Ricongiunzione contributi avvocati con Gestione Separata INPS

Pubblicato il



Cassa Forense ha reso noto, attraverso una comunicazione pubblicata il 18 febbraio 2026 su CFNews.it, l’importante aggiornamento introdotto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con la circolare n. 15 del 2026, in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali.

Avvocati: estesa la ricongiunzione alla Gestione Separata INPS

L’intervento amministrativo estende espressamente l’ambito applicativo della ricongiunzione di cui alla legge n. 45 del 1990 anche ai contributi versati nella Gestione Separata, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Le novità sono illustrate nel recente elaborato dedicato alla ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata INPS e casse professionali, nel quale sono stati analizzati i profili generali della novità e le ricadute sistematiche.

La nota di Cassa Forense consente ora di focalizzare l’attenzione sugli effetti concreti per gli avvocati iscritti alla Cassa.

La nota di Cassa Forense sulla circolare INPS n. 15/2026  

Ambito di applicazione e modalità operative

La circolare INPS n. 15/2026 chiarisce che la ricongiunzione può essere esercitata:

  • dalla Cassa professionale verso la Gestione Separata INPS;
  • dalla Gestione Separata INPS verso la Cassa Forense.

L’estensione comporta l’applicazione integrale della disciplina prevista dalla legge n. 45/1990 anche alla Gestione Separata.

Divieto di ricongiunzione parziale  

Un elemento centrale evidenziato nella nota di Cassa Forense riguarda il divieto di ricongiunzione parziale.

In presenza di contributi versati in più gestioni previdenziali, tutti i periodi assicurativi devono essere ricongiunti nella gestione di destinazione. Il calcolo dell’onere avviene secondo la disciplina già vigente per la ricongiunzione.

Limiti temporali e condizioni

La nota individua un limite specifico: non possono essere ricongiunti nella Gestione Separata i contributi versati prima del 1996, anno della sua istituzione.

Restano inoltre esclusi i periodi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico.

Le nuove disposizioni si applicano:

  • alle domande di ricongiunzione e ai ricorsi presentati dalla data di pubblicazione della circolare n. 15/2026;
  • alle domande e ai ricorsi già pendenti alla medesima data, purché non definiti con sentenza passata in giudicato.

Le posizioni ancora aperte saranno gestite in autotutela.

Vantaggi per gli iscritti a Cassa Forense

Per gli iscritti a Cassa Forense, la novità rappresenta un’ulteriore opportunità previdenziale. La ricongiunzione consente di ottenere un’unica pensione, liquidata secondo le regole della Cassa, con effetti retroattivi ai fini del diritto alla prestazione.

Lo strumento può incidere in modo concreto sulla pianificazione previdenziale dei professionisti che abbiano maturato contribuzione anche presso la Gestione Separata.

Onerosità e termini di ripresentazione

La ricongiunzione ex legge n. 45/1990 - viene ricordato - è un’operazione onerosa.

L’interessato dispone di un termine per accettare l’onere comunicato. In caso di rinuncia, una nuova domanda può essere presentata solo dopo dieci anni oppure al momento del pensionamento.

Cassa Forense ha annunciato infine l'imminente pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle istruzioni operative per la presentazione delle domande, al fine di rendere pienamente accessibile lo strumento agli iscritti.

L’estensione chiarita dalla circolare INPS n. 15/2026 rafforza il coordinamento tra Gestione Separata e casse professionali e amplia le possibilità di scelta per gli avvocati nella gestione della propria posizione previdenziale.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito