;
  • non siano consultabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo formale.

Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti obbligati, che in presenza di opposizione avviene in forma anonima, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Regime sanzionatorio per l’omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati

Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria è disciplinato dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ed è stato oggetto di chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022.

In base alla normativa vigente, l’omessa, errata o tardiva comunicazione dei dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascun documento di spesa (fattura, ricevuta o scontrino) non correttamente trasmesso. La sanzione è applicata per singolo dato, senza possibilità di beneficiare del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con un limite massimo complessivo pari a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La disciplina prevede tuttavia specifiche attenuazioni sanzionatorie. In particolare, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta dei dati avviene entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria, oppure entro cinque giorni dalla segnalazione dell’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qualora la comunicazione corretta sia effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un importo massimo rideterminato in 20.000 euro.

Il quadro sanzionatorio, pur in presenza del passaggio alla trasmissione annuale, rimane quindi particolarmente rigoroso, imponendo ai soggetti obbligati un’elevata attenzione nella gestione dei flussi informativi e nella verifica della correttezza e completezza dei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Riepilogo delle principali scadenze per le spese sanitarie 2025

Alla luce delle nuove regole operative e delle diverse scadenze previste, si riporta di seguito un riepilogo dei principali adempimenti connessi al primo invio annuale delle spese sanitarie, con riferimento all’anno 2026.

Adempimento Termine / Periodo Descrizione
Invio dei dati di spesa sanitaria (spese 2025) 2 febbraio 2026 Trasmissione annuale al Sistema Tessera Sanitaria dei dati da parte dei soggetti obbligati
Termine ordinario previsto dalla norma 31 gennaio 2026 Scadenza ordinaria fissata dal decreto MEF (cade di sabato)
Correzione senza applicazione di sanzioni Entro il 9 febbraio 2026 Rettifica di errori od omissioni senza applicazione di penalità
Opposizione tramite Agenzia delle Entrate Dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026 Comunicazione dell’opposizione sui dati aggregati per tipologia di spesa
Accesso dei cittadini e opposizione tramite portale TS Dal 10 febbraio al 9 marzo 2026 Consultazione delle spese sul portale STS e opposizione all’utilizzo ai fini fiscali
Termine ordinario di opposizione TS 8 marzo 2026 Scadenza ordinaria (cade di domenica)
Regolarizzazione con sanzione ridotta a un terzo Entro il 3 aprile 2026 Trasmissione corretta entro 60 giorni dalla scadenza con riduzione della sanzione
Ravvedimento operoso (1/9 del minimo) Entro 90 giorni – fino al 3 aprile 2026 Regolarizzazione spontanea con sanzione ridotta (3,70 euro per singolo errore)
Trasmissione spese veterinarie 2025 16 marzo 2026 Scadenza specifica per i medici veterinari

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