Rottamazione-quater: rata entro il 9 marzo 2026. Stop alla riammissione
Pubblicato il 20 febbraio 2026
In questo articolo:
- Termine ordinario e tolleranza di legge
- Rottamazione-quater: stop alla riammissione nel Decreto Milleproroghe 2025
- Modalità di pagamento della rata
- Recupero della Comunicazione delle somme dovute
- Pagamento parziale delle cartelle: utilizzo del servizio “ContiTu”
- Conseguenze del mancato o tardivo pagamento
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La Rottamazione-quater, introdotta dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), prevede una nuova scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.
Per mantenere i benefici della definizione agevolata, è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2026. In applicazione del termine di tolleranza previsto dalla normativa, i pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro lunedì 9 marzo 2026.
Di seguito l’analisi dettagliata delle regole applicabili, delle modalità di pagamento e delle conseguenze in caso di inadempimento.
Termine ordinario e tolleranza di legge
La disciplina della Rottamazione-quater riconosce un termine di tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza ordinaria della rata.
Per la rata con scadenza 28 febbraio 2026 si applicano:
- i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge;
- il differimento al primo giorno lavorativo utile qualora la scadenza cada in un giorno festivo o non lavorativo.
Poiché il termine di tolleranza si sovrappone al fine settimana, il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro:
- 9 marzo 2026.
Il versamento entro tale data consente di restare in regola con il piano rateale indicato nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rottamazione-quater: stop alla riammissione nel Decreto Milleproroghe 2025
Nel corso dell’iter di conversione del Decreto-Legge n. 200/2025 (Decreto Milleproroghe 2025) era stata prospettata una possibile riapertura dei termini per i contribuenti riammessi alla definizione agevolata.
L’ipotesi prevedeva la possibilità di:
- versare entro il 28 febbraio 2026 anche la rata precedentemente non corrisposta (ad esempio quella con scadenza 30 novembre 2025);
- regolarizzare la posizione mediante il pagamento contestuale di due rate.
Tale proposta emendativa non è stata inserita nel testo definitivo del Decreto-Legge n. 200/2025, che dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2026.
Alla data attuale, pertanto, non è prevista alcuna nuova riammissione alla Rottamazione-quater.
Modalità di pagamento della rata
Il pagamento della rata della Rottamazione-quater può essere effettuato attraverso diverse modalità operative.
- Servizio “Paga online” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Pagamento presso:
- Uffici postali;
- Ricevitorie abilitate;
- Tabaccai convenzionati.
- Utilizzo dei bollettini allegati alla Comunicazione delle somme dovute.
Recupero della Comunicazione delle somme dovute
Una copia della Comunicazione delle somme dovute è disponibile:
- nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- nell’area pubblica, mediante compilazione del form dedicato e allegazione della documentazione di riconoscimento, anche senza credenziali di accesso.
La Comunicazione contiene:
- il dettaglio delle cartelle e degli avvisi inclusi nella definizione agevolata;
- l’importo delle rate;
- le scadenze del piano;
- i moduli di pagamento.
Pagamento parziale delle cartelle: utilizzo del servizio “ContiTu”
Qualora il contribuente intenda estinguere in forma agevolata solo alcune cartelle o avvisi ricompresi nella Comunicazione delle somme dovute, è possibile utilizzare il servizio telematico “ContiTu”.
Il servizio consente di:
- selezionare i singoli carichi che si intendono definire;
- ricalcolare l’importo dovuto limitatamente ai debiti scelti;
- ottenere i nuovi moduli di pagamento aggiornati.
Questa opzione permette una gestione flessibile della definizione agevolata, pur nel rispetto delle scadenze previste dal piano originario.
Conseguenze del mancato o tardivo pagamento
La normativa sulla Rottamazione-quater stabilisce regole stringenti in caso di inadempimento.
In particolare, si perde il beneficio della definizione agevolata se:
- il pagamento non viene effettuato;
- il pagamento avviene oltre il termine ultimo del 9 marzo 2026;
- il pagamento è effettuato per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto.
In tali ipotesi:
- la definizione agevolata decade;
- gli importi versati sono considerati acconto sulle somme complessivamente dovute;
- l’Agente della riscossione può riprendere le ordinarie procedure di recupero.
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