Ccnl Oreficeria industria. Rinnovo

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Con ipotesi di accordo 10 febbraio 2026 Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil hanno rinnovato il Ccnl per gli addetti del settore orafo-argentiero e della gioielleria (Cod. Cnel C021). L'accordo decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028Vai al testo dell'accordo

Minimi retributivi

Nel mese di giugno di ciascun anno i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’Ipca al netto degli energetici importati. Per l’anno di vigenza 2026 le parti convengono che i minimi contrattuali, anziché nel mese di giugno, saranno adeguati nel mese di ottobre 2026.

Vengono stabiliti i seguenti aumenti retributivi a decorrere da mese di ottobre 2026, giugno 2027 e giugno 2028.

Categoria Aumenti
dall'1/10/2026 dall'1/06/2027 dall'1/06/2028
2a 42,85 47,99 52,26
3a 47,21 52,87 57,57
4a 49,12 55,01 59,91
5a 52,48 58,77 64,00
5a Super 56,01 62,73 68,31
6a 60,21 67,43 73.43
7a 65,47 73,32 79,84

Welfare

A decorrere dall’anno 2026, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa nell'accordo, del valore di € 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

A decorrere dall’anno 2028 l’importo annuale sarà pari a € 220,00.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Sia in caso di licenziamento che di dimissioni dell'operaio non in prova i termini di preavviso sono così ridefiniti.

Anni di Servizio Preavviso/giorni di lavoro
Fino a 5 anni 15
Oltre 5 e fino a 10 anni 20
Oltre 10 anni 30

Malattia e infortunio non sul lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2027 per i lavoratori con disabilità certificata risultante da documentazione consegnata ai sensi di legge al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:

  • ulteriori 30 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
  • ulteriori 45 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti;
  • ulteriori 60 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 10 anni;

Per tali periodi sarà riconosciuta un'integrazione a carico azienda fino al raggiungimento del 75% della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Trasferta

Con l'accordo viene introdotta, dal 1° gennaio 2027, la disciplina della trasferta.

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento o dal laboratorio per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese sostenute o in alternativa, anche parziale, un’indennità di trasferta.

Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio e il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi e per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Rimborso spese
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:

  • il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento o laboratorio per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito o, indipendentemente dalla distanza chilometrica, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda;
  • il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 o le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
  • il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.

Indennità di trasferta
Il predetto rimborso può essere sostituito, anche in modo parziale, con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, nei seguenti importi.

Tipologia indennità Indennità dall'1/1/2027
Trasferta intera € 50,33
Quota per il pasto meridiano o serale € 12,99
Quota per il pernottamento € 24,35

Reperibilità

Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta l'istituto della reperibilità, che non si appliva al personale direttivo.

La reperibilità è un istituto volto a sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.

In caso di chiamata, il lavoratore è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, salva diversa pattuizione aziendale, e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

La reperibilità può essere:

  • oraria;
  • giornaliera;
  • settimanale. Questa non può eccedere 2 settimane continuative su 4 e non deve coinvolgere più di 6 giorni continuativi.

Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità al lavoratore spetta un compenso specifico, avente natura retributiva, diverso daquello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai seguenti valori.

Livello Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
2° 3° 5,76 8,67 9,37 37,47 38,17 41,08
4°, 5° 6,87 10,78 11,56 45,13 45,91 49,82
Superiore al 5° 7,88 12,98 13,66 52,38 53,06 58,16

Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari al 55% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.

Le ore di intervento effettuato (comprese quelle c.d. “da remoto”) rientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità sono retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a € 5,00.

Lavoro notturno

La maggiorazione per lavoro notturno a turni fino alle ore 22,00 viene fissata al 10%

La Direzione Aziendale può disporre prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la Rsu, nella misura di 60 ore annue.

Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

Contratto a tempo determinato

Vengono individuati i casi nei quali al contratto può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi. Detti casi possono essere utilizzati oltre che per i contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi anche per proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi di contratti.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'utilizzo dei suddetti casi sarà subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra (restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).

Nelle aziende fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato è comunque consentito l'utilizzo dei casi suddeti anche quando nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente sia scaduto un solo contratto a tempo determinato, sempre per i casi di cui sopra, e non sia stato confermato a tempo indeterminato.

Il periodo di prova non può avere una durata superiore ai limiti di legge; esso non potrà essere reiterato in caso di nuova assunzione a termine o a tempo indeterminato per le medesime funzioni.

Contratto di somministrazione/Stabilizzazione

Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell'ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice.
A tal fine non verranno presi in considerazione periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.

Contratto a tempo parziale

In caso di lavoro supplementare festivo sarà riconosciuta la maggiorazione omnicomprensiva pari al 50%

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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